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ICI: Come pagano i divorziati e gli eredi

L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale anche per chi, in conseguenza di separazione o divorzio, risulta proprietario della casa coniugale, ma non assegnatario.

Ad esempio, il marito proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento che è stato assegnato dal Giudice alla moglie, non deve pagare l’Ici, a meno che non sia una casa di pregio (categorie catastali A1, A8 o A9). Se, invece, l’abitazione in questione rientra nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) e, quindi, è dovuta l’Ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota e detrazione).

Per usufruire di questi benefici (esenzione o aliquota ridotta) è necessario, però, non essere proprietari di un altro immobile utilizzato come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa coniugale.

Se, ad esempio, il marito non assegnatario possiede nello stesso Comune dell’ex casa coniugale un altro appartamento che non può utilizzare come abitazione principale perché l’ha dato in affitto, l’esenzione Ici scatta comunque.

Per ulteriori informazioni si può consultare la risoluzione delle Finanze (n. 12 del 5/6/2008) disponibile anche sul sito www.finanze.it.

Come pagano gli eredi. Chi ha ereditato immobili nel 2008 deve ricalcolare l'Ici dovuta dal defunto fino alla data del decesso e pagare l'imposta a nome dello scomparso (sempre che non si tratti della “prima casa” esente). Per il restante periodo del 2008, l'Ici va pagata dagli eredi in proporzione alle quote ereditate (ognuno con proprio modello F24 o bollettino postale). Va ricordato che le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero.

Ovviamente se si tratta della casa coniugale (non classificata come A/1, A/8 o A/9) e il coniuge supersite continua a vivere nella residenza familiare, nessuno pagherà l’Ici, a prescindere dalle quote di possesso.
 

 

 

 

 

 

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