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7/7/10

 

APPELLO I conflitti fra ex non escludono l’affido condiviso

 

Gli aspri conflitti fra coniugi che hanno portato all’assenza del padre non escludono l’affidamento condiviso.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza ngr 4511 depositata il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso di un padre accusato dall’ex di essere sempre stato assente con i due figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte dal Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno ricordato che l’affido condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori. In sentenza si legge infatti che “in tema di separazione personale dei coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, senza adeguata motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006 prevede come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi. Il nuove testo dell'art. 155 c.c. infatti sancisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi assegnado al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa previa valutazione prioritaria della possibilità che i minori restino affidati ad enrambi i genitori”.



La sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
Composta dai magistrati:
Dott. Enrica Maria Mazzacane - Presidente rel. -
Dott. Mariagiulia De Marco - Consigliere -
Dott. Germana Corsetti - Consigliere -
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 4511 Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2007 posta in decisione all'udienza collegiale del 25. 2. 2010,
vertente
TRA
Fo. Gi. , elett. te dom. to in Roma, presso lo studio dell'avv. G. Gh. che lo rappr. e dif.
per delega a margine del ricorso in appello
Appellante
E
Ca. Pa. , elett. te dom. ta in Roma, presso lo studio dell'avv. R. Tr. che la rappr. e dif. per
delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione
Con l'intervento del P. G. in sede che ha concluso per la conferma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza in data 21. 11. 2006, pronunciando sulla domanda
proposta da C. P. nei confronti del marito Gi. Fo. , ha dichiarato la separazione personale
tra i coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito, ha affidato i tre figli, Ma.
Va. e Mi. , nati rispettivamente nel (. . . ), alla madre, disciplinando le modalità di visita
del padre, ha assegnato alla Ca. la casa familiare, condotta in locazione, ha posto a
carico del Fo. l'obbligo di versare la somma di Euro 370, 00 mensili per il mantenimento
dei figli, nonché il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, dopo aver
dato atto delle modeste condizioni economiche di entrambi i coniugi.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il Fo. ha proposto appello avverso la
suddetta sentenza deducendo l'omessa pronuncia sulla sua domanda di affidamento
condiviso dei figli e la mancata regolamentazione del diritto di visita tra i figli ed i
propri parenti. Ha poi asserito di non avere un'attività lavorativa stabile né altre fonti di
reddito, di essere onerato del pagamento del canone di locazione per l'abitazione in cui
vive e quindi di non poter far fronte all'obbligo di mantenimento previsto nei suoi
confronti. Ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, disponga
l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre,
disciplini dettagliatamente il proprio diritto di visita e quello dei propri parenti e revochi
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli.
Pa. Ca. si è costituita in giudizio contestando il fondamento del reclamo, in particolare
affermando che il marito non ha mai corrisposto quanto stabilito per il mantenimento dei
figli, si è sempre disinteressato delle loro esigenze, anche educative, si è spogliato
dell'unico bene immobile di cui era proprietario simulando un atto di vendita al fratello
nel maggio 2007, svolge attività lavorativa in nero sia in una pasticceria sia nell'azienda
agricola del fratello. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello.
A seguito di due rinvii disposti per consentire alle parti di depositare la rispettiva
documentazione fiscale e di un terzo rinvio disposto su richiesta dei difensori di termine
per deposito di note conclusive, all'udienza del 25. 2. 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto al motivo di censura concernente l'omessa pronuncia sulla domanda di
affidamento condiviso dei figli, si rileva che tale domanda è stata proposta dal Fo. nella
comparsa conclusionale depositata nel primo grado, all'esito dell'entrata in vigore della l.
n. 54/2006, e che la Ca. ne aveva contestato il fondamento con la memoria di replica,
deducendo che il marito non si era mai interessato dei figli. Il Tribunale effettivamente
non ha preso in esame tale domanda ed ha disposto l'affidamento dei figli alla madre
sull'erroneo presupposto che sul punto vi fosse concorde richiesta dei coniugi. Ad avviso
della Corte la decisione del Tribunale deve essere riformata: l'art. 155 c. c. , come
modificato dalla l. n. 54/2006, sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione
personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare tale finalità,
prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa e che debba valutare prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il giudice può disporre
l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in cui ritenga, con
provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore
(art. 155 bis c. c. ). La nuova disciplina prevede pertanto come regola ordinaria il
principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente,
quello esclusivo ad uno dei coniugi. Nella fattispecie deve senza dubbio farsi
applicazione della nuova normativa: la situazione di conflitto tra le parti, risultante dai
rispettivi scritti difensivi, ad avviso della Corte non è sufficiente per derogare alla regola
dell'affidamento condiviso, poiché a tale fine è necessaria la presenza di elementi diversi
e più gravi della mera conflittualità tra i coniugi, che del resto è presente di regola in
ogni caso di separazione personale, che sconsiglino l'affidamento ad uno dei due
genitori. Nel caso in esame non sono emersi né sono stati dedotti elementi ostativi
all'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, così che non vi sono ragioni per derogare
alla previsione legislativa dell'affidamento condiviso, dal quale i figli non potranno che
trarre giovamento, in mancanza di ogni elemento tale da ritenere uno dei due genitori
inidoneo allo svolgimento del proprio ruolo. Pertanto, in riforma della sentenza
impugnata ed in accoglimento dell'appello, Va. e Fe. devono essere affidati ad entrambi i
genitori, continuando a vivere con la madre.
Quanto alla richiesta volta ad ottenere una dettagliata disciplina delle modalità di visita
del padre e dei propri parenti, la Corte osserva che la pronuncia impugnata ha
disciplinato in modo puntuale e dettagliato i tempi di permanenza dei figli presso il
padre, con riferimento sia agli incontri settimanali e del fine settimana, sia a quelli dei
periodi di vacanza estivi ed invernali, e che, quanto ai rapporti con i parenti, non è
previsto che essi siano disciplinati in sede di separazione, dovendo il giudice
determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore (cfr.
art. 155 c. c. ), tanto più che nella specie una simile richiesta non è mai stata formulata;
sarà cura del genitore garantire ai figli, nei rispettivi periodi di permanenza, il
mantenimento dei rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto al motivo di censura. concernente la statuizione economica, occorre premettere
in via generale che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
6197/2005, 3974/2002, 11025/1997), il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precerto di cui all'art. 147 c. c. , impone ai genitori di far fronte alle molteplici
esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma
inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla
assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile
organizzazione domestica adeguata a far fronte a tutte le necessità di cura e di
educazione. Il parametro di riferimento ai fini di una corretta determinazione del
rispettivo concorso negli oneri di carattere finanziario è costituito, secondo quanto
stabilito dall'art. 148 c. c. , non soltanto dalle rispettive sostanze ma anche dalla
rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, nel senso che al fine considerato
assumono rilievo non solo le risorse economiche di ciascuno dei genitori ma anche la
loro accertata potenzialità reddituale.
Nella specie il Fi. ha dichiarato di non avere un'attività lavorativa stabile e di essere
onerato dal canone di locazione per l'alloggio in cui vive, rispetto al quale peraltro non
ha indicato l'ammontare e non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'effettiva
esistenza di un contratto di locazione; dagli accertamenti svolti nel giudizio di primo
grado dalla Polizia Tributaria risultava proprietario di alcuni appezzamenti di terreno
che, secondo quanto asserito dalla Ca. nella memoria di costituzione e non contestato,
egli ha simulatamente venduto al fratello nell'anno 2007. Ha depositato una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui redditi percepiti dal 2002 al 2009 ed in
particolare per tale ultimo anno ha indicato un reddito annuo di Euro 3700, 00. Non ha
contestato la circostanza dedotta dalla moglie in ordine alla svolgimento di attività
lavorativa in nero in una pasticceria, specificamente indicata nella memoria difensiva, e
nella azienda agricola del fratello. Gli elementi fin qui considerati inducono a ritenere la
inattendibilità dei redditi dichiarati dal Fo. , eccessivamente modesti, che, se dovessero
essere reali, lo costringerebbero a vivere in condizioni vicine all'indigenza: si tratta di
indicazioni palesemente non attendibili considerate le non contestate attività lavorative
in nero, la proprietà di appezzamenti agricoli, i cui ricavi non sono documentati, la ancor
giovane età del Fo. e la connessa capacità reddituale ed infine la scarsa chiarezza e la
lacunosità della documentazione fornita.
L'atteggiamento processuale del Fo. , che tra l'altro non ha neppure dimostrato di avere
spese abitative, appare finalizzato a rappresentare una situazione economica
estremamente precaria e a non fare chiarezza sulla effettiva entità dei propri introiti e
induce a ritenere che egli usufruisca di un reddito ben più elevato rispetto a quello così
come dichiarato.
Considerata pertanto la situazione economica del Fo. e valutata la posizione della Ca. ,
che non ha proprietà immobiliari, percepisce un reddito annuo lordo da lavoro
dipendente di Euro 9123, 00, pari ad Euro 8610, 00 netti e quindi ad Euro 717, 00
mensili su dodici mensilità (v. mod. un. /2008) ed un reddito annuo da pensione di
invalidità di Euro 5760, 00, pari ad Euro 480, 00 mensili su dodici mensilità (v. Cud
2009) e quindi complessivamente un reddito mensile di Euro 1197, 00, e vive con i figli
in un appartamento condotto in locazione al canone di circa Euro 550, 00, si ritiene che
debba essere confermata la misura stabilita dal Tribunale quale contributo paterno al
mantenimento dei tre figli, che appare appena sufficiente a garantire le esigenze minime
degli stessi, che diventano sempre diverse e maggiori, sia per l'attività di studio sia per la
vita di relazione in genere, tenuto anche conto del contributo fornito dalla madre, con la
quale i figli vivono, sia sotto il profilo economico in senso stretto sia sotto quello della
organizzazione domestica e dell'accudimento quotidiano.
L'esito del giudizio, con il parziale accoglimento dell'appello, induce a dichiarare
compensate per la metà tra le parti le spese di questo grado del giudizio, liquidate per
l'intero come in dispositivo, ed a porre a carico dell'appellante la residua metà.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Gi. Fo. con ricorso
depositato il 31. 7. 2007 avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 21. 11. 2006
nei confronti di C. P. , così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello affida i figli Vanessa e Michele ad entrambi i
genitori e dispone che essi continuino a vivere prevalentemente con la madre;
rigetta nel resto l'appello;
dichiara compensate per la metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio,
liquidate per l'intero in complessivi Euro 3600, 00, di cui Euro 2600, 00 per onorari ed
Euro 1000, 00 per diritti, oltre al rimborso delle spese generali in misura di legge, e
condanna il Fo. al pagamento in favore della Ca. della residua metà.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2010.


 

 

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