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26/8/09
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Cassazione: casa familiare non sopperisce a esigenze coniuge più
debole. Niente assegnazione se i figli si allontanano |
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La Corte di Cassazione
(sentenza n. 16802/2009) ha ricordato che, in materia di separazione o
divorzio, la finalità del provvedimento di assegnazione della casa
familiare è esclusivamente quella della tutela della prole, perchè
risponde "all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla
conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti,
degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la
vita familiare". Se è vero, annota la Corte, "che la concessione del
beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l'assegnazione
della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle
esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è
unicamente destinato l'assegno di mantenimento". Resta quindi requisito
imprescindibile per un provvedimento di questo tipo l'affidamento dei
minori o la convivenza con maggiorenni non autosufficienti. Se così non
fosse, spiegano i giudici di Piazza Cavour, sarebbe "a rischio la
legittimità costituzionale del provvedimento, che, non risultando
modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e
dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una
sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per
tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare. Se
peranto i figli si sono allontanati dalla casa coniugale viene meno la
ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può
neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già
affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione.
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