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http://www.adiantum.it/public/1856-cassazione--moglie-che-fugge-con-amante-ha-diritto-al-mantenimento.asp
18/12/10
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Cassazione: moglie che fugge con amante ha diritto al mantenimento |
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18/12/2010 - 20.40
Commento e sentenza. L'infedeltà della moglie, anche se conclamata e
consumata in un rapporto temporaneo di convivenza con "l'altro", non è
necessariamente e automaticamente causa esclusiva di addebito della
separazione coniugale. Il marito tradito, quindi, può anche essere
chiamato a concorrere nel mantenimento della consorte nel procedimento
di divorzio.
Il principio allargato di «assistenza materiale» tra coniugi (articolo
143 del codice civile) è stato ribadito dalla Cassazione (Prima civile,
sentenza 25560/10 depositata ieri) nel solco di due precedenti recenti
(8512/2006 e 25618/2007).
A farne le spese, non solo in senso figurato, è stato un cinquantenne
pugliese, che aveva proposto ricorso contro la decisione con cui
l'appello riformando il primo grado gli aveva caricato un assegno
mensile di 200 euro, beneficiaria la fedifraga consorte, in aggiunta a
quello di 220 euro per la figlia. I giudici di merito avevano
considerato risolutiva la circostanza che tra l'abbandono del tetto
coniugale per fuga amorosa durata quattro mesi e il deposito della
domanda di separazione erano trascorsi più di cinque anni; secondo la
corte, il ripristino della convivenza nei due anni precedenti la
richiesta di separazione dimostrava che il pur lungo episodio di
infedeltà conclamata non aveva avuto «una portata tale da determinare la
rottura del matrimonio».
A giudizio del marito, invece, la motivazione sul punto era «illogica
laddove esclude l'efficienza causale della relazione adulterina» sul
loro menage, così come testimoniata nel procedimento di separazione, per
giunta, dall"altro". La Prima civile però gli ha dato torto, contestando
«l'equazione posta tra l'obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio
che ne sarebbe l'ineludibile corollario», anche perchè la dinamica
storica della relazione, con i suoi alti e bassi, tradimenti e
riconciliazioni, può essere esaminata e valutata solo davanti al giudice
di merito che nella fattispecie ha soppesato correttamente gli elementi
agli atti. E sotto questo profilo, tra l'altro, poco importa che la
moglie sia titolare di un immobile valutato 160mila euro e il marito
versi in difficoltà economiche.
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