In caso di separazione la
casa popolare resta al genitore affidatario dei minori, anche se
l’assegnatario dell’alloggio era l’altro coniuge, dovendo l’ente
adeguarsi alla decisione del giudice. Non solo. In caso di morte del
genitore affidatario la casa resta ai figli, anche se ormai adulti.
Lo ha stabilito il Tar della Puglia che, con la sentenza n. 2911 dell’8
luglio 2010, ha accolto il ricorso di un ragazzo contro il provvedimento
con il quale la casa popolare, assegnata quando era piccolo al padre e
poi alla madre in virtù della sentenza di separazione, stava per essere
“restituita” al primo assegnatario. In particolare secondo i giudici
pugliesi “ove la casa familiare sia costituita da alloggio IACP
assegnato dall'istituto in godimento ad uno dei coniugi, il
provvedimento del presidente del tribunale di assegnazione del medesimo
ex art. 155 c. c. al coniuge non assegnatario IACP (come l'eventuale
pattuizione al riguardo in sede di separazione consensuale) non incide
sulla validità dell'atto amministrativo di assegnazione del godimento ai
sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare, ma vi
sovrappone un titolo autonomo in favore del coniuge affidatario della
prole minore, parzialmente incompatibile con la posizione del coniuge
non affidatario, con la conseguenza che il primo può conservare
l'aspettativa avente ad oggetto l'acquisto della proprietà (mediante
l'esercizio del riscatto), mentre il secondo acquista la facoltà di
godimento dell'immobile stesso”.
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