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http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001045.html
8/4/09
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AFFIDO CONDIVISO: FA BENE A FIGLI E
SOCIETA'
di Guido de Blasio e Michela Dini
08.04.2009 |
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Ogni anno in Italia un
numero rilevante di bambini e ragazzi è coinvolto nella dissoluzione del
proprio nucleo familiare. La legge 54 del 2006 ha stabilito che la
modalità ordinaria di affido dei minori fosse quella della condivisione
tra i due genitori. Due recenti lavori econometrici riferiti agli Stati
Uniti mostrano che si è trattato di un provvedimento lungimirante. Ha
effetti positivi sull'andamento scolastico dei figli dei separati e più
in generale sugli incentivi alle coppie affinché stabilizzino la loro
relazione attraverso il matrimonio.
Ogni anno oltre 60mila minori sono implicati nei casi di conflitto
coniugale che danno luogo a una causa di separazione. Il 60 per cento di
questi ha un’età inferiore a 11 anni. La dissoluzione del proprio nucleo
familiare coinvolge quindi ogni anno un cospicuo numero di bambini e di
ragazzi. Ed è un numero destinato a crescere se si estrapolano le
tendenze del recente passato: le separazioni sono passate dalle 52mila
del 1995 alle 82mila di un decennio dopo.
MINORI IN AFFIDAMENTO
Nel 2005, l’80 per cento dei minori veniva affidato esclusivamente alla
madre. (1)
L’età del figlio non pareva influire granché: la regola valeva sia per i
molto piccoli (83 per cento dei bimbi dai 0 ai 5 anni) sia per quelli
prossimi alla maggiore età (77 per cento di quelli dai 15 ai 17 anni).
Ponendo fine a un lungo ritardo normativo rispetto agli altri paesi
europei, la legge 54 del 2006 ha introdotto l’affido condiviso, che
adeguava la legislazione italiana al contenuto della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo sottoscritta il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva nel nostro paese con legge 176 del 1991. Le nuove norme
introducono un principio di parità di trattamento tra genitori
ex-coniugi in tre aspetti: legale, l’esercizio della potestà, prima
rimesso sempre al genitore affidatario, viene ora conservato da
entrambi; economico, viene stabilito il principio per cui alle necessità
dei figli devono provvedere entrambi i genitori in misura proporzionale
al reddito; e di frequentazione, viene sancita la bigenitorialità. (2)
UN DIBATTITO SENZA CONCLUSIONE
Con l’introduzione della norma, si apriva un’ampia discussione sui
meriti del nuovo assetto. Politici e operatori del settore, ovvero
magistrati, esperti di diritto di famiglia, avvocati e psicologi
dell’età evolutiva, si chiedevano: la condivisione dell’affidamento
rappresenta o no un beneficio per i minori coinvolti? I fautori
evidenziavano i vantaggi di beneficiare di una frequentazione paritaria
con entrambe le figure genitoriali. I detrattori argomentavano che la
condivisione avrebbe inevitabilmente esposto il minore sia a ripetuti
stancanti spostamenti tra abitazioni sia alla conflittualità tra gli ex
coniugi. Il dibattito si esauriva senza pervenire a nessuna conclusione.
La mancanza di un punto d’arrivo condiviso ha indubbiamente contribuito
alla frammentaria e distorta applicazione delle nuove norme.
A ben vedere, il dibattito non poteva avere una conclusione definitiva.
Quest’ultima può solo basarsi su un metodo di analisi scientifico.
Idealmente, per verificare l’effetto della condivisione sul benessere
materiale e psicologico del minore bisognerebbe confrontare l’evoluzione
dell’individuo nelle due circostanze di affido esclusivo alla mamma e di
affido condiviso. Questo naturalmente è impossibile. Ci sono tuttavia
dei metodi statistici che possono approssimare questo confronto con un
elevato livello di accuratezza. In sostanza, si confrontano minori
simili (per età, composizione della famiglia, background dei genitori,
ricchezza familiare, eccetera), alcuni dei quali sono stati affidati
alla sola madre e altri, invece, a entrambi i genitori, e se ne valutano
le diverse performance, ad esempio in termini di istruzione conseguita.
EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI
Due lavori recenti forniscono evidenza empirica rigorosa sugli effetti
dell’affido condiviso. Entrambi si riferiscono all’esperienza
statunitense, dove in alcuni stati l’affido condiviso è stato introdotto
già a partire dalla fine degli anni Settanta, in altri solo
successivamente e in altri ancora non è stato introdotto affatto. Le
differenze nella data di introduzione di questa norma sono l’elemento
che tecnicamente permette di identificarne gli effetti.
Teng Wah dell’università canadese St. Francis Xavier ha studiato
l’impatto dell’affido condiviso sul profitto scolastico dei minori
coinvolti. (3) Gli andamenti scolastici sono un indicatore importante
del benessere dei minori, dato che riflettono l’intensità dell’attività
di cura dei genitori sia finanziaria sia emotiva. Teng Wah stima che
l’impatto dell’introduzione della condivisione è benefico: aumenta la
probabilità di ottenere buoni voti, misurata quando i minori hanno
un’età compresa tra 15 e 18 anni. Più precisamente, il gap nei voti
scolastici tra i figli di separati e quelli provenienti da famiglie non
separate, documentato in molte analisi precedenti, si riduce negli Stati
che hanno adottato l’affido condiviso in maniera più pronunciata di
quanto avviene negli Stati che affidano in via preferenziale i figli
alla sola madre.
Oltre agli effetti diretti sul benessere dei minori coinvolti, ce ne
possono essere altri, di natura indiretta, su soggetti non direttamente
coinvolti nella dissoluzione del nucleo familiare. Martin Halla
dell’università di Linz mostra che per effetto dell’introduzione
dell’affido condiviso si registra una crescita del numero di matrimoni.
(4) E poiché a bassi tassi di nuzialità e alla tendenza a posticipare le
nozze si associa una bassa natalità, si tratta di un dato
particolarmente interessante per l’Italia, che è uno dei paesi europei
con il più basso tasso di fecondità totale. In base al lavoro di Martin
Halla, l’affido condiviso incentiva le coppie a stabilizzare le
relazioni attraverso il matrimonio soprattutto perché diminuisce i costi
emotivi e finanziari che in caso di divorzio i maschi, in genere più
riluttanti alle nozze, dovrebbero sopportare. (5)
* Le idee e le opinioni espresse sono da attribuire esclusivamente agli
autori.
(1) All’affidamento dei minori alla madre facevano seguito importanti
conseguenze emotive ed economiche. Ad esempio, la frequentazione del
padre era rigidamente ancorata ai tempi stabiliti, spesso poche ore
settimanali (pene severe, anche detentive, erano previste per eventuali
ritardi nel rientro del minore dal genitore affidatario). La casa
coniugale veniva assegnata tipicamente al coniuge affidatario, al quale
veniva corrisposto un contributo economico per i figli che veniva
gestito in maniera insindacabile.
(2) Il primo articolo della legge 54 del 2006 recita: “Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo
genitoriale”.
(3) Si veda “From maternal preference to joint custody: the impact of
changes in custody law on child educational attainment”, St. Francio
Xavier University, August 2008.
(4) Si veda “The effect of joint custody on marriage and divorce”,
University of Linz & IZA, September 2008.
(5) Un altro effetto indiretto positivo è relativo alla diminuzione
della litigiosità giudiziaria. Utilizzando informazioni giudiziarie
austriache, Martin Halla e Christine Hölzl (“Bargaining at divorce: the
allocation of custody”, University of Linz & IZA, December 2007)
mostrano che a seguito dell’introduzione dell’affido condiviso è
diminuito il numero delle separazioni giudiziarie favore di quello
relativo alle consensuali.
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