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30/6/10
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CASSAZIONE Il Questore può ammonire per stalking chi si apposta sotto
l’abitazione del coniuge separato |
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Il Questore può ammonire per
stalking chi si apposta continuamente sotto l’abitazione dell’ex
coniuge, al di là di un eventuale procedimento penale.
Lo ha stabilito il tar di Milano che, con la sentenza 2639 del 28 giugno
2010, ha respinto il ricorso di un uomo che era stato ammonito in
seguito ai pedinamenti effettuati in danno della ex moglie. Contro le
pretese dell’uomo, che affermava l’eccessività del comportamento del
Questore, il giudice ha infatti chiarito che “la giurisprudenza
definisce il ben diverso peso delle conseguenze dell’ammonimento e dei
provvedimenti del giudice penale che giustificano il diverso spessore
dell’attività investigativa che
si richiede nelle due ipotesi. Non è necessario, ai fini
dell’ammonimento, che si sia raggiunta la prova del reato, essendo
sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere
un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato
nella vittima un forte stato di ansia e di paura. Diversamente opinando,
ovvero se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter
resistere in un giudizio penale, la previsione dell’ammonimento avrebbe
scarse possibilità
di applicazione pratica, atteso che le condotte integranti lo stalking,
per loro natura, si consumano spesso in assenza di testimoni. La
disciplina normativa è infatti chiara nel delimitare i poteri-doveri del
Questore in materia, prescrivendo che questi assuma "se necessario
informazioni dagli organi investigativi" e senta "le persone informate
dei fatti", al fine di formarsi un prudente convincimento circa la
fondatezza dell’istanza”.
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