|
http://www.adiantum.it/public/751-impossessamento-di-minore--un-reato-molto-diffuso,-e-assolutamente-consentito.asp
19/6/10
|
Impossessamento di minore: un reato
molto diffuso, e "generosamente" consentito |
 |
La Famiglia,
antropologicamente, fa da sfondo a tensioni di varia natura. Queste
possono risolversi in semplici “conflitti di coppia”, oppure dar luogo a
fatti penalmente rilevanti. Naturalmente, tali fenomeni possono
realizzarsi in qualunque tipologia di relazione interpersonale, ma
divengono “specifici” allorquando realizzati in seno ad un gruppo di
soggetti legati da una relazione di parentela, matrimonio o convivenza.
Sebbene il legislatore italiano negli ultimi anni abbia posto
particolare attenzione nei confronti di reati commessi “da e nei
confronti” di minori, l’attuale panorama normativo presenta alcune
lacune.
Giuridicamente il Minore è “incapace”, ovvero è un soggetto che
acquisisce la capacità di agire con il raggiungimento della maggiore
età. Da ciò consegue che il minore, in questi casi, non ha la capacità
processuale per domandare salvaguardia. L’oggetto giuridico del reato è
dunque riconducibile all’esercizio della potestà genitoriale, o
tutelare. Non si tutela la persona, bensì l’esercizio dell’autorità
familiare ed i connessi poteri di vigilanza e custodia. Ulteriore
conseguenza negativa è data dalla connotazione di reati perseguibili a
“querela di parte”. Dunque se l’adulto ( genitore/tutore/curatore)
decide di non sporgere querela o di non informare le Autorità, il minore
rimane “abbandonato” a se stesso.
Egli potrà essere manipolato, violato nella sua sfera psichica, privato
dell’affetto dell’altro genitore, ma a ciò non seguirà alcuna tutela
giuridica, nessun intervento d’ufficio, nessuna obbligatorietà
dell’azione penale.
scegliendo solo alcuni tra i tipici comportamenti criminosi che vorremmo
disciplinati, non esiste una vera e propria norma che sanzioni un
soggetto o un genitore che:
•istighi la prole a rifiutare i rapporti con l’altro genitore;
•eluda in modo subdolo anche le più stringenti disposizioni del Giudice;
•compia azioni di esclusione, anche fortemente simboliche e plateali,
dell’altrui figura genitoriale;
•disponga il trasferimento coatto dei figli dal loro contesto
ambientale, frapponendo all’altro genitore una distanza geograficamente
non sostenibile al chiaro scopo di escluderlo dalla loro sfera
affettiva;
•lanci false accuse di violenza fisica e/o psicologica, oggetto di
formali querele, al solo scopo di ottenere il favor processuale;
•sottragga beni comuni;
•faccia pressanti richieste di denaro, aggiuntive rispetto alla
ordinaria contribuzione familiare, in cambio di una maggiore
frequentazione con i figli;
•si assenti dalla casa coniugale, negli orari fissati dal Giudice per
gli incontri della prole con l’altro genitore, allo scopo di camuffare
il dolo;
•compia atti di invasione nella sfera privata e nell’esercizio della
potestà dell’altro genitore, allo scopo di impedire un sereno
svolgimento della sua vita di relazione con la prole.
Il prodotto penalmente rilevante di queste azioni, la cui sostanziale
impunità viene favorita da un evidente vuoto normativo, può essere
definita come IMPOSSESSAMENTO DI MINORE O FILIALE, ossia “le azioni di
uno dei due genitori o del tutore anche temporaneo che, con dolo o
negligenza, mette in atto dei comportamenti allo scopo di escludere
fisicamente, psicologicamente ed affettivamente l’altro genitore, o
entrambi, dalla vita della prole. L’impossessamento si realizza
attraverso strategie volte a coinvolgere e catturare il minore in uno
stato di continua soggezione, anche fisica, che ne influenza
negativamente lo sviluppo cognitivo, emotivo e affettivo”.
E’ bene notare che, se tali azioni sono fortemente tipizzate nell’ambito
familiare, tuttavia è frequente che il medesimo prodotto, sia pure
sostenuto da strumentali esigenze di tutela del minore e originato da
differenti modalità di attuazione, si riscontra in diversi casi condotti
in maniera poco ortodossa da alcune strutture di accoglienza e da alcuni
operatori dei servizi socio – sanitari che si occupano di famiglie e
minori.
Orbene, è pacifico che tali strutture e tali professionalità compiano il
loro ufficio con coscienza e senso di responsabilità, ben conoscendo
quali siano le conseguenze che loro errate valutazioni possono causare
nella vita delle persone. E’ altrettanto pacifico, però, che le norme
che regolano l’intervento di tali strutture, non prevedendo l’esercizio
del contraddittorio (Tribunale per i minorenni), né l’obbligo di
documentazione audio/video delle osservazioni (Servizi Sociali), hanno
prodotto negli anni un numero significativo di episodi in cui,
allorquando tale senso di responsabilità è venuto meno, giudizi
superficiali e decisioni arbitrarie hanno segnato per sempre la vita di
intere famiglie. L’uso e, a volte, l’abuso dei poteri conferiti
dall’art. 403 del codice civile agli operatori sociali, ha prodotto casi
che per la loro gravità hanno interessato per settimane la cronaca
giudiziaria e gettato enorme discredito sull’operato dei servizi sociali
e delle strutture ad essi collegate. La casistica è numerosa e ben
articolata in tutto il territorio nazionale, e il suo forte impatto
emotivo nel comune sentire dei cittadini continua a produrre una diffusa
paura verso gli operatori sociali.
L’impossessamento filiale non è un naturale portato delle sole
separazioni c.d. giudiziali, poiché anche le separazioni c.d.
consensuali non sono prive di conflitti. Ciò è testimoniato dai numerosi
interventi dei giudici tutelari chiamati a dirimere questioni
interpretative riguardo alle modalità di esecuzione degli accordi
medesimi. E, a ben vedere, questo accade poiché tali accordi – sebbene
frutto di consenso – risultano comunque non equilibrati. Spesso tensioni
e contrasti irrisolti della coppia si trasferiscono sul “possesso” dei
figli divenendo strumento di recriminazione verso il compagno o la
compagna. Gli interessi del figlio, i suoi reali bisogni, le sue
aspettative, la sua personalità, divengono oggetto di contesa, portata
talvolta fino alle estreme conseguenze. Inizia così la costante
denigrazione della figura dell’altro genitore che diviene agli occhi del
figlio persona equivoca, disturbata, incapace. La conseguenza più
tragica sta, dunque, nel dissolvimento del rapporto con il genitore così
pesantemente contestato.
Uno dei due genitori mette dunque in atto un processo di programmazione,
di brainwashed children (Gardner, 1992) nei confronti dell’altro
genitore, operando una “distorsione relazionale” (Gulotta, 2008), per
mezzo della quale i sentimenti del bambino verso uno dei due genitori
vengono mistificati e manipolati dall’altro.
Questi costanti comportamenti di alienazione, percepiti dal bambino come
un ricatto strutturato nella vita di ogni giorno, lo convincono che
potrà essere amato e curato dal genitore manipolatore solo se sente e
pensa come lui/lei. L’indottrinamento deve dunque parte del suo successo
al principio di lealtà, che il minore sviluppa nei confronti del
genitore programmante, il quale chiede al bambino di condividere i
propri sentimenti avversi nei confronti dell’ex coniuge. (Gulotta,
2008).
Tale categoria di genitori annovera solitamente persone immature,
incapaci di raggiungere una indipendenza psichica dalla propria famiglia
d’origine e strutturanti un rapporto simbiotico con i propri figli, ai
quali impediscono l’indipendenza e l’acquisizione di autonomia.
Il bambino, non avendo ancora sviluppato appieno le capacità di pensiero
ipotetico-deduttivo, faciliterà l’attività di programmazione del
genitore alienante, il quale riuscirà ad influenzarne le successive fasi
evolutive. Questa forma sottile di sfruttamento dei minori, oltre a
causare l’insorgere della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS -
Parental Alienation Syndrome), può portare a conseguenze molto
pericolose per il benessere del bambino fino all’esordio di vere e
proprie patologie (Malagoli, Togliatti, Franci, 2005).
Pertanto occorre modificare concretamente, alla luce di tali
considerazioni teoriche, un quadro legislativo che ormai si dimostra
inadeguato.
Fonte: Redazione
|
|