Gli aspri conflitti fra
coniugi che hanno portato all’assenza del padre non escludono
l’affidamento condiviso.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza
ngr 4511 depositata il 31 marzo scorso, ha accolto in parte il ricorso
di un padre accusato dall’ex di essere sempre stato assente con i due
figli. I giudici territoriali non hanno condiviso le ragioni addotte dal
Tribunale, che aveva affidato i bambini solo alla madre, e hanno
ricordato che l’affido condiviso è ormai la regola alla quale si può
derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori. In
sentenza si legge infatti che “in tema di separazione personale dei
coniugi non si può affidare la prole in via esclusiva ad uno solo dei
coniugi, senza adeguata motivazione, posto che la legge n. 54 del 2006
prevede come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e
solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno
dei coniugi. Il nuove testo dell'art. 155 c.c. infatti sancisce il
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi
assegnado al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa previa valutazione prioritaria della possibilità che i minori
restino affidati ad enrambi i genitori”.
La sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
Composta dai magistrati:
Dott. Enrica Maria Mazzacane - Presidente rel. -
Dott. Mariagiulia De Marco - Consigliere -
Dott. Germana Corsetti - Consigliere -
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 4511 Ruolo Generale per
gli Affari
Contenziosi dell'anno 2007 posta in decisione all'udienza collegiale del
25. 2. 2010,
vertente
TRA
Fo. Gi. , elett. te dom. to in Roma, presso lo studio dell'avv. G. Gh.
che lo rappr. e dif.
per delega a margine del ricorso in appello
Appellante
E
Ca. Pa. , elett. te dom. ta in Roma, presso lo studio dell'avv. R. Tr.
che la rappr. e dif. per
delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione
Con l'intervento del P. G. in sede che ha concluso per la conferma della
sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza in data 21. 11. 2006, pronunciando
sulla domanda
proposta da C. P. nei confronti del marito Gi. Fo. , ha dichiarato la
separazione personale
tra i coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito, ha
affidato i tre figli, Ma.
Va. e Mi. , nati rispettivamente nel (. . . ), alla madre, disciplinando
le modalità di visita
del padre, ha assegnato alla Ca. la casa familiare, condotta in
locazione, ha posto a
carico del Fo. l'obbligo di versare la somma di Euro 370, 00 mensili per
il mantenimento
dei figli, nonché il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive e
ricreative, dopo aver
dato atto delle modeste condizioni economiche di entrambi i coniugi.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il Fo. ha proposto
appello avverso la
suddetta sentenza deducendo l'omessa pronuncia sulla sua domanda di
affidamento
condiviso dei figli e la mancata regolamentazione del diritto di visita
tra i figli ed i
propri parenti. Ha poi asserito di non avere un'attività lavorativa
stabile né altre fonti di
reddito, di essere onerato del pagamento del canone di locazione per
l'abitazione in cui
vive e quindi di non poter far fronte all'obbligo di mantenimento
previsto nei suoi
confronti. Ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata,
disponga
l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la
madre,
disciplini dettagliatamente il proprio diritto di visita e quello dei
propri parenti e revochi
l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli.
Pa. Ca. si è costituita in giudizio contestando il fondamento del
reclamo, in particolare
affermando che il marito non ha mai corrisposto quanto stabilito per il
mantenimento dei
figli, si è sempre disinteressato delle loro esigenze, anche educative,
si è spogliato
dell'unico bene immobile di cui era proprietario simulando un atto di
vendita al fratello
nel maggio 2007, svolge attività lavorativa in nero sia in una
pasticceria sia nell'azienda
agricola del fratello. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello.
A seguito di due rinvii disposti per consentire alle parti di depositare
la rispettiva
documentazione fiscale e di un terzo rinvio disposto su richiesta dei
difensori di termine
per deposito di note conclusive, all'udienza del 25. 2. 2010 la causa è
stata trattenuta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto al motivo di censura concernente l'omessa pronuncia sulla domanda
di
affidamento condiviso dei figli, si rileva che tale domanda è stata
proposta dal Fo. nella
comparsa conclusionale depositata nel primo grado, all'esito
dell'entrata in vigore della l.
n. 54/2006, e che la Ca. ne aveva contestato il fondamento con la
memoria di replica,
deducendo che il marito non si era mai interessato dei figli. Il
Tribunale effettivamente
non ha preso in esame tale domanda ed ha disposto l'affidamento dei
figli alla madre
sull'erroneo presupposto che sul punto vi fosse concorde richiesta dei
coniugi. Ad avviso
della Corte la decisione del Tribunale deve essere riformata: l'art. 155
c. c. , come
modificato dalla l. n. 54/2006, sancisce il diritto del figlio minore,
in caso di separazione
personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno
di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare
tale finalità,
prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa e che debba valutare
prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il giudice può disporre
l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in
cui ritenga, con
provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario
all'interesse del minore
(art. 155 bis c. c. ). La nuova disciplina prevede pertanto come regola
ordinaria il
principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare
adeguatamente,
quello esclusivo ad uno dei coniugi. Nella fattispecie deve senza dubbio
farsi
applicazione della nuova normativa: la situazione di conflitto tra le
parti, risultante dai
rispettivi scritti difensivi, ad avviso della Corte non è sufficiente
per derogare alla regola
dell'affidamento condiviso, poiché a tale fine è necessaria la presenza
di elementi diversi
e più gravi della mera conflittualità tra i coniugi, che del resto è
presente di regola in
ogni caso di separazione personale, che sconsiglino l'affidamento ad uno
dei due
genitori. Nel caso in esame non sono emersi né sono stati dedotti
elementi ostativi
all'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, così che non vi sono
ragioni per derogare
alla previsione legislativa dell'affidamento condiviso, dal quale i
figli non potranno che
trarre giovamento, in mancanza di ogni elemento tale da ritenere uno dei
due genitori
inidoneo allo svolgimento del proprio ruolo. Pertanto, in riforma della
sentenza
impugnata ed in accoglimento dell'appello, Va. e Fe. devono essere
affidati ad entrambi i
genitori, continuando a vivere con la madre.
Quanto alla richiesta volta ad ottenere una dettagliata disciplina delle
modalità di visita
del padre e dei propri parenti, la Corte osserva che la pronuncia
impugnata ha
disciplinato in modo puntuale e dettagliato i tempi di permanenza dei
figli presso il
padre, con riferimento sia agli incontri settimanali e del fine
settimana, sia a quelli dei
periodi di vacanza estivi ed invernali, e che, quanto ai rapporti con i
parenti, non è
previsto che essi siano disciplinati in sede di separazione, dovendo il
giudice
determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso
ciascun genitore (cfr.
art. 155 c. c. ), tanto più che nella specie una simile richiesta non è
mai stata formulata;
sarà cura del genitore garantire ai figli, nei rispettivi periodi di
permanenza, il
mantenimento dei rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto al motivo di censura. concernente la statuizione economica,
occorre premettere
in via generale che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n.
6197/2005, 3974/2002, 11025/1997), il dovere di mantenere, istruire ed
educare la prole,
secondo il precerto di cui all'art. 147 c. c. , impone ai genitori di
far fronte alle molteplici
esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma
inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, alla
assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una
stabile
organizzazione domestica adeguata a far fronte a tutte le necessità di
cura e di
educazione. Il parametro di riferimento ai fini di una corretta
determinazione del
rispettivo concorso negli oneri di carattere finanziario è costituito,
secondo quanto
stabilito dall'art. 148 c. c. , non soltanto dalle rispettive sostanze
ma anche dalla
rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, nel senso che
al fine considerato
assumono rilievo non solo le risorse economiche di ciascuno dei genitori
ma anche la
loro accertata potenzialità reddituale.
Nella specie il Fi. ha dichiarato di non avere un'attività lavorativa
stabile e di essere
onerato dal canone di locazione per l'alloggio in cui vive, rispetto al
quale peraltro non
ha indicato l'ammontare e non ha prodotto alcuna documentazione
attestante l'effettiva
esistenza di un contratto di locazione; dagli accertamenti svolti nel
giudizio di primo
grado dalla Polizia Tributaria risultava proprietario di alcuni
appezzamenti di terreno
che, secondo quanto asserito dalla Ca. nella memoria di costituzione e
non contestato,
egli ha simulatamente venduto al fratello nell'anno 2007. Ha depositato
una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui redditi percepiti dal 2002
al 2009 ed in
particolare per tale ultimo anno ha indicato un reddito annuo di Euro
3700, 00. Non ha
contestato la circostanza dedotta dalla moglie in ordine alla
svolgimento di attività
lavorativa in nero in una pasticceria, specificamente indicata nella
memoria difensiva, e
nella azienda agricola del fratello. Gli elementi fin qui considerati
inducono a ritenere la
inattendibilità dei redditi dichiarati dal Fo. , eccessivamente modesti,
che, se dovessero
essere reali, lo costringerebbero a vivere in condizioni vicine
all'indigenza: si tratta di
indicazioni palesemente non attendibili considerate le non contestate
attività lavorative
in nero, la proprietà di appezzamenti agricoli, i cui ricavi non sono
documentati, la ancor
giovane età del Fo. e la connessa capacità reddituale ed infine la
scarsa chiarezza e la
lacunosità della documentazione fornita.
L'atteggiamento processuale del Fo. , che tra l'altro non ha neppure
dimostrato di avere
spese abitative, appare finalizzato a rappresentare una situazione
economica
estremamente precaria e a non fare chiarezza sulla effettiva entità dei
propri introiti e
induce a ritenere che egli usufruisca di un reddito ben più elevato
rispetto a quello così
come dichiarato.
Considerata pertanto la situazione economica del Fo. e valutata la
posizione della Ca. ,
che non ha proprietà immobiliari, percepisce un reddito annuo lordo da
lavoro
dipendente di Euro 9123, 00, pari ad Euro 8610, 00 netti e quindi ad
Euro 717, 00
mensili su dodici mensilità (v. mod. un. /2008) ed un reddito annuo da
pensione di
invalidità di Euro 5760, 00, pari ad Euro 480, 00 mensili su dodici
mensilità (v. Cud
2009) e quindi complessivamente un reddito mensile di Euro 1197, 00, e
vive con i figli
in un appartamento condotto in locazione al canone di circa Euro 550,
00, si ritiene che
debba essere confermata la misura stabilita dal Tribunale quale
contributo paterno al
mantenimento dei tre figli, che appare appena sufficiente a garantire le
esigenze minime
degli stessi, che diventano sempre diverse e maggiori, sia per
l'attività di studio sia per la
vita di relazione in genere, tenuto anche conto del contributo fornito
dalla madre, con la
quale i figli vivono, sia sotto il profilo economico in senso stretto
sia sotto quello della
organizzazione domestica e dell'accudimento quotidiano.
L'esito del giudizio, con il parziale accoglimento dell'appello, induce
a dichiarare
compensate per la metà tra le parti le spese di questo grado del
giudizio, liquidate per
l'intero come in dispositivo, ed a porre a carico dell'appellante la
residua metà.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Gi. Fo.
con ricorso
depositato il 31. 7. 2007 avverso la sentenza del Tribunale di Roma in
data 21. 11. 2006
nei confronti di C. P. , così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello affida i figli Vanessa e Michele
ad entrambi i
genitori e dispone che essi continuino a vivere prevalentemente con la
madre;
rigetta nel resto l'appello;
dichiara compensate per la metà tra le parti le spese del presente grado
del giudizio,
liquidate per l'intero in complessivi Euro 3600, 00, di cui Euro 2600,
00 per onorari ed
Euro 1000, 00 per diritti, oltre al rimborso delle spese generali in
misura di legge, e
condanna il Fo. al pagamento in favore della Ca. della residua metà.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2010.
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