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http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2008/10/sottrazione-internazionale-di-minori.html
3/4/09
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Sottrazione internazionale di minori: manuale del
Ministero degli Esteri |
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Autore: Giorgiogal
L’apertura delle frontiere e la maggiore facilità di movimento hanno
portato con sè un aumento generalizzato delle coppie miste, formate da
genitori di diversa nazionalità, religione, costumi. Il problema della
sottrazione internazionale di minori è sempre più quindi di scottante
attualità:
assistiamo purtroppo al moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano
contesi tra genitori di diversa nazionalità, con i problemi
giuridico/pratici che questa cosa comporta, visto che le legislazioni in
merito dei diversi paesi possono essere anche molto discordanti.
Recentemente il Ministero degli Esteri ha pubblicato un manuale di aiuto
e prevenzione inteso a limitare questo fenomeno e indirizzato a genitori
e operatori. Vi rimandiamo alla guida completa (oltre 100 pagine) per un
approfondimento (http://www.esteri.it/mae/doc/BambiniContesi_Guida.pdf
ma ne riassumiamo qui di seguito i punti base.
Cosa è la sottrazione internazionale di minori?
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la
situazione in cui un minore:
- viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori
che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione;
- non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un
soggiorno all’estero.
Ciò generalmente avviene quando, nel timore di non ottenere la custodia
esclusiva nello Stato di residenza, uno dei due genitori sottrae il
figlio e lo conduce nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo
così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico, impedendo
quindi, di conseguenza, la frequentazione dell'altro genitore.
Non solo la sottrazione di minore priva il minore di una delle figure
parentali, cosa di per sè già grave e destabilizzante per il minore, ma
comporta altresì il completo distacco dal contesto nel quale il bambino
era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma
il suo unico luogo di vita.
Il vero problema che impedisce una soluzione semplice e immediata di
questi casi è che, non esistendo un'armonizzazione internazionale delle
normative a riguardo, possono venire a crearsi situazioni giudiziarie
contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese
straniero all’altro.
Nel 2005 è entrato in vigore un Regolamento Internazionale Europeo che
mira a superare queste contrapposizioni, ma è valido solo tra i Paesi
Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). Questo Regolamento viene
chiamato Bruxelles II bis e istituisce uno spazio comune europeo in
materia di diritto di famiglia, riconoscendo altresì la validità delle
sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’Unione. Lo
scopo è quello di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile
casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra
genitori, altro non fanno che minacciare il sereno sviluppo della
psicologia del bambino.
Ma andiamo per gradi.
A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici -
purtroppo non ratificati da tutti gli stati - che consentono al genitore
“vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una
soluzione all’illecito trasferimento del figlio.
1) Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul
ristabilimento dell’affidamento.
La Convenzione è fondata sul presupposto della esistenza di un
provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede
al momento della sottrazione ed è applicabile quindi solo a queste
condizioni.
2) La Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 alla quale aderiscono circa
ottanta Paesi.
Tale Convenzione si pone l’obiettivo primario di consentire il ritorno
del minore nello stato di residenza abituale. Allo stato attuale, la
Convenzione è l’unico strumento giuridico cogente cui si ricorre con
Paesi non appartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso, non offre
garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza
delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del
cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.
3) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a
New York dalla
Assemblea Generale del 20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è
lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell’infanzia. Tra questi diritti va segnalato il
diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la
sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad
intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art.
9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l’interesse superiore
del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le
decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare
tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le
istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori,
stabiliti dalla Convenzione stessa.
4) Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei
diritti del
fanciullo. La Convenzione promuove alcuni diritti del bambino tramite il
riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono.
5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del
27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
Regolamento (CE) n.1347/2000 (questo Regolamento vincola tutti i Paesi
dell'Unione Europea tranne la Danimarca, che non lo ha sottoscritto).
In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce
l’esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di
residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il
ritorno del minore.
Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane
dalla presentazione della domanda.
Non richiede alcuna dichiarazione di esecutività la decisione di
Autorità di uno stato membro in merito al diritto di visita al minore né
è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da
un certificato standard.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha integrato la procedura prevista
dalla Convenzione dell’Aja.
In particolare:
• tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto competente il giudice
del paese ove il
minore risiedeva prima di essere sottratto;
• è stato creato il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di
visita e di ritorno del minore.
Lo strumento internazionale più completo ed efficace risulta senza
dubbio essere l'ultimo in ordine di tempo, il Regolamento dell'Unione
Europea chiamato anche Bruxelles II bis, ma è valido solo in caso di
disputa tra cittadini europei. In presenza di contrasti tra un genitore
italiano e uno extraeuropeo lo strumento principe per cercare di
dirimere la matassa giuridico-legislativa risulta essere senz'altro la
Convenzione dell'Aja, che vincola un gran numero di paesi sparsi in
tutto il mondo: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio,
Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada,
Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro,
Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala,
Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova
Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica
Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania,
Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia,
Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela,
Zimbabwe.
L’applicazione della Convenzione dell’Aja e/o del Regolamento, tuttavia,
anche se attuata con tempestività non sempre porta al rientro immediato
del minore.
Come abbiamo già detto la casistica delle sottrazioni evidenzia il
crearsi, nel tempo, di situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è
affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.
Particolare importanza rivestono in questo senso i consigli che il
Ministero degli Esteri elargisce in caso di avvenuta sottrazione di
minore:
• sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia
• avvertire il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale per gli
Italiani all'Estero affinché vengano attivate le competenti
Rappresentanze diplomatico-consolari;
• rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione
aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 o è destinatario del
Regolamento (CE) n. 2201/2003;
• far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un
provvedimento che affidi la custodia del minore.
Il Ministero, rivolgendosi ai genitori di coppie miste, cerca inoltre di
prevenire il verificarsi di sottrazioni di minori all'estero con alcune
avvertenze:
• informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di
visita vigenti nello
Stato di appartenenza dell’altro genitore
• far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro
genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio
favore
• cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del
genitore non affidatario
• se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far
sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla
data stabilita
• se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al
Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il
divieto di espatrio del miniore, senza il consenso dell’altro
• verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste
di frontiera
• se non è stato avviato alcun procedimento per l’affidamento del
minore, chiedere l’emissione di uno specifico provvedimento che vieti
l’espatrio del minore senza il consenso esplicito dell’altro
• vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita
riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non
trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.
Il consiglio principale che il Ministero si sente di dare per prevenire
questo fenomeno, comunque, è sempre e comunque cercare di porre al
centro di ogni azione intrapresa il benessere e l’interesse del minore,
la prima vittima di questo sopruso.
Per approfondimenti:
http://www.esteri.it/mae/doc/BambiniContesi_Guida.pdf
www.psicologiagiuridica.com/numero_12_monografico_affido/articoli/tiziana_moriPDF.pdf
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