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26/8/09
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Separazione e casa coniugale ceduta dai suoceri. Disciplina del
comodato gratuito |
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E' frequente, nei
procedimenti di separazione, imbattersi in una "classica" circostanza
familiare, tutta italiana, in cui la coppia in crisi coabita, in virtù
della precedente concessione di un comodato gratuito, un immobile di
proprietà dei suoceri di uno dei due rami familiari, e in cui tale
abitazione venga assegnata dal giudice proprio al coniuge estraneo alla
proprietà familiare. Da tali dispositivi discende nella quasi totalità
dei casi la pretesa, da parte dei legittimi proprietari, della
restituzione dell'immobile ora ingiustamente abitato da colui che viene
percepito come un "intruso". E che lo sia veramente (sopratutto in
assenza di nipoti) è fuor di dubbio. Spesso, però, la prassi giudiziaria
contrasta profondamente con l'opinione popolare, e la "compressione" del
diritto di proprietà, nei casi in questione, raggiunge livelli
difficilmente comprensibili per la gente comune. Come si arriva a questo
? Procediamo per gradi, ed esaminiamo la questione dal punto di vista
squisitamente giuridico. Il Comodato ha per oggetto la messa in
godimento, tipicamente gratuita, di un bene mobile o immobile da parte
di un soggetto - il Comodante - ad un altro - il Comodatario. Si tratta,
pertanto, di un "contratto in forma libera", sottoposto ad un termine
(elemento essenziale), la cui durata può essere o meno indicata tra le
parti. Qualora tale termine non venga fissato, il Comodante potrà
richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento. Nel caso di
cessione in comodato, da parte dei propri genitori, ad uno dei due
coniugi, è pacifico cha tale circostanza avvenga quasi sempre in assenza
della pattuizione di un termine, ritenendo i proprietari di dare al
figlio l'immobile per andare incontro alle sopravvenute esigenze
abitative della nuova famiglia. E' bene aggiungere, inoltre, che il
comodato spesso viene concesso, ai propri figli, in un momento
antecedente alle nozze, addirittura molto tempo prima, quando la coppia
non si è ancora formata o non sia ragionevolmente prevedibile un
matrimonio. Il Codice Civile, agli artt. 1803 e seguenti, disciplina la
materia di cui parliamo. In particolare, all’art. 1810 si dispone come
il comodato possa essere concordato per un termine indiretto, stabilito
in base alla sua destinazione d’uso. Il comodato tra genitori e figli,
per esempio, rientra massimamente tra quelli che hanno una durata
indirettamente determinabile, avendo lo scopo di venire incontro alle
esigenze abitative del nuovo nucleo familiare. A dirimere le numerose
questioni aperte dalla giurisprudenza di merito nell’ambito delle
separazioni, in relazione ai casi di assegnazione dell’immobile ricevuto
in comodato, sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 13603/2004), le quali hanno affermato che in quei casi il
provvedimento giudiziale di assegnazione non deve ampliare né
restringere i diritti derivanti dal precedente titolo di godimento – il
comodato, appunto -, che continua a favore del coniuge assegnatario con
gli stessi limiti e con le stesse prerogative. Nella pratica, pertanto,
costui potrebbe essere costretto a restituire l’immobile nelle ipotesi
di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante.
Resta da capire, e in ciò si rimanda ai giudici di merito caso per caso,
quali siano i parametri di “urgenza” grazie ai quali l’immobile possa
tornare nel godimento del proprietario, il cui diritto viene così
“compresso” in maniera inaccettabile.
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