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16/7/10

PENALE Merito Stalker punibile anche se in cura presso uno psichiatra

 

È punibile e non può considerarsi incapace di intendere e di volere lo stalker che, in cura presso un centro di igiene mentale (ma in ogni caso non affetto da patologie gravi), non volendosi arrendere ad una passione morbosa non corrisposta trasformatasi poi in rabbia e desiderio di ritorsione nei confronti della vittima, si introduce nella abitazione di questa e proferendo frasi ingiuriose e minacciose, procura, con il proprio atteggiamento iracondo, lesione personali alla donna e ai familiari.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che con a sentenza del 13 aprile 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di lesioni personali (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.). Ciò anche se pone in essere comportamenti non aderenti alla realtà, ma indagini psichiatriche escludano la sussistenza di patologie psichiche di particolari gravità evidenziando al contrario la consapevolezza e volontà di violare reiteratamente la sfera intima e personale della persona offesa ed aggredendone il patrimonio.



La sentenza:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE PENALE

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado
Contro

D. Roma, nato (omissis) ed ivi residente Via (omissis) Det. P. a. c. , presente dif. di fid. Avv. Da. Ca. presente Foro di Bari P. C. Avv. Ma. Pa.
Imputato
Dei seguenti reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81
A) art. 614 1 e ult. co. cp, perché si introduceva nell'abitazione di A. Lo. - armato di un coltello da cucina, danneggiando la porta di ingresso con calci e spallate nonché spingendo la figlia minore della donna, El. Fa. , che urtava la testa e la spalla contro il muro cagionandole lesioni giudicate guaribili in gg. 5 dal P. S. del Policlinico - ivi trattenendosi sino alla reazione della An. che urlava costringendolo alla fuga;
3) art. 582 c. p. perché in occasione del reato di cui al capo A), facendole urtare la cesta e la spalla al muro, cagionava a El. Fa. lesioni giudicate guaribili in gg. 5 dal P. S. del Policlinico;
C) art. 594 c. p. perché profferendo le seguenti espressioni ". . . puttana, stai facendo l'amore con un altro uomo, apri il portone. . . ", offendeva l'onore di An. Lo. ;
D) art. 61 n. 2, 635 c. p. , perché per eseguire il reato di cui al capo A), mediante calci e spallate, danneggiava deteriorandola la porta di ingresso dell'abitazione occupata da An. Lo. sita in Bari via (omissis)
E) art. 61 n. 2 c. p. , 4 L. 110/75, perché senza giustificato motivo ed anzi per eseguire il reato di cui al capo A), portava fuori della propria abitazione un coltello da cucina;

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 28/3/06 il locale ufficio del Giudice per le indagini preliminari disponeva la citazione a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica di De. Roma, in relazione ai reati in rubrica ascritti.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio ed esperiti tutti i mezzi istruttori, le parti hanno concluso come da verbale' in atti.
Ritiene all'esito questo giudicante che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentano di pervenire all'affermazione della penale responsabilità del De. in ordine ai reati di cui al capo d'imputazione.
In data (omissis) la persona offesa An. Lo. sporgeva querela nei confronti del De. , denunciando che in quella stessa data, alle ore 03. 00 circa, l'imputato si era recato presso l'indirizzo di via (omissis) in Bari e, dopo aver suonato ripetutamente al citofono, aveva proferito nei confronti della donna una serie di frasi gravemente offensive dell'onore e del decoro della stessa ("puttana, stai facendo l'amore con un altro uomo. . . ").
La denunciante aveva dunque richiesto l'intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, i quali peraltro erano giunti sul luogo del fatto dopo che il De. si era già allontanato. L'An. riferiva inoltre che in quello stesso giorno, alle ore 05. 45 circa, il De. era riuscito ad introdursi nell'abitazione della donna forzando la porta d'ingresso ed aveva spinto la minore El. Fa. , figlia della querelante, facendola urtare violentemente contro un mobile; precisava altresì di aver rinvenuto nell'occasione all'interno della sua abitazione un'arma da taglio del tipo coltello da cucina, a suo dire portata con sé dallo stesso De.
Successivamente, in data (omissis), l'An. sporgeva nuova querela, denunciando che il De. aveva continuato a molestarla indirizzandole anche alcune lettere. In particolare, la donna riferiva che l'imputato era solito pedinarla in ogni spostamento proferendo nei suoi confronti parole ingiuriose ("troia, puttana. . ") e che lo stesso De. aveva più volte tentato di screditarla raccontando al marito di inesistenti incontri con altri uomini.
Con la querela del (omissis), infine, la persona offesa dichiarava che il giorno prima il De. , oltre a rivolgerle le consuete frasi offensive, le aveva strappato di mano il telefono cellulare; l'An. precisava altresì di essersi recata in compagnia della sua amica Sa. Te. presso l'abitazione del De. al fine di recuperare il telefono, non riuscendo però nell'intento a causa del rifiuto opposto dall'imputato, con il quale nell'occasione era nata anche una colluttazione.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di presentazione delle querele sono state dalla stessa confermate e puntualizzate nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Si tratta di dichiarazioni circostanziate, coerenti, intrinsecamente attendibili e pertanto munite di una indiscutibile valenza probatoria. Peraltro, l'intrinseca attendibilità delle suddette dichiarazioni trova. conferma nelle prove documentali e negli atti di indagine acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Con riguardo all'episodio del (omissis), l'annotazione di servizio redatta nella stessa data dal personale di p. g. intervenuto sul luogo del fatto, acquisita in atti su accordo delle parti, attesta l'avvenuto danneggiamento del portone dello stabile (con "rottura del vetro") e della porta d'ingresso dell'abitazione della donna. Inoltre, risulta acquisita in atti una certificazione medica rilasciata dal Policlinico di Bari in data (omissis), comprovante l'effettiva sussistenza di un trauma contusivo da violenza in danno della minore El. Fa. , con prognosi di cinque giorni. Si tratta all'evidenza di riscontri estrinseci che corroborano ulteriormente la credibilità della testimonianza resa dalla persona offesa.
Anche le reiterate e petulanti molestie arrecate dal De. alla persona offesa e alla famiglia della stessa appaiono sufficientemente provate, oltre che dalle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese dalla donna, dal complesso delle emergenze processuali.
In tal senso assumono rilievo probatorio le lettere (del (omissis), del (omissis) e del (omissis)) indirizzate alla persona offesa ed acquisite in originale al fascicolo del dibattimento. Si tratta di lettere allegate alle querele presentate dalla persona offesa, la quale, nel corso dell'escussione dibattimentale, ha senza esitazione confermato di riconoscere negli scritti da lei ricevuti la calligrafia del De. ; al riguardo, la stessa ha precisato che la grafia dell'imputato le era già nota in quanto in precedenti occasioni, allorché lo aveva accompagnato presso gli uffici comunali ed il Centro di Salute Mentale di Bari San Paolo, aveva avuto modo di assistere all'apposizione della firma su alcuni documenti. Dalle lettere deliranti scritte dal De. emerge la fragilità di un uomo incapace di controllare i suoi istinti, il quale non si arrendeva alla realtà di una passione morbosa non corrisposta e quindi progressivamente trasformava quella passione in rabbia e desiderio di ritorsione nei confronti dell'An. e di chiunque le si avvicinasse.
Con specifico riguardo alla riferita sottrazione del telefono cellulare di proprietà della persona offesa, avvenuta in data (omissis), le dichiarazioni dell'An. trovano conferma nel verbale di sommarie informazioni rese da Sa. Te. presso la Stazione CC. Di Bari Scalo in data (omissis), verbale acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500, 4 comma c. p. p. Ed infatti la Sa. , sentita quale persona informata sui fatti, aveva dichiarato di aver assistito alle ingiurie ed alla sottrazione del telefono cellulare ad opera del De. in danno dell'An. , aggiungendo di aver successivamente accompagnato la stessa An. presso l'abitazione dell'imputato nel tentativo, rivelatosi poi vano per la violenta opposizione del De. , di recuperare il bene provento di furto. Tuttavia, nel corso della deposizione dibattimentale la Sa. ha reso dichiarazioni assolutamente difformi da quelle assunte in sede di indagini preliminari, negando di conoscere il De. e negando altresì di essere stata presente al momento del furto. La stessa testimone ha anzi precisato di aver reso in precedenza diverse dichiarazioni ai Carabinieri solo perché sollecitata ed istruita dall'An. Ebbene, la palese contraddittorietà tra le dichiarazioni circostanziate (e regolarmente sottoscritte) rese nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento è indubbiamente una circostanza di per sé indiziante di comportamenti intimidatori o comunque pregiudizievoli per la genuinità della deposizione testimoniale.
Si aggiunga, quale ulteriore elemento concreto e specifico di rilievo probatorio, la circostanza che la Sa. , pur regolarmente citata, non è comparsa alla prima udienza fissata per l'escussione testimoniale, così incorrendo anche nella relativa sanzione pecuniaria.
L'intero verbale delle dichiarazioni (genuine) rese dalla Sa. nel corso delle indagini preliminari è stato dunque acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500 comma 4 c. p. p. , norma, quest'ultima, applicativa dei principi dettati dall'art. 111 comma 5 Cost. La sussistenza di una provata condotta illecita tesa a compromettere la genuinità della prova testimoniale costituisce infatti una delle eccezioni tassativamente previste alla regola costituzionale della formazione della prova in contraddittorio. Conseguentemente, le precedenti dichiarazioni della Sa. , oggetto di contestazione nel corso del dibattimento, sono pienamente utilizzabili ai fini della prova del fatto narrato - e cioè della prova dell'avvenuto furto con strappo del telefono cellulare ad opera del De. -, anziché ai soli fini della valutazione della credibilità della dichiarante.
Infine, le dichiarazioni della persona offesa in ordine al contegno pericolosamente morboso del De. appaiono ulteriormente suffragate dalla certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Sa. di Bari in data (omissis), nella quale si attesta che in quella data l'imputato si è procurato una ferita da arma di taglio a seguito di scompenso psichico. Nello stesso senso depone l'annotazione dell'Ufficio Prevenzione della Questura di Bari del (omissis), acquisita in atti su accordo delle parti, nella quale gli agenti di p. g. riportano che in quella data il De. ha più volte minacciato il suicidio barricandosi in casa ed invocando ripetutamente la presenza della "ex compagna" Lo.
Non trovano alcun riscontro le affermazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale, con particolare riguardo alla sussistenza di una vera e propria relazione sentimentale tra l'imputato medesimo e la signora An. Anche Me. Gi. , l'educatore in servizio presso il Comune di Bari che ha seguito direttamente il De. , indicato dalla difesa quale teste a discarico, ha precisato che la presunta relazione amorosa appariva in realtà vissuta e percepita unilateralmente come tale dal solo imputato.
Con riguardo al profilo soggettivo, non vi sono elementi che possano far escludere la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti. Lo stesso Me. , pur confermando che il De. necessitava di supporto medico e farmacologico, ha affermato che lo stesso "non aveva problemi particolari".
Allo stesso modo, la dott. ssa Ru. Ma. , medico psichiatra presso il S. I. M. di Bari Sa. all'epoca dei fatti, ha riferito che il De. era una persona "un po' problematica nei rapporti", che aveva "dei comportamenti non aderenti alla realtà in certe situazioni", escludendo tuttavia la sussistenza di patologie psichiche di gravità tale da incidere sulla quindi agito con consapevolezza e volontà, violando reiteratamente la sfera intima e personale della persona offesa ed aggredendone il patrimonio.
In conclusione, le dichiarazioni della persona offesa, le prove testimoniali ed i riscontri documentali sopra descritti, convergono univocamente nel fondare la colpevolezza del De. in ordine ai reati indicati nel capo d'imputazione.
All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue dunque la condanna. Quanto alla pena, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c. p. , stimasi equa quella di anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 530, 00 di multa (p. b. per il reato di cui all'art. 624 bis comma 2 c. p. = anni uno di reclusione ed Euro 350, 00 di multa + aumento di pena ex art. 81 cpv c. p. = anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 530, 00 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali.
Si condanna inoltre l'imputato al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, ed al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, da liquidarsi in Euro 1. 000, 00. Si fissa il termine di cinquanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli artt. 533 e 535 c. p. p. , dichiara De. Roma colpevole dei reati ascrittigli, unificati col vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 530, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 539 e 541 c. p. p. , condanna De. Roma al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, ed al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, che liquida in Euro 1. 000, 00, oltre IVA e CAP come per legge.
Fissa in giorni cinquanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari il 15 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2010.
 

 

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