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L’opinione di Vittorio Vezzetti, intervistato da
Alessandro Ciardiello.

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L’opinione di Vittorio
Vezzetti, intervistato da Alessandro Ciardiello. |
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Sett, 2008 - A un anno dalla celebre puntata del Maurizio Costanzo Show
( http://www.youtube.com/watch?v= LUPtCtaswvY ) , Vittorio Vezzetti
racconta i motivi logici e gli aspetti pratici della storica esperienza
di Varese, antesignana di una nuova era: l’intervento della società
civile (associazioni, minori, nonni) a difesa dei diritti dei nostri
figli può aumentare esponenzialmente l’effetto deterrente contro
l’inottemperanza al provvedimento del giudice. “Bisogna uscire dalla
logica dell’uno contro uno, del padre contro la madre e avere il
coraggio di condividere i problemi più gravi dei nostri figli con la
comunità civile.
Ecco perché le Associazioni possono svolgere un ruolo fondamentale”,
dice il famoso pediatra varesino a Papà Separati.
tratto da http://www.bandofbroth.altervista.org/php5/index.php?title=Affido_Condiviso_How-To
e www.figlipersempre.com
La messa in mora della controparte: la azione penale
Una volta che è stato emanato un provvedimento relativo ai termini e
alle modalità di frequentazione dei figli da parte dei genitori (udienza
presidenziale), nelle situazioni molto conflittuali si deve passare
spesso alla messa in pratica della strategia di dissuasione dei
comportamenti volti alla disapplicazione del provvedimento, situazione
–come sappiamo- molto frequente.
Per poter sporgere querela bisogna che venga verificata l'esistenza del
comportamento volto ad eludere dolosamente l'applicazione del
provvedimento giudiziale. Per questo il genitore a cui viene negata la
frequentazione dei figli dovrà recarsi al domicilio alle ore stabilite e
chiedere l'attuazione di quanto previsto dal giudice. Alla presenza di
testimoni (preferibilmente non consanguinei) va fatta richiesta di
attuazione e - preso atto della volontà della controparte di non dare
attuazione al provvedimento - si potrà procedere alla denuncia presso la
locale stazione dei carabinieri. E' interessante notare che, a volte, i
provvedimenti del giudice contengono precise indicazioni circa i
contatti genitore non collocatario-figlio eseguiti tramite telefono o,
in un caso innovativo presso il Tribunale di Nicosia (aprile 2008),
anche via webcam (situazione contemplata da tempo nei paesi -come per
es. gli USA o la Australia- in cui le distanze possono non consentire
spesso rapporti diretti).
Anche in questo caso la documentata inottemperanza può essere denunciata
e si può segnalare che il danno avviene non solo nei confronti del
genitore ma anche del minore. Stesso ragionamento potrebbe valere per il
mancato rispetto di quella parte del provvedimento relativa all'assegno
di mantenimento per i figli o ai tempi di visita: in quest’ultimo caso,
a Varese, in una obiettiva ottica bipartisan, si sta valutando la
attuabilità di azioni sia come associazione sia anche nell’interesse del
minore contro un genitore reo di non visitare la prole e di non versare
la quota di alimenti prevista.
La denuncia presso i carabinieri
E' importante sapere che in questa fase non serve l'assistenza di un
avvocato. Ovviamente il comportamento può essere reiterato, e ogni volta
è teoricamente possibile la presentazione di una distinta denuncia. In
pratica sarà conveniente raggruppare i singoli fatti in denunce relative
a singoli periodi (ad esempio settimane o mesi, ma per non più di 90
giorni). In ogni modo anche la reiterazione ha un suo potenziale
dissuasivo perchè evidenzia presso le autorità l'esistenza di un
problema che è grave e persiste. Potrebbe occasionalmente accadere -e ci
è stato riferito- che qualche carabiniere, conscio dello scarso peso che
queste querele hanno talora presso la autorità giudiziaria, tenti di
dissuadere il genitore dallo sporgere querela. In questi casi è
importante mantenere la calma e chiedere educatamente ma con fermezza di
poter esercitare, ai sensi dell'art.336 cpp, un proprio diritto, anche
nell'interesse della prole.
La richiesta di essere informati sull'eventuale archiviazione
Un importante elemento che va inserito nella denuncia è la richiesta di
essere informati in casi di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.408
comma 2 del Codice di procedura penale. Questo è importante perchè nel
caso il Pubblico Ministero richiedesse l'archiviazione della denuncia
-evenienza tutt'altro che rara- sarà possibile presentare opposizione e
ottenere la continuazione del procedimento.
L'indicazione delle parti lese
Nella denuncia vanno indicate le parti lese del reato. La cosa
importante da sottolineare è che la principale vittima del comportamento
del genitore che si oppone alla applicazione del provvedimento in tema
di frequentazione dei figli è lo stesso minore. Infatti l'intera
normativa si basa sul principio che ogni atto in materia deve perseguire
esclusivamente all'interesse preminente del minore. Chiaro quindi che la
mancata attuazione di questi atti rappresenta innanzitutto un danno per
il minore stesso. A Varese, nel settembre 2007, questa prospettazione è
stata integralmente accettata dal magistrato e, dopo che anche nel marzo
2008 a Nicosia (CT), un giudice ha accettato la costituzione parte
civile del minore, riteniamo che la strada sia stata definitivamente
aperta. L'altra parte lesa è ovviamente il genitore che chiede
l'applicazione del provvedimento che si sta cercando di eludere.La
nostra opinione è che non bisogni indugiare: plurime mancate trasduzioni
del minore sono descritte da Gardner come il primo passo verso la
Alienazione genitoriale
http://video.google.it/videoplay?docid=4253858508781470466&ei=FYPYSMntKIKg2gKuyNTBAg&q=vezzetti+alienazione&vt=lf&hl=it
esse vanno bloccate senza indugi sul nascere e, considerando l'inerzia
del pianeta Giustizia, ciò è sicuramente difficile. Gardner ricordava
inoltre che è più difficilmente alienabile il minore che abbia
sviluppato un rapporto sano con l'altro genitore. Chiaro quindi che la
mancata frequentazione possa incidere pesantemente e negativamente nei
rapporti col genitore non domiciliatario.
Ecco di seguito il modello di massima di querela:
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«Il
sottoscritto XY, nato a..il..residente
a..via.. codice fiscale…
ai sensi dell'art 336cpp è
obbligato a sporgere formale
querela per i fatti di seguito
esposti. Premesso che i
provvedimenti (vedi allegato 1)
del Giudice XY del tribunale
di.. stabilivano che ..
il sottoscritto denuncia che si
è verificata violazione in
quanto…(descrizione precisa ,
anche geografica e cronologica
della violazione) ; cita come
testimoni i signori…., residenti
a ..(sempre meglio testi non
consanguinei),
indica da subito come parti lese
IL MINORE ZZ e il sottoscritto
XY.
Chiedendo ai sensi dell'art.408
comma II cpp di
ESSERE INFORMATO IN CASO DI
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE,
porge i più ossequiosi saluti.»
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La costituzione di parte civile
del minore e delle Associazioni
L'indicazione
del minore come parte lesa è
importante perchè permette -una
volta che dalla denuncia si passa al
procedimento penale vero e proprio-
di chiedere al giudice che il minore
venga ammesso come parte civile,
cioè come vittima di un danno per
cui potrà essere calcolato (e
pagato) un risarcimento. Ciò non
significa assolutamente che il
minore debba entrare in un
tribunale. Egli, specie se
piccolo, sarà rappresentato nei suoi
legittimi interessi da un legale ad
hoc, nominato da un genitore.
Un primo importante precedente è
stato stabilito, come detto prima,
in data 28 settembre 2007 dal
giudice Angela Minerva presso il
Tribunale di Varese con una
ordinanza con cui si è ammessa la
richiesta di costituzione parte
civile del minore (di 6 anni),
assistito da un legale nominato dal
padre. Il 3 marzo 2008, come già
anticipato, anche in un caso a
Acireale il giudice ha preso una
decisione analoga, dando atto che
l'interpretazione giurisprudenziale
è ormai consolidata. Non si ritiene
quindi che vi possano essere
problemi particolari nell'ottenere
la costituzione parte civile del
minore in altre parti d'Italia.
Non serve essere affidatari
Il fatto che il
padre (o il genitore che si decide
ad adire le vie legali) sia o non
sia affidatario al momento della
nomina del legale non conta: il
genitore non affidatario può
procedere esattamente nello stesso
modo.
Infatti il genitore mantiene sempre
la potestà sui figli fino al
raggiungimento della loro maggiore
età e quindi può agire in giudizio
per tutelarli anche contro l'altro
genitore. Il suo comportamento è
stato ritenuto convergente con
l'interesse del minore e quindi è
stato superata anche la obiezione
del possibile conflitto di
interessi.
La opinione di chi scrive è che sia
meglio far costituire bambini
piccoli: in caso di soggetti grandi,
infatti, in cui sia possibile la
testimonianza diretta, l’elevata
frequenza con cui si manifesta la
Sindrome di alienazione genitoriale
(PAS) potrebbe rendere arduo il
prosieguo del processo.
A 14 anni il minore, opportunamente
consigliato, potrebbe richiedere
l’intervento del giudice tutelare
che a sua volta potrebbe nominare un
curatore il quale – nonostante la
lesione del diritto alla
bigenitorialità dell’assistito-
potrebbe chiedere al giudice la
revoca della costituzione parte
civile.
Per chi non ha i mezzi economici per
pagare anche la parcella di un
legale per i figli (posto che in
caso di condanna si potrebbe avere
diritto al risarcimento delle spese
legali anche per il minore) ,
potrebbe essere percorribile la
strada di rinunciare alla
costituzione del genitore e optare
per la sola costituzione del minore.
L’impressione ponderata, infatti,
dello scrivente è che la
costituzione del minore nell’ambito
processuale abbia ben altra
rilevanza processuale rispetto a
quella del genitore: essa consente
di uscire dalla logica giuridica
imperante che vede questo genere di
problemi come una mera faccenda
privata tra adulti egualmente
litigiosi. Chi affronta un processo
di questo tipo potrà ricevere inviti
e pressioni affinché, in una ottica
conciliativa, venga ritirata la
querela. Pur non entrando nel merito
di una scelta così delicata e
personale, ci limitiamo a osservare
che nella nostra esperienza
associativa spesso al ritiro della
querela è ripreso l’atteggiamento
ostativo del genitore
inottemperante (passata la festa,
gabbato…).
Ricordiamo che è anche possibile
intervenire contestualmente in sede
civile a norma dell’art.709 ter. Le
prime esperienze, però, sono state
dal nostro punto di vista piuttosto
deludenti.
Far costituire una associazione
Accanto al minore nel caso pilota di
Varese si è cercato di fare
costituire come parte civile anche
un'associazione locale di tutela dei
minori. Importante è sottolineare
che al momento della presentazione
di costituzione di parte civile l'
associazione deve presentare lo
statuto e le prove della sua
integrazione ed attività sul
territorio; va anche dimostrato che
i fatti devono essere successivi
alla costituzione della
associazione. Le ragioni a sostegno
della costituzione di parte civile
delle associazioni sono legate
all'interesse primario e diffuso
della collettività a reprimere
comportamenti che preludono alla
sindrome di alienazione genitoriale,
una vera e propria patologia che può
sfociare in danni più gravi per il
minore. E’ quindi opportuno, a
supporto di ciò, presentare della
bibliografia scientifica al
giudice. E’ poi evidente che
l’intervento della Associazione
aumenta il potere deterrente della
azione penale e il valore simbolico
e sociale del processo contro il
presunto inottemperante.
Ragioni per cui l'associazione può
venire esclusa
Nel caso specifico di Varese (due
tentativi diversi tra il 2006 e il
2007) il giudice non ha ammesso
l'associazione come parte civile,
perchè la costituzione di parte
civile è ammessa se esiste già una
norma di settore che riconosca
l’esistenza di un diritto soggettivo
in capo a determinati enti. Tuttavia
l'associazione esclusa si è poi
dotata di un protocollo di
intervento a favore dei suoi soci
che consentirà di fare fronte anche
a queste obiezioni (ad esempio
all'obiezione secondo cui
l'associazione non sarebbe
legittimata in quanto mai
intervenuta nella vicenda).
Ulteriori delucidazioni sono
disponibili sul sito
http://www.bandofbroth.altervista.org/php5/index.php?title=Affido_Condiviso_How-To
, negli atti del convegno di
Varese del dicembre 2007 reperibili
sul sito www.figlipersempre.com e a
questo numero telefonico
333-8301086. A Varese, come detto,
sono stati portati avanti altri
tentativi molto importanti: in
particolare nel gennaio 2006 e nel
giugno 2007 la Associazione Papà
Separati dai Figli di Varese (oggi
Figlipersempre -link su
http://video.google.it/videoplay?docid=6517689896250690639&ei=MoXYSIv7MpbC2gLY7vy3Ag&q=figlipersempre&vt=lf&hl=it
ha chiesto la
costituzione parte civile contro un
genitore che impediva i contatti del
figlio con l'altro
genitore.
L'intento, come
anticipato, è quello di inasprire il
potere deterrente e di tutelare un
interesse diffuso della collettività
(muovendo dal principio che i
bambini alienati di oggi saranno un
costo sociale per la società di
domani, come ricordato da Richard
Gardner coi suoi studi sulla PAS).
Le richieste sono state entrambe
bocciate: la prima volta perchè non
era stata allegata alla domanda lo
statuto, perchè i fatti erano
antecedenti alla costituzione della
Associazione e perchè (terzo motivo)
non era stata dimostrata -
attraverso articoli di giornale -
l'integrazione e la attività della
Associazione sul
territorio.
La seconda volta
perchè la Associazione non era
entrata nella vicenda e perchè il
magistrato-contrariamente a quanto
sostenuto da Gardner-non ha
ravvisato un danno alla collettività
da un comportamento antigiuridico
reputato ad esclusivo carico di
padre e figlio. La strada è comunque
aperta per nuovi tentativi:
insistendo sul concetto di
alienazione genitoriale e facendo
intervenire oculatamente la
Associazione (in modo diretto con
denunce, testimonianze di soci
indicati dal presidente e/o proposte
epistolari di mediazione), sarà
possibile arrivare a questo storico
risultato.
A Varese si sta studiando pure la
possibilità di far ottenere la
costituzione parte civile ai nonni,
così spesso esclusi dalla vita
affettiva dei nipoti.
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