È punibile e non può
considerarsi incapace di intendere e di volere lo stalker che, in cura
presso un centro di igiene mentale (ma in ogni caso non affetto da
patologie gravi), non volendosi arrendere ad una passione morbosa non
corrisposta trasformatasi poi in rabbia e desiderio di ritorsione nei
confronti della vittima, si introduce nella abitazione di questa e
proferendo frasi ingiuriose e minacciose, procura, con il proprio
atteggiamento iracondo, lesione personali alla donna e ai familiari.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che con a sentenza del 13 aprile
2010, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per reati di
violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di lesioni personali (art. 582
c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.). Ciò anche se pone in essere
comportamenti non aderenti alla realtà, ma indagini psichiatriche
escludano la sussistenza di patologie psichiche di particolari gravità
evidenziando al contrario la consapevolezza e volontà di violare
reiteratamente la sfera intima e personale della persona offesa ed
aggredendone il patrimonio.
La sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE PENALE
Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
Contro
D. Roma, nato (omissis) ed ivi residente Via (omissis) Det. P. a. c. ,
presente dif. di fid. Avv. Da. Ca. presente Foro di Bari P. C. Avv. Ma.
Pa.
Imputato
Dei seguenti reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso ex art. 81
A) art. 614 1 e ult. co. cp, perché si introduceva nell'abitazione di A.
Lo. - armato di un coltello da cucina, danneggiando la porta di ingresso
con calci e spallate nonché spingendo la figlia minore della donna, El.
Fa. , che urtava la testa e la spalla contro il muro cagionandole
lesioni giudicate guaribili in gg. 5 dal P. S. del Policlinico - ivi
trattenendosi sino alla reazione della An. che urlava costringendolo
alla fuga;
3) art. 582 c. p. perché in occasione del reato di cui al capo A),
facendole urtare la cesta e la spalla al muro, cagionava a El. Fa.
lesioni giudicate guaribili in gg. 5 dal P. S. del Policlinico;
C) art. 594 c. p. perché profferendo le seguenti espressioni ". . .
puttana, stai facendo l'amore con un altro uomo, apri il portone. . . ",
offendeva l'onore di An. Lo. ;
D) art. 61 n. 2, 635 c. p. , perché per eseguire il reato di cui al capo
A), mediante calci e spallate, danneggiava deteriorandola la porta di
ingresso dell'abitazione occupata da An. Lo. sita in Bari via (omissis)
E) art. 61 n. 2 c. p. , 4 L. 110/75, perché senza giustificato motivo ed
anzi per eseguire il reato di cui al capo A), portava fuori della
propria abitazione un coltello da cucina;
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso in data 28/3/06 il locale ufficio del Giudice per le
indagini preliminari disponeva la citazione a giudizio innanzi a questo
Tribunale in composizione monocratica di De. Roma, in relazione ai reati
in rubrica ascritti.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio ed esperiti tutti i mezzi
istruttori, le parti hanno concluso come da verbale' in atti.
Ritiene all'esito questo giudicante che le risultanze dell'istruttoria
dibattimentale consentano di pervenire all'affermazione della penale
responsabilità del De. in ordine ai reati di cui al capo d'imputazione.
In data (omissis) la persona offesa An. Lo. sporgeva querela nei
confronti del De. , denunciando che in quella stessa data, alle ore 03.
00 circa, l'imputato si era recato presso l'indirizzo di via (omissis)
in Bari e, dopo aver suonato ripetutamente al citofono, aveva proferito
nei confronti della donna una serie di frasi gravemente offensive
dell'onore e del decoro della stessa ("puttana, stai facendo l'amore con
un altro uomo. . . ").
La denunciante aveva dunque richiesto l'intervento degli agenti della
Squadra Mobile della Questura di Bari, i quali peraltro erano giunti sul
luogo del fatto dopo che il De. si era già allontanato. L'An. riferiva
inoltre che in quello stesso giorno, alle ore 05. 45 circa, il De. era
riuscito ad introdursi nell'abitazione della donna forzando la porta
d'ingresso ed aveva spinto la minore El. Fa. , figlia della querelante,
facendola urtare violentemente contro un mobile; precisava altresì di
aver rinvenuto nell'occasione all'interno della sua abitazione un'arma
da taglio del tipo coltello da cucina, a suo dire portata con sé dallo
stesso De.
Successivamente, in data (omissis), l'An. sporgeva nuova querela,
denunciando che il De. aveva continuato a molestarla indirizzandole
anche alcune lettere. In particolare, la donna riferiva che l'imputato
era solito pedinarla in ogni spostamento proferendo nei suoi confronti
parole ingiuriose ("troia, puttana. . ") e che lo stesso De. aveva più
volte tentato di screditarla raccontando al marito di inesistenti
incontri con altri uomini.
Con la querela del (omissis), infine, la persona offesa dichiarava che
il giorno prima il De. , oltre a rivolgerle le consuete frasi offensive,
le aveva strappato di mano il telefono cellulare; l'An. precisava
altresì di essersi recata in compagnia della sua amica Sa. Te. presso
l'abitazione del De. al fine di recuperare il telefono, non riuscendo
però nell'intento a causa del rifiuto opposto dall'imputato, con il
quale nell'occasione era nata anche una colluttazione.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di presentazione
delle querele sono state dalla stessa confermate e puntualizzate nel
corso dell'istruttoria dibattimentale.
Si tratta di dichiarazioni circostanziate, coerenti, intrinsecamente
attendibili e pertanto munite di una indiscutibile valenza probatoria.
Peraltro, l'intrinseca attendibilità delle suddette dichiarazioni trova.
conferma nelle prove documentali e negli atti di indagine acquisiti al
fascicolo del dibattimento.
Con riguardo all'episodio del (omissis), l'annotazione di servizio
redatta nella stessa data dal personale di p. g. intervenuto sul luogo
del fatto, acquisita in atti su accordo delle parti, attesta l'avvenuto
danneggiamento del portone dello stabile (con "rottura del vetro") e
della porta d'ingresso dell'abitazione della donna. Inoltre, risulta
acquisita in atti una certificazione medica rilasciata dal Policlinico
di Bari in data (omissis), comprovante l'effettiva sussistenza di un
trauma contusivo da violenza in danno della minore El. Fa. , con
prognosi di cinque giorni. Si tratta all'evidenza di riscontri
estrinseci che corroborano ulteriormente la credibilità della
testimonianza resa dalla persona offesa.
Anche le reiterate e petulanti molestie arrecate dal De. alla persona
offesa e alla famiglia della stessa appaiono sufficientemente provate,
oltre che dalle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese dalla
donna, dal complesso delle emergenze processuali.
In tal senso assumono rilievo probatorio le lettere (del (omissis), del
(omissis) e del (omissis)) indirizzate alla persona offesa ed acquisite
in originale al fascicolo del dibattimento. Si tratta di lettere
allegate alle querele presentate dalla persona offesa, la quale, nel
corso dell'escussione dibattimentale, ha senza esitazione confermato di
riconoscere negli scritti da lei ricevuti la calligrafia del De. ; al
riguardo, la stessa ha precisato che la grafia dell'imputato le era già
nota in quanto in precedenti occasioni, allorché lo aveva accompagnato
presso gli uffici comunali ed il Centro di Salute Mentale di Bari San
Paolo, aveva avuto modo di assistere all'apposizione della firma su
alcuni documenti. Dalle lettere deliranti scritte dal De. emerge la
fragilità di un uomo incapace di controllare i suoi istinti, il quale
non si arrendeva alla realtà di una passione morbosa non corrisposta e
quindi progressivamente trasformava quella passione in rabbia e
desiderio di ritorsione nei confronti dell'An. e di chiunque le si
avvicinasse.
Con specifico riguardo alla riferita sottrazione del telefono cellulare
di proprietà della persona offesa, avvenuta in data (omissis), le
dichiarazioni dell'An. trovano conferma nel verbale di sommarie
informazioni rese da Sa. Te. presso la Stazione CC. Di Bari Scalo in
data (omissis), verbale acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi
dell'art. 500, 4 comma c. p. p. Ed infatti la Sa. , sentita quale
persona informata sui fatti, aveva dichiarato di aver assistito alle
ingiurie ed alla sottrazione del telefono cellulare ad opera del De. in
danno dell'An. , aggiungendo di aver successivamente accompagnato la
stessa An. presso l'abitazione dell'imputato nel tentativo, rivelatosi
poi vano per la violenta opposizione del De. , di recuperare il bene
provento di furto. Tuttavia, nel corso della deposizione dibattimentale
la Sa. ha reso dichiarazioni assolutamente difformi da quelle assunte in
sede di indagini preliminari, negando di conoscere il De. e negando
altresì di essere stata presente al momento del furto. La stessa
testimone ha anzi precisato di aver reso in precedenza diverse
dichiarazioni ai Carabinieri solo perché sollecitata ed istruita
dall'An. Ebbene, la palese contraddittorietà tra le dichiarazioni
circostanziate (e regolarmente sottoscritte) rese nel corso delle
indagini preliminari e quelle rese in dibattimento è indubbiamente una
circostanza di per sé indiziante di comportamenti intimidatori o
comunque pregiudizievoli per la genuinità della deposizione
testimoniale.
Si aggiunga, quale ulteriore elemento concreto e specifico di rilievo
probatorio, la circostanza che la Sa. , pur regolarmente citata, non è
comparsa alla prima udienza fissata per l'escussione testimoniale, così
incorrendo anche nella relativa sanzione pecuniaria.
L'intero verbale delle dichiarazioni (genuine) rese dalla Sa. nel corso
delle indagini preliminari è stato dunque acquisito al fascicolo del
dibattimento ai sensi dell'art. 500 comma 4 c. p. p. , norma,
quest'ultima, applicativa dei principi dettati dall'art. 111 comma 5
Cost. La sussistenza di una provata condotta illecita tesa a
compromettere la genuinità della prova testimoniale costituisce infatti
una delle eccezioni tassativamente previste alla regola costituzionale
della formazione della prova in contraddittorio. Conseguentemente, le
precedenti dichiarazioni della Sa. , oggetto di contestazione nel corso
del dibattimento, sono pienamente utilizzabili ai fini della prova del
fatto narrato - e cioè della prova dell'avvenuto furto con strappo del
telefono cellulare ad opera del De. -, anziché ai soli fini della
valutazione della credibilità della dichiarante.
Infine, le dichiarazioni della persona offesa in ordine al contegno
pericolosamente morboso del De. appaiono ulteriormente suffragate dalla
certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Sa. di Bari
in data (omissis), nella quale si attesta che in quella data l'imputato
si è procurato una ferita da arma di taglio a seguito di scompenso
psichico. Nello stesso senso depone l'annotazione dell'Ufficio
Prevenzione della Questura di Bari del (omissis), acquisita in atti su
accordo delle parti, nella quale gli agenti di p. g. riportano che in
quella data il De. ha più volte minacciato il suicidio barricandosi in
casa ed invocando ripetutamente la presenza della "ex compagna" Lo.
Non trovano alcun riscontro le affermazioni rese dall'imputato in sede
di esame dibattimentale, con particolare riguardo alla sussistenza di
una vera e propria relazione sentimentale tra l'imputato medesimo e la
signora An. Anche Me. Gi. , l'educatore in servizio presso il Comune di
Bari che ha seguito direttamente il De. , indicato dalla difesa quale
teste a discarico, ha precisato che la presunta relazione amorosa
appariva in realtà vissuta e percepita unilateralmente come tale dal
solo imputato.
Con riguardo al profilo soggettivo, non vi sono elementi che possano far
escludere la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento
dei fatti. Lo stesso Me. , pur confermando che il De. necessitava di
supporto medico e farmacologico, ha affermato che lo stesso "non aveva
problemi particolari".
Allo stesso modo, la dott. ssa Ru. Ma. , medico psichiatra presso il S.
I. M. di Bari Sa. all'epoca dei fatti, ha riferito che il De. era una
persona "un po' problematica nei rapporti", che aveva "dei comportamenti
non aderenti alla realtà in certe situazioni", escludendo tuttavia la
sussistenza di patologie psichiche di gravità tale da incidere sulla
quindi agito con consapevolezza e volontà, violando reiteratamente la
sfera intima e personale della persona offesa ed aggredendone il
patrimonio.
In conclusione, le dichiarazioni della persona offesa, le prove
testimoniali ed i riscontri documentali sopra descritti, convergono
univocamente nel fondare la colpevolezza del De. in ordine ai reati
indicati nel capo d'imputazione.
All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue dunque
la condanna. Quanto alla pena, avuto riguardo ai parametri di cui
all'art. 133 c. p. , stimasi equa quella di anni uno e mesi sette di
reclusione ed Euro 530, 00 di multa (p. b. per il reato di cui all'art.
624 bis comma 2 c. p. = anni uno di reclusione ed Euro 350, 00 di multa
+ aumento di pena ex art. 81 cpv c. p. = anni uno e mesi sette di
reclusione ed Euro 530, 00 di multa), oltre al pagamento delle spese
processuali.
Si condanna inoltre l'imputato al risarcimento dei danni morali e
materiali in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti
innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, ed al pagamento
delle spese di costituzione di parte civile, da liquidarsi in Euro 1.
000, 00. Si fissa il termine di cinquanta giorni per il deposito della
motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice, letti gli artt. 533 e 535 c. p. p. , dichiara De. Roma
colpevole dei reati ascrittigli, unificati col vincolo della
continuazione, e lo condanna alla pena di anni uno e mesi sette di
reclusione ed Euro 530, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Letti gli artt. 539 e 541 c. p. p. , condanna De. Roma al risarcimento
dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile,
rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la relativa
liquidazione, ed al pagamento delle spese di costituzione di parte
civile, che liquida in Euro 1. 000, 00, oltre IVA e CAP come per legge.
Fissa in giorni cinquanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bari il 15 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2010.
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