|
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=12382&sez=HOME_NOSTRISOLDI&npl=&desc_sez=
|
ICI: Come pagano i divorziati e gli
eredi |
 |
L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale anche per chi,
in conseguenza di separazione o divorzio, risulta proprietario della
casa coniugale, ma non assegnatario.
Ad esempio, il marito proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento
che è stato assegnato dal Giudice alla moglie, non deve pagare l’Ici, a
meno che non sia una casa di pregio (categorie catastali A1, A8 o A9).
Se, invece, l’abitazione in questione rientra nelle categorie A1
(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) e, quindi, è dovuta
l’Ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l’abitazione
principale (aliquota e detrazione).
Per usufruire di questi benefici (esenzione o aliquota ridotta) è
necessario, però, non essere proprietari di un altro immobile utilizzato
come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa
coniugale.
Se, ad esempio, il marito non assegnatario possiede nello stesso Comune
dell’ex casa coniugale un altro appartamento che non può utilizzare come
abitazione principale perché l’ha dato in affitto, l’esenzione Ici
scatta comunque.
Per ulteriori informazioni si può consultare la risoluzione delle
Finanze (n. 12 del 5/6/2008) disponibile anche sul sito www.finanze.it.
Come pagano gli eredi. Chi ha ereditato immobili nel 2008 deve
ricalcolare l'Ici dovuta dal defunto fino alla data del decesso e pagare
l'imposta a nome dello scomparso (sempre che non si tratti della “prima
casa” esente). Per il restante periodo del 2008, l'Ici va pagata dagli
eredi in proporzione alle quote ereditate (ognuno con proprio modello
F24 o bollettino postale). Va ricordato che le frazioni di mese
superiori a 15 giorni valgono come mese intero.
Ovviamente se si tratta della casa coniugale (non classificata come A/1,
A/8 o A/9) e il coniuge supersite continua a vivere nella residenza
familiare, nessuno pagherà l’Ici, a prescindere dalle quote di possesso.
|
|