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26/8/09

Separazione e casa coniugale ceduta dai suoceri. Disciplina del comodato gratuito

E' frequente, nei procedimenti di separazione, imbattersi in una "classica" circostanza familiare, tutta italiana, in cui la coppia in crisi coabita, in virtù della precedente concessione di un comodato gratuito, un immobile di proprietà dei suoceri di uno dei due rami familiari, e in cui tale abitazione venga assegnata dal giudice proprio al coniuge estraneo alla proprietà familiare. Da tali dispositivi discende nella quasi totalità dei casi la pretesa, da parte dei legittimi proprietari, della restituzione dell'immobile ora ingiustamente abitato da colui che viene percepito come un "intruso". E che lo sia veramente (sopratutto in assenza di nipoti) è fuor di dubbio. Spesso, però, la prassi giudiziaria contrasta profondamente con l'opinione popolare, e la "compressione" del diritto di proprietà, nei casi in questione, raggiunge livelli difficilmente comprensibili per la gente comune. Come si arriva a questo ? Procediamo per gradi, ed esaminiamo la questione dal punto di vista squisitamente giuridico. Il Comodato ha per oggetto la messa in godimento, tipicamente gratuita, di un bene mobile o immobile da parte di un soggetto - il Comodante - ad un altro - il Comodatario. Si tratta, pertanto, di un "contratto in forma libera", sottoposto ad un termine (elemento essenziale), la cui durata può essere o meno indicata tra le parti. Qualora tale termine non venga fissato, il Comodante potrà richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento. Nel caso di cessione in comodato, da parte dei propri genitori, ad uno dei due coniugi, è pacifico cha tale circostanza avvenga quasi sempre in assenza della pattuizione di un termine, ritenendo i proprietari di dare al figlio l'immobile per andare incontro alle sopravvenute esigenze abitative della nuova famiglia. E' bene aggiungere, inoltre, che il comodato spesso viene concesso, ai propri figli, in un momento antecedente alle nozze, addirittura molto tempo prima, quando la coppia non si è ancora formata o non sia ragionevolmente prevedibile un matrimonio. Il Codice Civile, agli artt. 1803 e seguenti, disciplina la materia di cui parliamo. In particolare, all’art. 1810 si dispone come il comodato possa essere concordato per un termine indiretto, stabilito in base alla sua destinazione d’uso. Il comodato tra genitori e figli, per esempio, rientra massimamente tra quelli che hanno una durata indirettamente determinabile, avendo lo scopo di venire incontro alle esigenze abitative del nuovo nucleo familiare. A dirimere le numerose questioni aperte dalla giurisprudenza di merito nell’ambito delle separazioni, in relazione ai casi di assegnazione dell’immobile ricevuto in comodato, sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13603/2004), le quali hanno affermato che in quei casi il provvedimento giudiziale di assegnazione non deve ampliare né restringere i diritti derivanti dal precedente titolo di godimento – il comodato, appunto -, che continua a favore del coniuge assegnatario con gli stessi limiti e con le stesse prerogative. Nella pratica, pertanto, costui potrebbe essere costretto a restituire l’immobile nelle ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante. Resta da capire, e in ciò si rimanda ai giudici di merito caso per caso, quali siano i parametri di “urgenza” grazie ai quali l’immobile possa tornare nel godimento del proprietario, il cui diritto viene così “compresso” in maniera inaccettabile.

 

 

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