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Roma: la Cassazione promuove il telefonino a "mezzo di sussistenza" per i figli

ROMA (11 dicembre) - Il telefonino come il cibo e la casa. La Cassazione promuove il cellulare a "mezzo di sussistenza" che il genitore separato deve garantire al figlio minore, considerata «l'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale». Un principio, questo, che la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza 45809) ha formulato oggi respingendo il ricorso che un padre separato di 51 anni, Mario D. M., aveva presentato contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che nel novembre 2007 lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione (sospesi dalla condizionale con una provvisionale di 10 mila euro) per omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dell'ex consorte e del figlio minorenne.

La sentenza. «Nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita famigliare e sociale nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana».

In proposito Piazza Cavour ha posto come esempi i «mezzi di comunicazione, l'abbigliamento, libri d'istruzione per i figli minori e i mezzi di trasporto». D'altro canto, ha precisato la Suprema Corte, simili «mezzi di sussistenza» devono essere erogati «in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato».

La Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso ha evidenziato che l'uomo è colpevole di mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza sia «nelle sue componenti oggettive che in quelle soggettive», precisando che «la decisione di primo grado segnala che l'imputato non si è mai curato di incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino e dell'ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui è nata un'altra figlia».

La versione del padre. L'uomo ha sostenuto che il lavoro di pubblicitario in crisi gli ha consentito di contribuire solo saltuariamente. D'altra parte, ha aggiunto, Simonetta e Lorenzo non versavano in «stato di bisogno». Le giustificazioni del padre, però, non hanno convinto i giudici.
 

 

 

 

 

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