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20/6/09
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Cassazione: Non è reato riportare i
figli in Italia contro la volontà del coniuge |
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la sentenza |
Ricondurre i figli in
Italia, contro la volontà del coniuge, dopo quasi un anno, non configura
il reato di sottrazione internazionale di minori. Al contrario, secondo
la Cassazione (sentenza n. 13936/2009), che ha confermato un decreto del
Tribunale per i minorenni di Bari, si tratterebbe di un ritorno a casa.
Nel giugno del 2007 l'intera famiglia era partita per un soggiorno di
tre mesi in Svezia, paese d'origine della moglie, poi prolungatosi fino
all'aprile del 2008. Secondo la madre si era trattato di un vero e
proprio trasferimento, circostanza negata dal padre che ha sempre
sostenuto il «carattere temporaneo della permanenza all'estero».
L'istanza di restituzione dei figli da parte della madre è stata
rigettata dal tribunale di Bari che li ha affidati provvisoriamente al
padre, con facoltà di visita della madre ma con il divieto di
allontanarli dal territorio nazionale. Sulla stessa linea si sono mossi
i giudici di Piazza Cavour, secondo i quali non vi sarebbe stata alcuna
violazione della «residenza abituale» (vedi convenzione dell'Aja del 25
ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994), in quanto essa
«va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e
stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami
affettivi, non solo parentali, e di relazione». E proprio a essi si era
riferito il Tribunale per i minori che aveva sottolineato, in primis «la
prevalenza della permanenza temporale in Italia» sul breve periodo
trascorso all'estero, e soprattutto: «l'immediato recupero delle
consuetudini affettive e relazionali». Recupero testimoniato dalla
documentazione presentata dai servizi sociali dove si parla della
ripresa del «rapporto stretto con i nonni paterni, la frequenza regolare
e serena della scuola materna, le abitudini di vita pregresse ecc.».
Addirittura secondo la Cassazione di sottrazione internazionale, semmai,
si sarebbe potuto parlare nel caso di «un forzato trattenimento dei
minori in Svezia».
In definitiva, i supremi giudici enunciano l'importante principio per
cui: «Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per
un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di
entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale di minori
[…] quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i
minori al luogo di residenza abituale».
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