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11/12/09
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Assegnazione della casa coniugale di Alessandro Jazzetti |
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L'assegnazione della casa coniugale non può essere disposta a titolo di
componente degli assegni rispettivamente previsti dagli articoli 156 del
c e . e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle
esigenze economiche del coniuge piu debole.L’assegnazione della casa
coniugale non può essere disposta a titolo di componente degli assegni
rispettivamente previsti dagli articoli 156 del c e . e 5 della legge n.
898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del
coniuge piu debole.
In materia di separazione (come di divorzio) l'assegnazione della casa
familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente
valorizzati dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come
sostituito dall'articolo 11 della legge n. 74 del 1987), essendo
finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa
a permanere nell'ambiente domestico in cui e cresciuta, non può essere
disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti
dagli articoli 156 del c c e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo
di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Ne deriva che, in difetto di figli, minorenni o maggiorenni non
autosufficienti conviventi con i coniugi, sia che la casa familiare sia
in comproprietà tra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un
solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di
separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale non
autorizzandolo neppure l'articolo 156, che non prevede tale assegnazione
in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
È quanto ha affermato, sulla scia dell’insegnamento della Suprema Corte
sul punto (Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 17 gennaio/22
marzo 2007 n. 6979), il Tribunale di Salerno, con sentenza 27 ottobre
2009,n. 2249., Pres. Ferrara, rel. Colucci.
Ulteriore conseguenza è che, in caso di comproprietà dell’abitazione
coniugale, questa sarà soggetta alle norme sulla comunione, al cui
regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.
(Tribunale Salerno, Sentenza 27/10/2009, n. 2249)11/12/2009 |
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