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Roma: la Cassazione promuove il
telefonino a "mezzo di sussistenza" per i figli |
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ROMA (11 dicembre) - Il telefonino come il cibo e la
casa. La Cassazione promuove il cellulare a "mezzo di sussistenza" che
il genitore separato deve garantire al figlio minore, considerata
«l'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita
familiare e sociale». Un principio, questo, che la Suprema Corte (sesta
sezione penale, sentenza 45809) ha formulato oggi respingendo il ricorso
che un padre separato di 51 anni, Mario D. M., aveva presentato contro
la sentenza della Corte di Appello di Napoli che nel novembre 2007 lo
aveva condannato a quattro mesi di reclusione (sospesi dalla
condizionale con una provvisionale di 10 mila euro) per omessa
somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dell'ex consorte e
del figlio minorenne.
La sentenza. «Nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle
abitudini di vita famigliare e sociale nella nozione penalistica di
mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto
mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche
gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di
altre complementari esigenze della vita quotidiana».
In proposito Piazza Cavour ha posto come esempi i «mezzi di
comunicazione, l'abbigliamento, libri d'istruzione per i figli minori e
i mezzi di trasporto». D'altro canto, ha precisato la Suprema Corte,
simili «mezzi di sussistenza» devono essere erogati «in rapporto alle
reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto
obbligato».
La Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso ha evidenziato che
l'uomo è colpevole di mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza
sia «nelle sue componenti oggettive che in quelle soggettive»,
precisando che «la decisione di primo grado segnala che l'imputato non
si è mai curato di incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento
di indifferenza verso le sorti del bambino e dell'ex moglie, nel
contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui è nata
un'altra figlia».
La versione del padre. L'uomo ha sostenuto che il lavoro di
pubblicitario in crisi gli ha consentito di contribuire solo
saltuariamente. D'altra parte, ha aggiunto, Simonetta e Lorenzo non
versavano in «stato di bisogno». Le giustificazioni del padre, però, non
hanno convinto i giudici.
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