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2/3/10
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Stalking, in un anno 942 arresti. Ma c’è chi se ne approfitta´ - di
Valentina Noseda |
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Durante i primi mesi
dall’entrata in vigore della nuova normativa sullo stalking (Ddl
febbraio 2009), 942 persone sono finite in manette, per un totale di
5.153 delitti accertati dall’autorità giudiziaria . Il dato lo ha
fornito il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso della
sua relazione al Senato. Quasi mille arresti in poco meno di un anno.
Perché, da quando è entrato in vigore il Disegno di legge, il
provvedimento firmato dai Ministri Alfano e Carfagna ha avuto più o meno
ovunque lo stesso effetto: centinaia di segnalazioni alla magistratura
e, in molti casi, le porte del carcere che si aprono. Approvata - come
si ricorderà - a larga maggioranza dal Parlamento, la legge sullo
stalking ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di molestie
insistenti o «atti persecutori», che prevede il carcere da 6 mesi a 4
anni e aggravanti di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni
di minori, disabili o donne incinte. Innegabile la portata innovativa
della norma che offre ai cittadini, in particolare alla donna che,
statisticamente, risulta da sempre il soggetto più bersagliato, lo
strumento che prima non c’era per difendersi dalle persecuzioni. Del
resto, con il pieno riconoscimento di questa tipologia di reato, è ora
possibile ricevere un aiuto immediato rivolgendosi direttamente al
questore.
Un baluardo, insomma, come più volte ha sottolineato il Ministro
Carfagna, per la prevenzione di reati più gravi, come la violenza
sessuale o gli omicidi passionali, che indubbiamente pone il nostro
Paese al passo con le democrazie più avanzate. Se si pensa al fondo di
20 milioni di euro stanziati “per le vittime dello stalking”, alla
creazione dei centri antiviolenza, al protocollo d’intesa siglato da
Governo e Arma dei Carabinieri e a quello con Milano e Roma per
l’installazione di mille scatole rosa nelle auto di donne a rischio,
nulla da dire. Insomma, di fatto la macchina della prevenzione c’è. E
funziona.
Ma il rischio di strumentalizzazioni resta comunque alto. La causa? È da
individuare nella genericità della norma che, anche a detta di alcuni
magistrati, non solo necessita di mezzi interpretativi più univoci ed
efficaci, ma è anche caratterizzata da condotte di reato difficilmente
inquadrabili e da un’azione penale che può essere avviata solo su
querela di parte.
Del resto, sembra che tra le tante vittime di stalking che si presentano
quotidianamente nelle questure italiane molte non siano realmente tali.
Tanto per cambiare, insomma, il “vizietto” nostrano di approfittare
della legge, quando c’è, proprio non vuole morire. E, tra un reato di
stalking e l’altro, spesso se ne configura un terzo, legato al mero
interesse (economico) della presunta vittima di molestie. Non è un caso
che spesso si ricorra alla querela del datore d lavoro, ma anche del
coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi
civili per l’affidamento dei figli o per l’assegno di mantenimento.
Manca, è chiaro, un preciso indicatore in grado di “misurare” la gravità
del caso e, quindi, di stabilire con maggiore esattezza i limiti entro
cui inquadrare lo stalking. Secondo quanto si apprende analizzando il
testo del DDL, il legislatore stabilisce dei presupposti che configurano
il reato. Il primo vuole che la presunta vittima, a seguito di
pressioni, persecuzioni, minacce, viva una condizione di ansia e che - a
causa delle condotte dello stalker - venga costretta a modificare le sue
abitudini. L’altro riguarda le condotte reiterate, ma, in questo senso,
non vengono forniti parametri di riferimento precisi. Cosa significa,
quindi, “reiterare”? Molestare una, due, tre volte al giorno? Più o
meno, il punto è proprio qua: sulla linea di confine che separa il
concetto reale di “persecuzione” da quello, più semplice e comune, di
“assillo”. Se in questa seconda accezione il reato non si configurasse,
allora la querela sarebbe rimessa, come non raramente accade.
Problema di legge o di costume? Entrambi. Il fatto è che integrare la
legge si può, mentre modificare una forma mentis indotta, il più delle
volte, ad approfittare delle norme piuttosto che a utilizzarle per
avviare meccanismi di tutela, si deve.
Fonte: Redazione - V. Noseda
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