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25/6/10
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Adiantum Le spese condominiali tra coniugi separati. A chi toccano ? |
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Di Cristina Matricardi.
Genera molte controversie tra coniugi separati, chi deve accollarsi le
spese condominiali ? Soprattutto quando il proprietario sia uno solo dei
due, il coniuge cui è stato assegnato l’alloggio familiare o il coniuge
proprietario ?
Quando non previste specificamente nella sentenza di separazione o
divorzio, poiché l’assegnazione della casa dal coniuge proprietario al
coniuge assegnatario, non trasferisce alcun diritto reale sulla
abitazione che resta in capo al proprietario, si fa più facilmente
riferimento alle cosiddette spese ordinarie e straordinarie. Spese che,
quindi, dovranno innanzitutto distinguersi tra quelle spese inerenti il
diritto di godimento (ordinarie) e quelle inerenti il diritto reale
(straordinarie).
Ora poiché il coniuge assegnatario della abitazione familiare non ne è
proprietario, egli dovrà versare le quote per spese ordinarie, quelle di
uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che
riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del
proprietario (facciate, ricostruzioni, ascensore….).
In questo senso si è anche espressa la Cassazione – 18476/2005: “In tema
di separazione personale, …. qualora il giudice attribuisca ad uno dei
coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale
assegnazione… non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi
comprese quelle, del genere delle spese condominiali , che riguardano la
manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione
familiare), quindi simili spese – in mancanza di un provvedimento
espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico
del coniuge assegnatario.”
Rifacimento del tetto. Esempio: in una palazzina di due piani, alcuni
condomini dell’ultimo piano hanno fatto richiesta per il rifacimento del
tetto, circa 10 ani fa questi hanno sfruttato il sottotetto, facendolo
abitabile. Recuperato tutto lo spazio sottotetto, tutte le travi
portanti, sono a vista, costruito lucernai con frontone, tagliato il
tetto per fare giardino.
Al primo piano, si deve contribuire alle spese del rifacimento, e in che
percentuale ?
In linea generale il tetto è di tutti i condomini, che devono
contribuire alle spese per millesimi di proprietà, quindi:
1- se il sottotetto era di loro pertinenza il recupero è perfettamente
legittimo;
2- se hanno ricavato delle terrazze a pozzetto che prima non c’erano,
invece, avrebbero dovuto avere il consenso di tutti.
Ma ciò non toglie che la manutenzione del tetto compete a tutti, a meno
che, non sia dimostrabile che è necessaria a causa dei lavori che hanno
fatto gli altri.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.
23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese
deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se
non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei
nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che:
in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della
proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la
qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri
condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura
reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di
quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi
confronti il decreto ingiuntivo”.
Fonte: Redazione
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