Meno burocrazia nelle
separazioni delle coppie di fatto. È infatti valida la scrittura privata
con la quale uno rinuncia alla proprietà della casa di fatto comprata
insieme ma con i soli risparmi dell’altro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23691 del
9 novembre 2009, ha accolto il ricorso del figlio (erede) di uomo che
aveva comprato con la sua compagna una casa, intestandola a entrambi, ma
di fatto pagandola da solo e lei, dopo averlo lasciato, gli aveva
firmato una carta nella quale rinunciava alla proprietà dell’immobile.
Insomma, con tale rinuncia (“negozio di natura abdicativa”), ha spiegato
la seconda sezione civile della Suprema corte, “si è operato, ipso iure,
in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento
della quota rinunciata in favore dell’ex compagno che, pertanto, data la
proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero
immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria”.
Debora Alberici |