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14/2/10
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Mantenimento diretto dei figli. Una opzione non gradita - di Rita
Rossi |
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E´ proprio il caso di dirlo.
Nonostante la chiarezza del dettato normativo, le cose non sembrano
cambiate granchè a quattro anni dalla riforma del diritto di famiglia.
Il IV comma dell´art. 155 c.c. (vale la pena rammentarlo, dato che a
leggere buona parte dei provvedimenti ce ne potremmo dimenticare)
stabilisce: "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario,
la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da determinare considerando (segue
l´elencazione dei parametri valutativi)".
Non vi può essere dubbio, di conseguenza, che il mantenimento diretto
debba costituire, oggigiorno, la modalità privilegiata di adempimento
dell´obbligo genitoriale (in tal senso la migliore dottrina: Arceri,
Sesta, Manera, Dogliotti).
Una previsione che, se attuata concretamente, determinerebbe una
trasformazione significativa delle relazioni tra i genitori (i quali si
ritrovano invischiati, non di rado, in defatiganti contese giudiziarie
aventi ad oggetto proprio il mantenimento dei figli).
Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i provvedimenti del
giudice della separazione accompagnano alla previsione di collocazione
del figlio in via prevalente presso la madre, la determinazione di un
quantum mensile a carico dell´altro genitore.
E il tutto viene motivato con la semplice considerazione che il genitore
‘non convivente´ (espressione davvero brutta e da evitare, in quel "non"
c´è infatti il suono sinistro dell´esclusione) deve pur partecipare al
mantenimento della prole, e dato che appunto non convive con questa, il
solo modo è la corresponsione di un assegno.
In effetti - occorre ammettere - configurando i rapporti tra uno dei
genitori e figli né più né meno che nei termini del ‘caro´ vecchio
diritto di visita, non può farsi altro che continuare sulla vecchia
strada; con buona pace del rispetto della volontà dei riformatori.
In taluni casi, addirittura, il giudice è giunto a negare la possibilità
stessa che il mantenimento diretto possa essere inteso quale regola
generale e scelta da privilegiare, motivando con il criptico assunto che
affidamento condiviso e mantenimento diretto costituirebbero istituti
rivolti a fini distinti (si tratta di una pronuncia barese da
dimenticare dell´ 1 febbraio 2008).
Dal lato opposto, per fortuna, non manca un (pur minoritario)
orientamento, rispettoso del dettato normativo, il quale ravvisa nella
contribuzione diretta "la proficua funzione di far partecipare
attivamente e concretamente alla vita del figlio anche il genitore con
questi non stabilmente convivente".
Tale orientamento è bene espresso in una recente sentenza catanese, la
quale ha chiarito che l´assegno può essere stabilito - in deroga alla
regola generale del mantenimento diretto - allorchè il genitore non
convivente non indichi le voci di spesa di cui intende farsi carico,
ovvero quando l´altro genitore non percepisca alcun reddito, tanto da
dover dipendere dal coniuge che dispone di risorse economiche. La
sentenza è del 25.9.2009 e si trova pubblicata su
www.affidamentocondiviso.it.
Nella fattispecie decisa, il padre non convivente aveva indicato,
appunto, i capitoli di spesa che intendeva sostenere, talchè il
tribunale, dato atto di ciò, ha stabilito, quale modalità di
mantenimento, quella del mantenimento diretto con indicazione delle voci
di spesa oggetto di detto impegno diretto: "è opportuno indicare le voci
di spesa attraverso cui realizzare il mantenimento diretto del coniuge
non collocatario (sicchè per sottrazione si individuano le voci a carico
dell´altro) (...) in linea con le richieste del C. questi va onerato per
intero delle spese destinate ad ‘abbigliamento´, ‘istruzione e cultura´,
‘attività ludiche e sportive´, ‘sanitarie in genere´, nonché delle spese
ordinarie di alimentazione ed alloggio (spese per vacanze incluse)
durante il tempo in cui la minore starà con lui".
Il giudice siciliano aggiunge di non condividere l´orientamento opposto
secondo cui il mantenimento diretto offrirebbe il fianco a facili
elusioni dell´obbligo di cura genitoriale.
Questa, a grandi linee, la situazione oggi.
E, oserei dire che un pò di colpa è anche di noi avvocati, che non
sempre diamo prova di convinzione e risolutezza nel sostenere la
necessità di applicare le nuove regole.
Senza contare poi chi ancora queste regole neppure ancora le conosce.
Così, appena pochi giorni fa, in udienza. Io insisto nella domanda di
mantenimento diretto; il collega avversario, nel replicare, sbotta:
"Noi, signor giudice ci opponiamo a questa innovazione, che non si è mai
sentita; ed è inutile che il padre cerchi di sottrarsi così ai suoi
doveri!"
TESTO DELLA SENTENZA tratto da affidamentocondiviso.it
Fonte: Redazione - R. Rossi
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