Ordini di
protezione contro gli abusi familiari: questioni di
incostituzionalità
Stiamo
per parlare di una normativa che fin dalla sua approvazione –
avvenuta nell’aprile 2001, tra l’altro a Camere già sciolte, su
proposta del secondo governo di Giuliano Amato, mentre era Ministro
delle Pari Opportunità la comunista Katia Bellillo – è apparsa
fortemente condizionata da pregiudizi ideologici e sessisti.
Purtroppo, come era ampiamente prevedibile, nel corso degli ultimi
anni tali pregiudizi (che trasparivano anche dal
resoconto stenografico della discussione generale avvenuta in
Parlamento) sono tutti puntualmente riaffiorati nella giurisprudenza
di merito, per colpa di magistrati troppo timorosi di apparire non
abbastanza attenti all’esigenza sociale di reprimere il fenomeno
della violenza sulle donne.
Si
tratta dell’intero istituto giuridico dell’ordine di protezione
contro gli abusi familiari, introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n.
154. Per il modo stesso con il quale è stato concepito dal
legislatore, questo nuovo strumento ha spalancato le porte a
decisioni profondamente ingiuste e vessatorie, soprattutto nei
confronti dei mariti e dei conviventi di sesso maschile.
Nei
confronti di questi ultimi, infatti, troppo spesso sono stati
adottati provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare del
tutto privi di adeguato supporto probatorio, e comunque
sproporzionati rispetto alle esigenze di protezione che si volevano
raggiungere. Il problema, che si sta trasformando in una vera e
propria emergenza umanitaria, è che – a fronte di pochi casi
realmente fondati di intollerabile violenza familiare – la normativa
sugli ordini di protezione si è dimostrata uno strumento tanto
invasivo quanto poco garantista, e per questo motivo troppo
facilmente manovrabile da parte di avvocati senza scrupoli.
Molti di questi, nella prassi, lo utilizzano unicamente per “mettere
nell’angolo” la controparte maschile, con la minaccia di poterla
facilmente espellere da casa sua per almeno sei mesi, al solo fine
di massimizzare il profitto ottenibile nelle trattative di
separazione, a favore della coniuge da essi assistita.
Proporremo dunque qui di seguito varie questioni di
incostituzionalità delle suddette norme, fondate sulla nostra
esperienza professionale, nella speranza che prima o poi esse
verranno portate all’attenzione della Consulta.
E’ indubbio che i nuovi articoli 342 bis e ter
cod. civ. abbiano introdotto nel nostro ordinamento la possibilità
di comminare ai danni dei cittadini un provvedimento assai
limitativo della loro libertà personale, così come del loro diritto
di proprietà e del loro status di coniuge e di genitore.
Oggi, infatti, qualunque coniuge o convivente more uxorio
può essere allontanato da casa propria per sei mesi e anche più,
indipendentemente dalla sussistenza di alternative abitative di
qualche tipo, non sulla base della commissione di fatti illeciti
specifici, ma soltanto di una sua generica “condotta”.
Quest’ultima, a sua volta, non deve essere accertata sulla base di
prove tipiche, né di un dibattimento dotato delle garanzie previste
in un processo ordinario, civile o penale. E’ sufficiente che il
giudice si convinca che tale condotta sia stata lesiva di alcuni
valori morali, tanto importanti quanto genericamente descritti,
quali “l’integrità fisica o morale, ovvero la libertà dell’altro
coniuge o convivente”.
Non
occorre nemmeno che il pregiudizio arrecato al partner
derivi da fatti che in sé costituiscono un reato contro la persona:
anche se la maggior parte dei casi di merito presentano ipotesi di
lesione della “integrità fisica” di uno degli interessati, a ben
vedere si tratta di una condizione non necessaria. Nella prassi,
questa sproporzione tra le fattispecie punibili e l’oggettiva
gravità delle situazioni ha fatto sì che un’isolata querela per
ingiurie o minacce, ovvero per percosse di lievissima entità
verificatesi nel contesto di una episodica lite coniugale, siano
diventati indizi più che sufficienti a garantire l'accoglimento del
ricorso e quindi l’espulsione semestrale del “reo” da casa propria.
Con tutto quello che questo comporta, dal punto di vista
dell’equilibrio delle posizioni processuali, nel frequente caso che
l’ordine di protezione preluda all’avvio di una causa per
separazione coniugale o per affidamento dei figli, o si inserisca
nel contesto della lite.
Come
abbiamo appena detto, per ottenere un ordine di protezione può
essere ampiamente sufficiente la lesione dell’integrità “morale”
ovvero della “libertà” della pretesa vittima, mentre d’altro canto
la legge 6 novembre 2003, n. 304 ha espressamente abolito la riserva
del giudizio penale nelle ipotesi di reato procedibile d’ufficio,
che pure originariamente era stata introdotta nel testo del nuovo
art. 342 bis cod. civ.. Pertanto, allo stato della
legislazione, la “condotta” pregiudizievole che deve essere
delibata dal giudice civile può consistere anche in comportamenti
che non integrano alcuna figura di reato. Anche perché, a ben
vedere, altrimenti gli stessi potrebbero rientrare nell’analogo
istituto della “misura cautelare dell’allontanamento dalla casa
familiare”, affidato dall’art. 1 della medesima legge n. 154 del
2001 al giudice del procedimento penale, su richiesta del Pubblico
Ministero, nell’interesse della persona offesa.
Vale a
dire che le “condotte” pregiudizievoli nei confronti di un
familiare, che oggi possono venire punite con un ordine urgente di
allontanamento, da una parte possono consistere in fattispecie assai
generiche, e cioè in comportamenti ed atteggiamenti che non
costituiscono nemmeno reato, purché appaiano pregiudizievoli di
valori di puro principio come la “libertà” e
“l’integrità morale”.
Nello stesso tempo, dall’altra parte, le suddette “condotte” possono
consistere in evidenti ipotesi di reato (percosse, lesioni,
minacce), che però non devono venire minimamente accertate come tali
dal giudice civile, con la conseguente mancanza di garanzie
difensive per l’incolpato.
A causa
dell’estrema genericità ed ampiezza della descrizione dell’art. 342
bis cod. civ., il giudice civile può dunque delibare i casi
che vengono a lui sottoposti con una discrezionalità amplissima, e
arrivare di conseguenza a provvedimenti tanto gravi per la libertà
individuale, quanto genericamente motivati.
In altre parole, dietro lo schermo della provvisorietà e della
natura non penalistica del nuovo istituto, mediante i nuovi artt.
342 bis e ter cod. civ., così come dell’art. 736
bis c.p.c., si è affidata al giudice civile monocratico –
nell’ambito di un procedimento sommario assai rapido e nemmeno
impugnabile in appello – la possibilità di adottare, completamente
al di fuori delle usuali garanzie per l’incolpato, provvedimenti non
meno invasivi di una condanna penale.
Anzi, in
molti casi tali provvedimenti si rivelano di fatto assai più gravi
di condanne alla reclusione, dal momento che, a differenza di queste
ultime, gli ordini di protezione sono per legge immediatamente
esecutivi, con scarse possibilità di riesame e di impugnazione, e
quindi nella prassi privano l’incolpato da un giorno all’altro del
suo fondamentale diritto alla casa, pregiudicando nel contempo il
suo reddito, senza che sia prevista in suo favore la possibilità di
accedere ad alcuna misura alternativa.
Come
ripetiamo, le fattispecie punite in questo modo sommario sono state
descritte dal legislatore assai più genericamente, rispetto a quelle
che avrebbero potuto essere contenute in una classica norma penale
“in bianco”. Nel contempo, e questo sembra essere l’altro corno del
dilemma – più specificamente processuale – al giudice civile è stata
data la possibilità di intervenire in modo delibatorio su
fattispecie che chiaramente costituirebbero reato, eppure non devono
essere minimamente accertate come tali.
Cominciamo dunque ad affrontare la prima parte del problema: che
cosa si deve intendere quando si parla di “condotta” che
arreca pregiudizio alla “integrità morale” del coniuge o
del convivente, per non parlare del pregiudizio alla sua
“libertà”? In che cosa devono consistere le condotte
prevaricatorie di un partner verso l’altro, invocabili
davanti al giudice monocratico del Tribunale civile, e fino a che
punto è necessario verificare i fatti specifici in cui tali
“condotte” si sarebbero concretizzate?
Abbiamo
visto che nella norma si parla apertamente di “condotta”, e quindi
di generici comportamenti anziché di specifici fatti. Dunque, è
necessario – o quantomeno opportuno – che il giudice operi un
confronto con i contrapposti comportamenti dell’altro coniuge o
convivente, onde evitare che l’ordine di allontanamento per
pregiudizio alla “libertà od integrità morale” dell’altro si
trasformi in una mera presa di posizione a carattere moralistico,
che oltretutto finisce spesso per fornire al ricorrente un’indebito
vantaggio processuale nel corso della lite che lo contrappone al
partner?
Per
dirla altrimenti, fino a che punto deve arrivare il pregiudizio ai
suddescritti valori morali – nell’ottica di un accettabile
bilanciamento di diritti costituzionali contrapposti – affinché il
giudice possa disporre una compressione così rilevante della libertà
del presunto responsabile, al punto di privarlo per sei mesi, e
talvolta anche oltre, del fondamentale diritto all’abitazione
nonché, in molti casi, dell’esercizio della sua genitorialità?
Tali
domande a nostro parere non potranno rimanere ignorate per sempre da
parte della Consulta, che prima o poi dovrà anche chiedersi se sia
stato ammissibile affidare un provvedimento così rilevante per la
libertà personale dei cittadini ad un giudizio meramente
delibatorio, nemmeno sottoponibile al giudizio collegiale del
Tribunale (se non in sede di reclamo). Simili poteri per il giudice
civile monocratico, nell’esperienza di questi anni, si sono infatti
dimostrati davvero troppo discrezionali.
Per
questi motivi, riteniamo che gli articoli 342 bis e ter
del codice civile siano fortemente sospetti di
incostituzionalità, rispetto a tutti o quantomeno a taluni dei
seguenti articoli della Costituzione, quali l’art. 2 (diritti
inviolabili dell’uomo, tra i quali rientra quello alla sicurezza
personale, alla proprietà e alla casa, alla non arbitrarietà delle
accuse in giudizio), nonché l’art. 3 (uguaglianza e pari dignità
sociale), l’art. 23 (riserva di legge per le prestazioni personali e
patrimoniali), l’art. 24 (diritto alla difesa in giudizio), l’art.
29 (diritti della famiglia e diritto all’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi), l’art. 30 (diritto e dovere ad educare i
figli); l’art. 111 comma 2° (giusto processo, diritto al
contraddittorio e alla parità tra le parti).
L’incostituzionalità ci pare sussistere quantomeno nella parte in
cui l’articolo 342 bis prevede che la “condotta” in esame
possa essere lesiva anche soltanto della “integrità morale” ovvero
della “libertà” dell’altro coniuge e convivente, e/o nella parte in
cui non prevede che tale condotta debba concretizzarsi in fatti
specifici e accertati.
La questione ci appare fondata, quantomeno ai fini di una sentenza
interpretativa della Corte, che imponga al giudice civile una
valutazione meno apodittica e più “bilanciata” delle condotte lesive
che gli possono venire sottoposte. Infatti, a nostro avviso,
l’esigenza di protezione del coniuge o del convivente più debole
(diciamo pure della donna, perché la natura sessista dell’esigenza
sottesa alla norma è evidente ed innegabile) non può prevalere
sempre e comunque sui diritti costituzionali dell’altro partner.
Al
contrario, per rimanere nel quadro di uno Stato di diritto, deve pur
sempre rimanere necessario che la “condotta” lesiva del familiare
consista in fatti determinati, accertabili, e qualificati come
illeciti dall’ordinamento. Quantomeno, qualora si ritenga di voler
mantenere nella legge il generico riferimento alla “condotta”,
alla “libertà” e alla “integrità morale”
dell’altro coniuge o convivente, appare necessario che al giudice
civile sia imposta una valutazione complessiva dei comportamenti di
entrambi i partner, per verificare che non vi sia stata una
reciprocità di comportamenti offensivi – come spesso accade nella
prassi delle crisi familiari – tale da rendere ingiustificabile
l’allontanamento di uno solo dei coniugi o conviventi, e cioè di
fatto del solo marito.
Esiste
inoltre, come accennato, un’altra questione più specificamente
processuale, che rende non meno sospetta di incostituzionalità la
normativa sugli ordini di protezione, particolarmente riguardo
all’art. 736 bis del codice di procedura civile.
Vale la pena di ricordare che tutto il nostro sistema penale, come
quello di ogni altro Stato di diritto, non è fondato soltanto sul
principio di legalità nella determinazione dei fatti costituenti
reato, ma anche da una serie di garanzie processuali – giudice terzo
ed imparziale, habeas corpus, diritto alla difesa, esame
delle prove in contraddittorio, ne bis in idem,
impugnazione, ecc. – riguardanti l’accertamento di tali fatti.
Non si
vede, tuttavia, per quale motivo detti principi non debbano essere
estesi anche a sanzioni formalmente non penali, ma che possono
essere assai più invasive della libertà individuale e di altri
diritti fondamentali, e che nella prassi vengono comminate per lo
più a fronte di fattispecie che – specialmente a seguito della
modifica operata sull’art. 342 bis cod. civ. dall’art. 1
della legge 6 novembre 2003, n. 304 – costituiscono comunque figure
di reato. Non appare infatti ammissibile che uno dei due coniugi o
conviventi venga sanzionato dal giudice civile per le medesime
fattispecie che verranno giudicate dal magistrato penale, senza
poter godere – nel contesto dell’”ordine di protezione” – delle
garanzie procedimentali previste per i relativi capi di imputazione.
Inoltre,
con l’entrata in vigore della legge di conversione n. 80 del 2005,
che ha modificato il rito delle separazioni con i nuovi artt. 708 e
709 bis c.p.c., si è prodotta anche una disparità
intollerabile tra il procedimento ex art. 736 bis c.p.c. e
quello per separazione giudiziale, al quale peraltro il primo fa
espresso riferimento. Infatti, ricordiamo che l’art. 8, comma
secondo, della legge n. 154 del 2001 ha espressamente previsto che i
provvedimenti presidenziali di cui all’artt. 708 c.p.c. rendano
inefficaci i decreti di ordine di protezione, che peraltro possono
essere adottati anche nel corso del giudizio di separazione.
Ora, è
indubbio che – grazie a riforme ormai non più recenti – i
provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. sono divenuti
reclamabili in Corte d’Appello, mentre le sentenze non definitive
sulla separazione coniugale ex art. 709 bis c.p.c. sono
divenute suscettibili di appello immediato. A ciò si aggiunga che
anche i procedimenti ex art. 710 cp.c. sulla modifica delle
condizioni della separazione sono reclamabili in Corte d’Appello
ex art. 739 c.p.c., mentre i provvedimenti di soluzione delle
controversie sulle modalità di affidamento dei figli minori (che di
certo vengono ad essere interessati pesantemente dalla eventuale
ricorrenza di un ordine di protezione, se non altro per la
possibilità che ad esso si accompagni un ordine di pagamento di
assegni periodici a favore dei conviventi privi di mezzi), sono pure
divenuti impugnabili “nei modi ordinari”, ai sensi del nuovo art.
709 ter c.p.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006
sul’affidamento condiviso.
Al
contrario, l’art. 736 bis, penultimo comma, c.p.c.
prevede che il Tribunale decida in Camera di Consiglio con “decreto
non impugnabile” sui reclami che vengono proposti contro i decreti
di accoglimento o rigetto delle istanze di ordine di protezione. Ne
consegue una evidente disparità processuale, che potrebbe portare i
coniugi interessati da un procedimento per ordine di protezione a
ricorrere per la separazione giudiziale, soltanto per ottenere in
sede di provvedimenti ex artt. 708 ovvero 710 ovvero 709
ter c.p.c. una rivalutazione delle decisioni adottate nel
primo giudizio sommario.
Questi ultimi tre procedimenti, infatti, offrono alle parti le
maggiori garanzie procedimentali (Camera di Consiglio, reclamabilità
in Corte d’Appello, impugnabilità nei modi ordinari), che al
contrario vengono negate dal procedimento ex art. 736
bis c.p.c..
Si
potrebbe ritenere che la diversità di garanzie processuali dipenda
dalla maggiore delicatezza dei procedimenti sulla separazione
coniugale e l’affidamento dei figli minori. Ma appunto, il fatto di
non avere previsto le garanzie della Camera di Consiglio e della
reclamabilità alla Corte d’Appello anche per i coniugi non separati
che si trovino in conflitto per la richiesta di un ordine di
protezione, finisce per favorire la separazione tra gli stessi
piuttosto che una possibile riconciliazione.
Se si considera che, nonostante tutto, il nostro ordinamento
dovrebbe essere ispirato al favor matrimonii, oltre che
alla tutela della famiglia, all’uguaglianza dei coniugi davanti alla
legge, al diritto di difesa e al giusto processo anche nei rapporti
endofamiliari, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 29, 30, nonché
dell’art. 111 comma 2° e 7°, della Costituzione anche in questo caso
appare evidente.
Purtroppo, la pratica professionale ci ha portati a doverci
confrontare con ordini di allontanamento emessi dal giudice civile
in modo assai sommario, sulla base di denunce unilaterali del
coniuge che non ci si è nemmeno dati la pena di verificare.
Addirittura, ci è capitato di vedere provvedimenti di allontanamento
motivati sulla base di singole querele, sporte da uno dei coniugi a
notevole distanza di tempo dal fatto, per episodi isolati di
violenza familiare comunque assai leggeri (che hanno portato a
prognosi del tutto ridicole).
Tutto questo, talvolta, sulla base dell’assunto esplicito che le
singole querele di una moglie ”se inveritiere, esporrebbero la
ricorrente a conseguenze penali”: è evidente l’abnormità
giuridica di un simile ragionamento, anche perché di fatto equivale
a sostenere che la parola di una donna asseritamente maltrattata
goda ormai di una sorta di fede privilegiata davanti ai giudici
monocratici.
Con la
nostra denuncia del problema, non intendiamo ovviamente sostenere
che i comportamenti lesivi dell’integrità fisica del coniuge o del
convivente, che spesso si verificano nel contesto delle crisi
familiari conflittuali, siano legittimi e tantomeno giustificati.
Tuttavia, d’altro canto, si vuole segnalare che il pregiudizio
sociale nei confronti del partner maschio, che in quanto
tale si assume affetto da una sorta di irredimibile propensione alla
violenza, che lo rende già in partenza come un soggetto sospetto e
problematico persino agli occhi del legislatore, sta portando nella
prassi giudiziaria dei nostri Tribunali ad esiti davvero
intollerabili.
Anche
perché, come si ripete, da tempo si è potuto osservare che la
denuncia e il ricorso per ordine di protezione, nel contesto di
crisi familiari molto conflittuali, è diventato quasi una parte
integrante del “protocollo di intervento” di avvocati senza
scrupoli, che ne hanno fatto parte integrante della loro strategia
legale. Il comportamento condiscendente di certi magistrati, ma
soprattutto l’eccessiva discrezionalità a loro affidata dal
legislatore, ha favorito il diffondersi di certi abusi. Purtroppo,
temiamo che ci vorrà del tempo affinché vi si possa porre rimedio, a
causa della persistenza di un forte pregiudizio sessista e
politically correct che impedisce ai più di rendersi conto di
certi squilibri (M.F. 15.12.08)