Grande vittoria per il
genitore non affidatario in caso di figli contesi. Questo può infatti
ottenere dai servizi sociali copia di tutti gli atti che riguardano il
bambino, anche se l’altro genitore ha diffidato gli uffici dal dare
informazioni.
A sacrificare la privacy dell’ex e della sua vita con il figlio in
favore dei diritti del genitore non affidatario, spesso svantaggiato, è
stato il Tar del Lazio che, con una recente sentenza (si veda link in
fondo) ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto al comune
copia degli atti riguardanti il figlio (redatti dai servizi sociali che
controllavano le visite con padre e madre del piccolo) e che non li
aveva ottenuti, data la diffida della ex moglie nei confronti dell’amminstrazione.
C’è un solo limite. Il genitore richiedente deve individuare il tipo di
atto e chiderne copia perché il comune non è tenuto a fare ricerche per
conto del cittadino.
Insomma, hanno motivato i giudici, il genitore non affidatario del
minore può esercitare legittimamente il diritto di accesso a tutti i
documenti amministrativi che riguardano il figlio, compresi quelli dai
quali si potrebbero riscontrare dati sensibili riferiti a terzi
conviventi col genitore affidatario, non rilevando l’opposizione
all’ostensione da parte di quest’ultimo. E’, invero, pacifico che
l'interesse alla riservatezza, pure tutelato dalla normativa mediante
una limitazione del diritto di accesso (art. 24, comma 6, lett. d della
l. n. 241 del 1990), recede quando l'accesso stesso sia esercitato, come
in tal caso, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui
esso è necessario alla difesa di quell'interesse. Inoltre in tema di
accesso, la mancanza del consenso del controinteressato non è motivo
sufficiente a denegare il procedimento, atteso che la normativa in
materia (art. 25, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; art. 3, comma
2 del d. p. r. n. 184 del 2006) non rende i controinteressati arbitri
assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette
all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di
valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con
l'opposizione eventualmente manifestata da questi. Inoltre, mediante la
schermatura degli elementi non afferenti all’interesse giuridico
azionato, si salvaguarda la riservatezza dei terzi in occasione del
legittimo esercizio del diritto di accesso.
Debora Alberici |