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5/2/10
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Padri non affidatari ´riabilitati´ in caso di abusi sessuali commessi
dai figli - di V. Vezzetti |
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Giustizia apparentemente
esemplare a Milano. La Giustizia che, sempre più di rado, ci rende
orgogliosi di appartenere a questo Paese. La Giustizia che tutti noi
vogliamo! Il fatto: alcuni ragazzini violentano ripetutamente una
dodicenne e i genitori vengono condannati a versare 450.000 euro per il
danno morale causato dall´orrendo crimine. Tutti condannati. Perchè la
legge, in Italia, è uguale per tutti. Lo è anche per il papà separato
dal figlio violentatore, papà che aveva ottenuto dallo stesso Tribunale
il diritto (dovere) di frequentare il figlio soltanto poche ore mensili.
Genitore “cornuto e mazziato”, diciamo noi. Egli, infatti, era stato
allontanato dal figlio (lasciato con la madre), aveva perso la casa
(assegnata alla madre), era stato onerato del mantenimento per la prole
e, in definitiva, era stato ridotto a potere dare il suo contributo
morale ed educativo per un tempo marginale. Perché quello, gli avevano
raccontato, era l´interesse del minore. Ma, al momento di pagare per le
colpe del figlio... reintegrato a pieno titolo nel ruolo di genitore !
Non al 10%, come aveva detto il Tribunale. Avete capito bene: a tempo
pieno!! Inutilmente l´avvocato ha fatto presente al giudice che il papà,
con poche ore al mese a disposizione, poca influenza poteva avere sulle
scelte educative esercitate dall´altro genitore, visto che, con una
lungimiranza che tutti ormai conosciamo, i giudici del Tribunale civile
avevano fatto la solita scelta aprioristica della madre faro di
educazione. Altrettanto inutilmente lo stesso avvocato ha aggiunto che
esiste ampia casistica di padri che hanno cercato di essere più presenti
e che sono stati persino denunciati per stalking, oppure redarguiti in
fase di procedimento ex art. 709 ter c.p.c. e, in un caso inverso di
nostra conoscenza diretta, indagati per avere concesso alla madre non
affidataria più tempo da trascorrere col figlio. L´avvocato ha cercato
di fare capire al giudice penale che il papà non poteva avere frecce al
suo arco per raddrizzare la situazione. Tutto inutile: il padre aveva la
potestà genitoriale e, anche se ridotta a poche ore mensili per scelte
giudiziarie non condivise, è responsabile esattamente come l´altro
genitore. Estendiamo il ragionamento: la corte d´appello di Lecce ha
recentemente consentito l´affido condiviso di una bambina che, all´età
di 9 anni, aveva deciso di non volere più vedere il papà, il quale è
persona irreprensibile che vive, per scelta imposta arbitrariamente
dalla madre, a 800 km dalla piccola. Nel rispetto dei desideri della
bimba, veniva concesso l´affido condiviso ma... senza diritti di visita.
Stia attento questo papà: in caso di guai causati dalla ragazzina, la
Giustizia si ricorderà improvvisamente del suo valore educativo "in
astratto" o, senza troppa ironia, "telecinetico". Ma poi, esiste davvero
questo valore educativo? Il giudice Angela Minerva, nel famoso processo
di Varese (minore parte civile), ha sentenziato che il papà che non ha
visto il figlio, contrariamente a quanto stabilito dall´ordinanza del
giudice, ha diritto a un risarcimento. Ma ha specificato che il minore,
invece, non ha diritto ad essere risarcito perché, in quanto piccolo,
non ha avuto palese negazione di aspettative o disillusioni per non aver
potuto frequentare il padre. Non ha sofferto, insomma. Perché, in quel
caso, il danno è stato collegato solo alla sofferenza e non al valore
morale ed educativo del genitore. Il contrario di quanto stabilito a
Milano. Un peso, due misure. Come accade spesso, troppo spesso, nel
pianeta giustizia italiano.
Fonte: Redazione - Vittorio Vezzetti |
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