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16/7/10

 

PENALE Merito: È reato vessare e accusare ingiustamente la moglie di non essere una brava casalinga

 

Risponde di maltrattamenti in famiglia il marito che, oltre ad essere autore di varie vessazioni, accusa ingiustamente la moglie di non prendersi cura della casa.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che, con una sentenza del 14 aprile 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo autore di continue vessazioni e minacce nei confronti della moglie che veniva continuamente accusata, fra l’altro, di non essere una brava casalinga.
I maltrattamenti in famiglia – hanno spiegato i giudici pugliesi - integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili ovvero non perseguibili ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Pertanto risponde del reato di maltrattamenti il marito che abitualmente assume atteggiamenti violenti nei confronti dei propri familiari, proferisce minacce, li sottopone a continui stati di vessazione ed accusa infondatamente il coniuge di poca cura nella gestione della casa familiare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE

Il giorno 17 del mese di Febbraio Duemiladieci
Il Giudice Onorario
……..
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado
contro
- La. Gi. , n. a Bari il (. . . ), res. a Capurso, Largo (. . . ), libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. D. Ca. , assente, sostituita dall'avv. Roma Fr. , presente.
IMPUTATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M. : condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione.
Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena e benefici di legge
IMPUTATO
A) Per il reato ex art. 570 co. 1 c. p. perché, abbandonando il domicilio domestico, serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglio, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore ed alla qualità di coniuge nei confronti della moglie Ca. Fi. e disinteressandosi di ogni esigenza familiare, anche relativa al figlio minore An.
In Bari, querela del (. . . ).
Querelante: Ca. Fi. Via (. . . ).
B) (omissis).

FATTO E DIRITTO

Con decreto di giudizio immediato del 03. 12. 2007 La. Gi. è stato tratto in giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 570 comma I c. p. , in rubrica meglio specificato.
All'udienza del 18. 03. 2008, verificata la ritualità delle notifiche, presente l'imputato, il giudicante ha dichiarato aperto il dibattimento ed ha rinviato ad altra udienza per il prosieguo.
All'udienza del 18. 11. 2008 è stata escussa la teste Ca. Fi. e, durante tale escussione, il PM ha proceduto a contestare ex art. 517 c. p. p. all'imputato anche la commissione del reato di cui all'art. 572 c. p. ed indi, su richiesta del difensore dell'imputato, il giudicante ha rinviato il processo ad altra udienza sospendendo l'escussione di tale termine.
All'udienza del 17. 03. 2009, mutata la persona del giudicante, questi ha dichiarato nuovamente aperto il dibattimento e le parti hanno prestato il consenso all'utilizzabilità di tutta l'attività istruttoria espletata, nella medesima udienza si è proseguito con l'escussione della teste Ca. Fi. e si è poi proceduto con l'escussione dell'altro teste, Ab. An. All'esito il processo è stato rinviato all'udienza del 19. 05. 2009 per l'ulteriore prosieguo.
All'udienza del 26. 05. 2009 è stato espletato l'esame dell'imputato e l'escussione di teste La. An. ed all'esito è stata ammessa, ai sensi dell'art. 507 c. p. p. , l'audizione della teste Ge. Ma. e, quindi, giudicante ha rinviato il processo ad altra udienza per il prosieguo.
All'udienza dell'11. 11. 2009 è stata escussa tale teste ed all'esito il processo è stato rinviato all'udienza del 17. 02. 2010 per la discussione.
All'odierna udienza il Giudicante ha dichiarato chiuso il dibattimento e, dopo la dichiarazione dell'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti nel dibattimento del rituale e del penale, ha invitato il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato a rassegnare le proprie conclusioni, in epigrafe trascritte.
Ritiene il Giudicante che dalle emergenze probatorie acquisite nel corso del dibattimento è possibile pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato, poiché vi è la prova dell'effettiva commissione di entrambi i reati a lui ascritti in epigrafe.
Preliminarmente, appare necessario descrivere i fatti, così come emersi dall'attività istruttoria espletata in dibattimento.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ca. Fi. si è appreso che costei si era coniugata dal 1999 con l'odierno imputato e che da tale relazione era nato La. An. ma che da subito il loro rapporto si caratterizzava per le continue liti che spesso sfociavano, nei suoi confronti, in percosse e minacce. Tale teste ha altresì riferito che, in particolare, in data 09. 04. 2007 essendosi lei recata, unitamente al figlio minore An. , presso l'abitazione di una sua parente per trascorrere ivi le intere vacanze pasquali, aveva invitato il marito a raggiungere loro ma costui si era rifiutato, profferendo le seguenti espressioni: "Non ti ritirare più. Se vieni domani ti butto giù dalla finestra".
Secondo tale ricostruzione dei fatti, dopo avere contattato più volte il marito per porre fine a tale diverbio, senza esito alcuno, dopo due giorni la Ca. rientrava presso la residenza coniugale ove trovava il marito. Succedeva che dopo avere brevemente colloquiato la Ca. , ripreso il bambino, se ne andò di casa perché "avevo paura di una sua brutta reazione, perché lo aveva già fatto" ed ancora: "Perché lui l'aveva già fatto nel passato, ad alzare le mani a me ed al piccolo", specialmente quando costui si trovava sotto gli effetti dell'alcool.
Tale teste ha evidenziato che il marito spesso percuoteva il figlio per futili motivi. Proseguendo nella ricostruzione degli eventi la Ca. ha riferito che il marito, improvvisamente, dal giugno del 2007 aveva abbandonato il domicilio coniugale per poi separarsi legalmente e che a far fronte alle spese familiari provvedevano i suoi familiari, come avveniva anche durante il loro menage familiare.
Sulla sussistenza degli atteggiamenti violenti dell'odierno imputato vi è stato un preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste Ge. Ma. la quale ha evidenziato il fatto il La. aveva spesso reazioni violente, essendo stata lei stessa presente ad un paio di episodi di violenza contro la Ca. Ed ancora costei ha aggiunto che costui lavorava solo saltuariamente.
Il La. Gi. , in sede di esame, ha confermato le continue liti con la Ca. ma imputava tale tensione tra di loro alla moglie in quanto, a sua dire, trasandata nella cura delle faccende domestiche.
Costui ha confermato che dopo la separazione non ha provveduto a versare alcunché alla famiglia e di avere lasciato il domicilio domestico.
Anche i testi Ab. An. e La. An. , padre dell'imputato, pur riconoscendo la sussistenza delle continue liti tra i coniugi La. - Ca. , confermando in tal modo l'esistenza del clima di tensione all'interno della famiglia, hanno addebitato ogni colpa alla Ca. per la scarsa pulizia con la quale costei manteneva la casa.
Orbene, ritiene il Giudicante che da tali emergenze probatorie acquisite nel corso del dibattimento è possibile pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine ad entrambi i reati.
Preliminarmente, va rilevato che ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c. p. , non basta il solo fatto di sottrarsi al dovere di coabitazione ma è necessario che l'allontanamento sia ingiustificato e cagioni volontariamente l'inadempimento degli obblighi di mutua assistenza materiale e morale.
Dalle emergenze probatorie è risultato che il La. si allontanò volontariamente dal domicilio coniugale, senza alcuna giustificazione seria ed omettendo di versare alla famiglia le risorse necessarie per il sostentamento e della coniuge e del figlio minore. Le asserzioni dell'imputato, suffragate peraltro dalle compiacenti dichiarazioni rese dai testi La. An. ed Ab. , che appaiono del tutto inattendibili per il loro tentativo di screditare la persona offesa, volte ad imputare esclusivamente nella Ca. lo stato di tensione all'interno della famiglia per la scarsa pulizia tenuta nell'abitazione, appare del tutto improvata e sicuramente non scrimina il suo comportamento cosciente e volontario di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale e materiale che aveva assunto dal momento in cui si era sposato con la Ca.
Vero è che lui lavorava solo saltuariamente il che significa che spesso si trovava disoccupato mentre la moglie lavorava e quindi, comunque, avrebbe ben potuto attivarsi anche lui a mantenere la casa pulita, come era nei suoi desideri, disinteressandosi invece completamente di ogni esigenza familiare, specialmente del minore An.
Dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art. 570 c. p. si deve rilevare che dalle emergenze probatorie è dimostrata anche la sua commissione del reato di cui all'art. 572 c. p.
Sulla sussistenza dei maltrattamenti familiari commessi dall'imputato rilevante è quanto dichiarato proprio dalla teste Ge. Ma. che ha raccontato con dovizia di particolari alcuni episodi di gratuita violenza scatenati dal La. ai quali aveva casualmente assistito.
Il reato di maltrattamenti in famiglia integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili ovvero non perseguibili ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Nel caso di specie sono state compiute dall'odierno imputato una serie di condotte collegate da un nesso di abitualità che consistevano in atteggiamenti violenti, minacce, stati di vessazione continui, accuse infondate di poca cura nella gestione della casa familiare.
Ne consegue che alla stregua di quanto sopra appare accertata la commissione anche di tale reato.
Pertanto, accertata la fattispecie criminosa contestata all'imputato, ne consegue che La. Gi. va condannato per i reati a lui ascritti in epigrafe, riuniti dal nesso della continuazione - essendo evidente l'identità del disegno criminoso nell'imputato - ai sensi degli artt. 533 e 535 c. p. p. , alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena così determinata: anni uno di reclusione applicato sul reato più grave (art. 572 c. p. ) aumentato per la continuazione alla pena innanzi indicata.
La pena applicata all'imputato va sospesa per i termini ed alle condizioni di legge in quanto il suo stato di persona incensurata fa fondatamente presumere che per il futuro si asterrà dal commettere altri reati.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, atteso il carico di procedimenti che non consente il deposito contestuale della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, visti gli artt. 533 e 535 c. p. p. dichiara La. Gi. colpevole dei reati a lui ascritti in epigrafe, riuniti dal vincolo della continuazione e lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa per i termini ed alle condizioni di legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2010.
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2010.
 

 

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