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Legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2009
Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione
di difficoltà.
(B.U. 7 gennaio 2010, n. 1)
Il Consiglio
regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori
riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e
favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei
figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio
dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al
recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di
un'esistenza dignitosa in favore:
a) dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di
separazione legale;
b) dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di
divorzio.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai
genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione
di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia
dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa
familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento,
le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.
Art. 2. (Azioni regionali)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la
Regione, svolge le seguenti azioni:
a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni
altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori
separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla
realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo
omogeneo sul territorio regionale;
b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori
separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in
situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di
Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.
Art. 3. (Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti
locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la
realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di
fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del
divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione
dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 possono essere parte integrante, dei
Centri per le famiglie di cui all'articolo 42 della legge regionale 8
gennaio 2004, n. 1, dei consultori familiari, oppure essere promossi e
gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute
dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro e con comprovata
esperienza nello specifico settore, che operano in stretto raccordo con
la rete dei Consultori stessi.
3. I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare sono previsti nel
numero di almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale
e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge, acquisito il parere della competente Commissione
consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di
finanziamento per la gestione e la realizzazione dei centri di cui al
comma 1.
Art. 4. (Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione promuove e valorizza, nell'ambito dei programmi di
integrazione socio sanitaria territoriale programmi di assistenza e
mediazione familiare.
2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:
a) soluzioni abitative temporanee per i genitori separati e divorziati
che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora la
casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;
b) servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere
effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in
osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;
c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio,
al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo
genitoriale.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione
consiliare, individua:
a) Le modalità di finanziamento per la realizzazione dei programmi di
assistenza e mediazione familiare;
b) I criteri e le modalità di accesso agli interventi previsti al comma
2.
Art. 5. (Interventi di sostegno abitativo)
1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno
abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati
o divorziati in situazione di grave difficoltà.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare
competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito per
l'accesso all'intervento di cui al comma 1, anche considerando gli
eventuali benefici economici di cui all'articolo 6.
Art. 6. (Interventi economici a sostegno dei coniugi separati)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione
consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione di interventi
economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica,
le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le
procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
Art. 7. (Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con
quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché
non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le
modalità previste dalle norme medesime.
Art. 8. (Esclusione dai benefici)
1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti
condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la
persona.
Art. 9. (Monitoraggio)
1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione
consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i
programmi attuati, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi
erogati. La relazione contiene anche informazioni da cui emerge
l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione
Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative.
Art. 10. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, agli
oneri quantificati complessivamente in 3 milioni di euro per ciascun
anno, in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'unità
previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la
famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) si provvede
con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'articolo
8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 11. (Urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 2009
Mercedes Bresso
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