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http://www.adiantum.it/public/752-il-reato-di-impedimento-doloso-alla-cura-filiale.-il-codice-non-lo-prevede,-ma-molti-lo-commettono.asp
18/6/10
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Il reato di "Impedimento doloso alla cura filiale". Il codice non lo
prevede, ma molti lo commettono |
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I contenuti di questo studio
sono il frutto delle sinergie e tra il mondo associativo e il mondo
delle professioni. In particolare, questo lavoro nasce dalla
collaborazione di ADIANTUM – Associazione Di Associazioni Nazionali per
la Tutela del Minore -, CESTUT – Centro Studi per la Tutela della
famiglia genitoriale -, ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi
Italiani - PSICHE, IUS ET LABOR – Associazione di Psicologia Giuridica e
del Lavoro -, Associazione OPERA di GIUSTIZIA e PERSONA E DANNO.
L’obiettivo di questa relazione è quello di “codificare” le
caratteristiche tipiche di una fattispecie di reato, ampiamente diffusa
in Italia, ma non ancora disciplinata nel nostro ordinamento.
La legislazione attuale si è dimostrata particolarmente sensibile nella
previsione e repressione di alcune tipologie di reati particolarmente
odiosi. Ad esempio, nella sezione di cui al titolo XII del codice penale
(Delitti contro la persona) trovano disciplina reati specifici
riguardanti la prostituzione minorile, la pedopornografia, e le
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile (art. 600 bis, ter, quinquies). Attraverso la previsione di
circostanze aggravanti, il Legislatore ha voluto ulteriormente inasprire
le pene per alcuni casi di violenza sessuale (di gruppo o nei confronti
di vittima infraquattordicenne). Si tratta di reati tutti procedibili
d’ufficio.
Il titolo XI del codice (Delitti contro la Famiglia) comprende una
varietà di fatti che hanno quale comune denominatore “l’inosservanza
cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare”;
“l’abuso dei mezzi di correzione” o ancora “i maltrattamenti in
famiglia”;” la sottrazione consensuale di minorenne” e “la sottrazione
di persone incapaci” nel cui ambito rientra anche il soggetto minore di
anni quattordici.(artt. 570 e seguenti del Codice Penale).
Giuridicamente quest’ultimo, il Minore appunto, è “incapace”, ovvero è
un soggetto che acquisisce la capacità di agire con il raggiungimento
della maggiore età. Da ciò consegue che il minore, in questi casi, non
ha la capacità processuale per domandare salvaguardia. L’oggetto
giuridico del reato è dunque riconducibile all’esercizio della potestà
genitoriale, o tutelare. Non si tutela la persona, bensì l’esercizio
dell’autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e custodia.
Sul punto sono state molte le iniziative; pregevole ad esempio la
proposta di legge volta ad una nuova riformulazione dell’art. 605 c.p. -
sequestro di persona - attraverso l’introduzione di un reato specifico
che prevedesse il “sequestro di minore”; ciò in conseguenza dell’ormai
dilagante piaga delle “sottrazioni/sparizioni” di minori (nazionale ed
internazionale) compiuti da un genitore ai danni dell’altro, spesso in
totale dispregio di provvedimenti giurisdizionali.
Alla previsione di queste fattispecie delittuose, consegue tutta una
serie di rimedi e misure punitive che l’Ordinamento appresta sia in sede
civile che penale.
Queste, a seconda della gravità del reato commesso, potranno prevedere
misure cautelari c.d. coercitive, incidenti – in varia misura – sulla
libertà personale di un soggetto (arresto, fermo, divieto di dimora,
obbligo di firma) o c.d. interdittive, ovvero incidenti sulla sfera
giuridica di un soggetto, limitandone taluni diritti, funzioni o facoltà
personali (inibizione di funzioni, attività, professioni). In tema di
pene accessorie che conseguono a condanne legate a reati consumati in
seno alla famiglia (anche di fatto) si annovera, ad esempio, la
sospensione della potestà genitoriale o la sua decadenza.
Anche in sede civile vengono apprestati provvedimenti limitativi o
ablativi della potestà genitoriale, o di allontanamento dalla casa
familiare ogni qualvolta venga posta in essere una condotta
pregiudizievole in danno del minore.
L’Ordinamento prevede ancora sanzioni di natura civile, nel caso in cui
un genitore si sottragga ai suoi doveri sul piano economico; poco
utilizzate sono le sanzioni civili previste nel caso in cui un genitore
ostacoli il rapporto tra il figlio ed il genitore non affidatario o,
come è discutibile uso nella odierna prassi giudiziaria, non
collocatario della prole.
Spesso uno dei due genitori mette dunque in atto un processo di
programmazione, di brainwashed children (Gardner, 1992) nei confronti
dell’altro genitore, operando una “distorsione relazionale” (Gulotta,
2008), per mezzo della quale i sentimenti del bambino verso uno dei due
genitori vengono mistificati e manipolati dall’altro.
Questi costanti comportamenti di alienazione, percepiti dal bambino come
un ricatto strutturato nella vita di ogni giorno, lo convincono che
potrà essere amato e curato dal genitore manipolatore solo se sente e
pensa come lui/lei. L’indottrinamento deve dunque parte del suo successo
al principio di lealtà, che il minore sviluppa nei confronti del
genitore programmante, il quale chiede al bambino di condividere i
propri sentimenti avversi nei confronti dell’ex coniuge. (Gulotta,
2008).
Tale categoria di genitori annovera solitamente persone immature,
incapaci di raggiungere una indipendenza psichica dalla propria famiglia
d’origine e strutturanti un rapporto simbiotico con i propri figli, ai
quali impediscono l’indipendenza e l’acquisizione di autonomia.
Il bambino, non avendo ancora sviluppato appieno le capacità di pensiero
ipotetico-deduttivo, faciliterà l’attività di programmazione del
genitore alienante, il quale riuscirà ad influenzarne le successive fasi
evolutive. Questa forma sottile di sfruttamento dei minori, oltre a
causare l’insorgere della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS -
Parental Alienation Syndrome), può portare a conseguenze molto
pericolose per il benessere del bambino fino all’esordio di vere e
proprie patologie (Malagoli, Togliatti, Franci, 2005).
Al di là dei casi-limite, non può non rilevarsi che un generico e
astratto richiamo alla volontà del minore può rivelarsi spesso un
criterio di valutazione non affidabile rispetto al dato di realtà.
Ovvero spesso è impossibile affermare con certezza quale sia la reale
volontà di un bambino oggetto di contesa. Troppo spesso ciò che il
minore esprime in tali casi è frutto di “indottrinamento” di un qualcosa
che gli viene imposto, o più semplicemente può essere dettato dal
“ricatto affettivo” di un genitore, dalla paura di dispiacergli; può
essere persino il desiderio di punire il soggetto che ha deciso di
disgregare l’unione familiare. Oltre a privare i figli di un importante
supporto affettivo, ovvero quello dell’altra figura genitoriale, il
genitore “controllante” inizia un sottile lavoro volto a demolire il
genitore “controllato”, a catturare l’attenzione dei figli, ricercando
con loro quasi un legame compensativo, originato dalla perdita naturale
del compagno o della compagna. Tale condizione si sostanzia in un vero e
proprio plagio a danno della prole, dal quale spesso questa ne esce
completamente annientata. A mero titolo di esempio, tali comportamenti
si concretizzano in:
•messaggi ai figli tesi ad evidenziare difetti e/o manchevolezza
dell’altro genitore, spesso senza alcun fondamento;
•azioni di esclusione, anche fortemente simboliche e plateali,
dell’altrui figura genitoriale quali:
a) eliminazione di tutte le foto familiari dalla casa coniugale,
b) riconsegna immediata e non richiesta degli effetti personali
all’interno di sacchi abitualmente utilizzati per la raccolta dei
rifiuti,
c) cambio della serratura della casa familiare ancor prima di qualsiasi
pronuncia che autorizzi i coniugi a vivere separatamente,
d) invio di lettere minacciose ai dirigenti scolastici volti, piuttosto
che a notiziare sulla separazione, a indirizzarne forzosamente i
comportamenti nei confronti dell’altro genitore (informazioni sul
rendimento scolastico dei figli, sul loro stato di salute psichica, o
con riferimento agli istituti scolastici quali assemblee e ricevimenti),
pur in assenza di qualunque pregiudizio afferente la sua persona,
e) mancata condivisione degli incontri con gli insegnanti,
f) mancato coinvolgimento nei festeggiamenti dei compleanni della prole,
g) esclusione dalle visite pediatriche e/o specialistiche e in generale
da tutti i problemi inerenti la salute dei figli;
•apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di amici e
conoscenti;
•palesi e teatrali atteggiamenti di disistima;
•provocazioni continue e sistematiche;
•false accuse di violenza fisica e/o psicologica, oggetto di formali
querele, al solo scopo di ottenere il favor processuale e alimentare un
conflitto che, in forza dei lunghi tempi che l’accertamento dei fatti
prevede, ripropone continue fonti di tensione anche quando i momenti più
concitati della separazione potrebbero essere ormai superati;
•coinvolgimento continuo di terzi nella separazione, allo scopo di
precostituire “prove” contro l’altro, di modo che quest’ultimo venga
percepito come il “cattivo genitore”;
•sottrazione di beni comuni;
•pressanti richieste di denaro, aggiuntive rispetto alla ordinaria
contribuzione familiare, in cambio di una maggiore frequentazione con i
figli;
•trasferimento unilaterale della residenza con conseguente
allontanamento della prole dal proprio contesto abituale, nonché
dall’altro genitore, allo scopo di rendere difficoltosi o impossibili i
suoi contatti con i figli, con esiti che spesso si concretano con la
totale esclusione della figura genitoriale più lontana;
•partenza non preannunciata per le vacanze estive o invernali, senza
preventivo accordo con l’altro coniuge;
•assenza dalla casa coniugale, negli orari faticosamente fissati nei
giorni precedenti, allo scopo di camuffare il dolo;
•atti persecutori volti alla invasione della sfera privata dell’altro
genitore, allo scopo di impedire un sereno svolgimento delle sua vita di
relazione;
•atti e/o espressioni di violenza fisica e verbale.
Come si evince da questa breve analisi, la fattispecie giuridica che si
intende codificare contiene in sé degli elementi che possono essere
ricondotti a due differenti istituti del codice penale, ossia il reato
di Sottrazione di Persona Incapace (art. 574 c.p.- reclusione da uno a
tre anni) e l’ormai caducato reato di Plagio (art. 603 cp) per le sue
chiare connotazioni fortemente psicologiche. Infatti, com’è noto, la
Suprema Corte, con sentenza8 giugno 1981 n. 96, ne ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale in conseguenza della violazione dell’art.
25 della Costituzione; la norma cioè appariva sfornita dei suoi elementi
costitutivi e di chiarezza e per ciò stesso correva il rischio di
affidare alla sola determinazione di un giudice, l’individuazione in
concreto degli elementi costitutivi di un reato “a dolo generico, a
condotta libera e ad evento non determinato”.
Tuttavia è opportuno sottolineare la diversità con l’istituto che qui si
vorrebbe disciplinare. Il reato oggetto d’intervento da parte della
Corte Costituzionale non tipizzava chiaramente una condotta
antigiuridica (rischiando di ricomprendere al suo interno anche condotte
perfettamente lecite); ma soprattutto riconosceva, quale soggetto
passivo del reato una persona “normale” e pienamente “capace”.
Il reato di Impossessamento di minore, invece, come si è detto, contiene
in se quell’elemento psicologico (lo stato di soggezione) a cui soggiace
una persona giuridicamente “incapace”. Pertanto il reato di cui parliamo
può solo astrattamente riferirsi alla norma dichiarata illegittima;
dunque la complessità della combinazione di comportamenti aventi natura
prettamente fisica (sottrazione, allontanamento arbitrario) e
psicologica (plagio, stato di soggezione, mistificazione) delinea le
“coordinate” di questa nuova, ancorchè già diffusa, fattispecie di
reato.
Posto ciò, occorre stabilire quali condotte possano ritenersi meritevoli
di considerazione ai fini della costruzione di una norma incriminatrice
e, prima ancora, della sua individuazione fattuale. Potremmo quindi
affermare che, fatti salvi i casi di autentico pregiudizio per il minore
derivante da una comprovata pericolosità del genitore che si intende
allontanare, ci troviamo di fronte a tale reato allorquando si verifica
la combinazione di una o di più condotte come, a mero titolo di esempio,
qui di seguito specificate:
1.un genitore o tutore anche temporaneo che impedisce al minore di
relazionarsi personalmente con l’altro genitore;
2.un genitore o tutore anche temporaneo che impedisce al minore di avere
contatti telefonici o postali (anche di posta elettronica) con l’altro
genitore;
3.un genitore o tutore anche temporaneo che impedisce al minore di avere
contatti personali con gli appartenenti al ramo familiare dell’altro
genitore;
4.un genitore o tutore anche temporaneo che impedisce al minore di
relazionarsi con i soggetti abitualmente frequentati nel periodo
precedente la separazione;
5.un genitore o tutore anche temporaneo che, con dolo, impedisce al
minore una regolare frequentazione scolastica, ivi compresa la scuola
materna;
6.un genitore che coinvolge il minore in condotte strumentali a danno
dell’altro genitore (es. costringere la prole a richiedere intervento
delle forze dell’ordine allo scopo di documentare false accuse di
minacce/aggressione);
7.un genitore che impedisce al minore di relazionarsi con l’altro
genitore, mediante l’utilizzo di minacce e intimidazioni, dirette e/o
indirette (es. a mezzo di parenti e/o affini del proprio nucleo
familiare), che inducano l’altro genitore a temere per la propria
incolumità fisica;
8.un genitore impedisce al minore di relazionarsi con l’altro genitore
allontanando quest’ultimo con atti di violenza fisica, diretti e/o
indiretti (es. a mezzo di parenti e/o affini del proprio nucleo
familiare);
9.un genitore che, con dolo, impedisce al minore di relazionarsi con
l’altro genitore richiedendo, mediante utilizzo strumentale di false
accuse, continui interventi delle forze dell’ordine in occasione degli
incontri previsti dai provvedimenti del giudice e/o dagli accordi;
10.un genitore o tutore anche temporaneo che impedisce al minore di
ricevere sostegno dall’altro genitore nei periodi di malattia, anche non
grave;
11.un genitore o tutore anche temporaneo che induce nella prole
sentimenti di ingiustificata avversione verso l’altro genitore, causando
l’insorgenza della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS);
12.un genitore che, con dolo, si assenta con la prole dalla casa
familiare in corrispondenza degli orari di incontro previsti dal
provvedimento del giudice e/o dagli accordi, anche non formalizzati, di
cui si possa dimostrare almeno un mese di osservanza;
13.un genitore che, con dolo, si allontana dalla casa familiare, per
periodi prolungati e in occasione delle ferie (estive o invernali),
senza aver preventivamente concordato un piano-vacanze con l’altro
genitore;
14.un genitore che, trasferisce unilateralmente la dimora abituale del
minore, senza l’accordo dell’altro genitore, ad una distanza tale da
rendere difficile o impossibile la relazione del bambino con l’altro
genitore;
15.un genitore che trasferisce arbitrariamente la dimora abituale del
minore, senza l’accordo dell’altro genitore, in altro Stato, non
rilevando in questo caso la distanza;
16.un genitore che effettua continue e ingiustificate richieste di
denaro, aggiuntive rispetto alla eventuale contribuzione stabilita dal
giudice, in cambio di una normale o maggiore frequentazione con il
minore.
Alla luce di quanto sin qui delineato, il Legislatore dovrà,
nell’immediato futuro, perseguire scelte di politica giudiziaria quanto
mai “forti e determinate”, in linea con il costante mutamento del
tessuto sociale, volte a sanzionare condotte altamente lesive in primo
luogo per il soggetto più debole e svantaggiato - ovvero il minore - ma
in definitiva lesive per l’intera Collettività.
Le frequenti esplosioni di violenza e delitti nell’ambito familiare,
quasi sempre dettate da vicende di separazione che nascono nell’attuale
e inadeguato contesto normativo, sono il naturale portato di un evidente
vuoto legislativo.
Qualcosa è stato fatto attraverso le scelte normative sin qui operate,
prima fra tutte la previsione di nuove fattispecie delittuose ed
inasprimento delle pene in ordine a reati consumati in danno di minori;
o ancora l’ introduzione, con legge 54/2006, del diritto del minore a
coltivare un rapporto di equilibrata intensità con entrambe le figure
genitoriali; ma ancora lungo è il percorso che possa dare piena
attuazione al principio codificato nella Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo e reso in seno all’Assemblea Generale ONU il 20.11.1959: “….il
fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha
bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa
un’adeguata protezione giuridica”.
Attuali estensori del documento:
•Alessio Cardinale (Segretario Nazionale ADIANTUM – Presidente CESTUT)
•Avv. Claudia Bianco (Foro di Palermo – Delegazione ANFI Palermo, Opera
di Giustizia)
•Avv. Rita Rossi (Foro di Bologna – Persona e Danno)
•Dr.ssa Carmela Trippodo (Psicologa – Ass. “Psiche, Ius et Labor”)
•Dr.ssa Daniela Zummo (Psicologa - Ass. “Psiche, Ius et Labor”)
Fonte: Redazione
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