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| Il figlio a carico dei genitori, ma... |
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Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale" il
19 per cento dei padri separati versa un mantenimento per i figli non
più minorenni. Duemila hanno più di 25 anni, il 6 per cento ha più di 30
anni. E da qui nasce un quesito giuridico, sociale e etico: fino a
quando i figli sono a carico dei genitori? Quando trovano un lavoro?
Quando fanno scelte indipendenti? Tutta la vita? Ecco cosa prevede la
Legge e cosa ha deciso la Corte Cassazione in alcune sentenze.
L'istituto del mantenimento, che si configura come una obbligazione ex
lege a carico di determinati soggetti specificatamente individuati,
trova il proprio fondamento nelle più elevate fonti di diritto
dell'ordinamento giuridico italiano. Esso mira al soddisfacimento di
qualsivoglia esigenza di vita del beneficiario, ivi comprese quelle non
strettamente necessarie alla sopravvivenza, e a prescindere dalla
sussistenza di uno stato di bisogno.
L'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare,
trova la propria disciplina già a livello costituzionale: l'art. 30
della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio. Si tratta, pertanto, di un obbligo
che sorge direttamente ed in via immediata dal rapporto di filiazione e,
dunque, gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati
nell'ambito del matrimonio, ma, altresì, nel caso di riconoscimento del
figlio naturale.
La norma costituzionale in materia di mantenimento è ripreso dall'art.
147 del Codice Civile il quale espressamente prevede che "il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare
la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli", specificandosi, inoltre, nel successivo
articolo codicistico, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale e casalingo. D'altra parte, avendo l'obbligo di
mantenimento della prole un carattere prettamente patrimoniale, esso è
indipendente e autonomo sia dalla sussistenza della potestà genitoriale,
sia dal fatto della convivenza dei genitori con i figli.
Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica
si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione a dettare i
criteri e le linee guida volte alla tutela dei figli, adeguando la
portata normativa al continuo mutare dei tempi e della società italiana.
In primo luogo i Giudici hanno provveduto, mediante numerose pronunce,
ad assimilare la posizione del figlio ormai maggiorenne, ma ancora
dipendente dai genitori senza sua colpa, a quella del figlio minore.
Sulla base di tale equiparazione viene evidenziato il momento in cui
ritenere cessato l'obbligo al mantenimento; ciò in considerazione del
fatto che lo scopo della normativa in questione è quello di consentire
ai figli di iniziare in modo autonomo la propria vita svolgendo
l'attività lavorativa più consona alle proprie possibilità e alla
propria scelta (articolo 4 della Costituzione).
Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che
anche il figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che sia laureato
ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento finché non trovi
un'occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a
reperirla e non vi sia una sua inoperosità. Di più: il figlio che
rifiuti (e tale rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche
della famiglia) senza giustificato motivo un posto di lavoro fisso
(adeguato alle proprie aspirazioni ed inclinazioni naturali,
occorrerebbe aggiungere) procuratogli dal genitore non può, poi,
pretendere di continuare ad essere mantenuto. Ma la Suprema Corte è
andata ancora oltre: con la propria recentissima pronuncia n. 24018 del
24 settembre 2008 ha affermato che l'obbligo di mantenimento riprende
vita nel caso in cui il giovane abbia deciso di lasciare il lavoro che
lo aveva reso economicamente indipendente per riprendere gli studi,
partecipare a corsi di formazione e seguire così le proprie inclinazioni
ed aspirazioni.
I Giudici della Corte hanno, peraltro, provveduto a ribadire, nella
medesima pronuncia, che i figli non possono pretendere di essere
mantenuti all'infinito ed occorre tenere conto dei "limiti temporali in
cui le aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere
realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile
con le condizioni economiche della famiglia". D'altra parte la Prima
Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i figli, i
quali lavorino ma guadagnino poco, possono continuare ad essere
mantenuti dai genitori, ordinando, conseguentemente, il ripristino del
mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente
dal punto di vista economico pur avendo questi un contratto da
apprendista presso un albergo e frequentando, intanto, un istituto
alberghiero al fine di ottenere un altro diploma. Con ciò affermando il
principio per cui non è sufficiente il mero godimento di un reddito per
far cessare i doveri dei genitori verso i figli, almeno fino a quando
questi ultimi non siano economicamente indipendenti.
A tal proposito, però, gli ermellini, con altro provvedimento, hanno
precisato che il mantenimento può ritenersi cessato anche nel caso di
lavoro con patto in prova di sei mesi qualora sia già decorso un mese
dall'assunzione del figlio, perché a quel punto è ragionevole dedurne
l'acquisto dell'autonomia economica. In definitiva si può fondatamente
ritenere che l'obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente
con il raggiungimento della maggiore età, ma continua a sussistere sino
al momento in cui la prole non acquisisca l'indipendenza economica. E a
tal proposito occorre sottolineare come la prova del fatto estintivo
dell'obbligazione in parola, consistente detto fatto non solo nel
raggiungimento dell'autosufficienza economica, ma, altresì, nella
circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni di divenire
tale anche se quest'ultimo per cattiva volontà non ne abbia
approfittato, grava sul genitore o sui genitori che intendano far valere
la cessazione del diritto della prole ad essere mantenuta.
Naturalmente, resta fermo il diritto agli alimenti, nel caso in cui il
figlio maggiorenne non abbia redditi propri, ma sia responsabile di
questa situazione e versi, pertanto, in stato di bisogno non risultando
in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tal caso l'art. 440
del Codice Civile prevede, ad ogni buon conto, la possibilità di una
riduzione degli alimenti in caso di condotta disordinata e riprovevole.
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