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20/6/09
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Cassazione: i rapporti con i nonni
vanno interrotti se il nipote ha disagio nel frequentarli |
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(Adnkronos) - Stop ai
rapporti con i nonni se il nipote, "traumatizzato" dal rapporto con i
genitori vede negli anziani il "riflesso" di mamma e papa'. Lo dice la
Cassazione che ha confermato la sospensione dei rapporti tra due nonni
paterni di Torino con la nipote minorenne Lucia (nome di fantasia) che,
a ritmi alterni, era stata affidata ai nonni e poi alla madre pure con
il continuo sostegno dei servizi sociali. Una vicenda triste e
particolare quella di Lucia che, come ricostruisce la sentenza 14091
della Prima sezione civile, dopo la sospesione dei rapporti con il padre
era stata temporaneamente affidata ai nonni nel corso della causa di
separazione dei genitori e poi riaffidata alla madre. Il padre della
bambina, ricostruisce sempre la sentenza di piazza Cavour, era stato
accusato di abusi sessuali nei confronti di Lucia. Accusa da cui poi era
stato assolto "per insufficienza e contradditorieta' della prova". Sulla
base dell'assoluzione del figlio, i nonni di Lucia hanno fatto ricorso
in Cassazione, sostenendo che non c'era motivo perche' non potessero
piu' frequentare la bambina. La Suprema Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso dei nonni e si e' limitata a ricordare che "con
decreto del 29 aprile 2008, la Corte d'appello di Torino sezione minori,
pur assolvendo il padre per mancanza e contradditorieta' della prova,
lasciava impregiudicata la valutazione dei traumi subiti dalla minore,
messi in evidenza dal perito d'ufficio in relazione alla figura paterna
e di riflesso anche nei confronti dei nonni, la cui immagine - riporta
la Cassazione citando i colleghi di merito - ella non riusciva a
scindere da quella del padre". Di suo, la Suprema Corte ricorda che,
trattandosi di "sospensione delle visiste della minore ai nonni", il
"procedimento rientra nella giurisdizione volontaria, in quanto non
volto a risolvere un conflitto tra diritti posti su un piano paritario,
bensi' preordinato all'esigenza prioritaria di tutela degli interessi
del minore". E poiche' alla bambina derivava disagio la vista dei nonni
paterni "la cui immagine non riusciva a scindere da quella del padre",
la Cassazione ha ratificato lo stop delle frequentazioni.
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