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http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=51423&sez=HOME_INITALIA
20/3/09
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Cassazione: pensione di reversibilità
anche all'ex moglie che ha la "colpa" |
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ROMA (20 marzo) - Le ex
mogli che nella causa di separazione sono state giudicate “colpevoli”
del del fallimento matrimoniale - e non hanno dunque alcun diritto
all'assegno di mantenimento - possono ottenere la reversibilità della
pensione dell'ex marito se l'uomo viene a mancare. Lo sottolinea la
Cassazione - sentenza 6684 - che ha accolto il ricorso di Santa D. M.,
una donna pugliese separata per “colpa” alla quale l'Inps, e la Corte di
Appello di Lecce, avevano negato la pensione dell'ex marito morto,
Domenico B., in quanto «la reversibilità non spetta quando la
separazione è stata pronunciata per colpa del coniuge superstite».
Ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto ricordando che - per effetto
di una sentenza della Consulta del 1987 - «il coniuge separato per colpa
o con addebito è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite
(separato o non) in favore del quale opera la presunzione legale di
vivenza a carico del lavoratore al momento della morte». Ora la Corte di
Appello di Lecce dovrà concedere a Santa la pensione di Domenico. |
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