Risponde di maltrattamenti
in famiglia il marito che, oltre ad essere autore di varie vessazioni,
accusa ingiustamente la moglie di non prendersi cura della casa.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che, con una sentenza del 14 aprile
2010, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo autore di
continue vessazioni e minacce nei confronti della moglie che veniva
continuamente accusata, fra l’altro, di non essere una brava casalinga.
I maltrattamenti in famiglia – hanno spiegato i giudici pugliesi -
integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si
caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più
commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati
potrebbero anche non essere punibili ovvero non perseguibili ma
acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel
tempo. Pertanto risponde del reato di maltrattamenti il marito che
abitualmente assume atteggiamenti violenti nei confronti dei propri
familiari, proferisce minacce, li sottopone a continui stati di
vessazione ed accusa infondatamente il coniuge di poca cura nella
gestione della casa familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Il giorno 17 del mese di Febbraio Duemiladieci
Il Giudice Onorario
……..
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado
contro
- La. Gi. , n. a Bari il (. . . ), res. a Capurso, Largo (. . . ),
libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. D. Ca. , assente,
sostituita dall'avv. Roma Fr. , presente.
IMPUTATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M. : condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione.
Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine minimo
della pena e benefici di legge
IMPUTATO
A) Per il reato ex art. 570 co. 1 c. p. perché, abbandonando il
domicilio domestico, serbando una condotta contraria all'ordine ed alla
morale della famiglio, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti
alla potestà di genitore ed alla qualità di coniuge nei confronti della
moglie Ca. Fi. e disinteressandosi di ogni esigenza familiare, anche
relativa al figlio minore An.
In Bari, querela del (. . . ).
Querelante: Ca. Fi. Via (. . . ).
B) (omissis).
FATTO E DIRITTO
Con decreto di giudizio immediato del 03. 12. 2007 La. Gi. è stato
tratto in giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato
di cui all'art. 570 comma I c. p. , in rubrica meglio specificato.
All'udienza del 18. 03. 2008, verificata la ritualità delle notifiche,
presente l'imputato, il giudicante ha dichiarato aperto il dibattimento
ed ha rinviato ad altra udienza per il prosieguo.
All'udienza del 18. 11. 2008 è stata escussa la teste Ca. Fi. e, durante
tale escussione, il PM ha proceduto a contestare ex art. 517 c. p. p.
all'imputato anche la commissione del reato di cui all'art. 572 c. p. ed
indi, su richiesta del difensore dell'imputato, il giudicante ha
rinviato il processo ad altra udienza sospendendo l'escussione di tale
termine.
All'udienza del 17. 03. 2009, mutata la persona del giudicante, questi
ha dichiarato nuovamente aperto il dibattimento e le parti hanno
prestato il consenso all'utilizzabilità di tutta l'attività istruttoria
espletata, nella medesima udienza si è proseguito con l'escussione della
teste Ca. Fi. e si è poi proceduto con l'escussione dell'altro teste,
Ab. An. All'esito il processo è stato rinviato all'udienza del 19. 05.
2009 per l'ulteriore prosieguo.
All'udienza del 26. 05. 2009 è stato espletato l'esame dell'imputato e
l'escussione di teste La. An. ed all'esito è stata ammessa, ai sensi
dell'art. 507 c. p. p. , l'audizione della teste Ge. Ma. e, quindi,
giudicante ha rinviato il processo ad altra udienza per il prosieguo.
All'udienza dell'11. 11. 2009 è stata escussa tale teste ed all'esito il
processo è stato rinviato all'udienza del 17. 02. 2010 per la
discussione.
All'odierna udienza il Giudicante ha dichiarato chiuso il dibattimento
e, dopo la dichiarazione dell'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti
nel dibattimento del rituale e del penale, ha invitato il Pubblico
Ministero e il difensore dell'imputato a rassegnare le proprie
conclusioni, in epigrafe trascritte.
Ritiene il Giudicante che dalle emergenze probatorie acquisite nel corso
del dibattimento è possibile pervenire all'affermazione della penale
responsabilità dell'odierno imputato, poiché vi è la prova
dell'effettiva commissione di entrambi i reati a lui ascritti in
epigrafe.
Preliminarmente, appare necessario descrivere i fatti, così come emersi
dall'attività istruttoria espletata in dibattimento.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ca. Fi. si è
appreso che costei si era coniugata dal 1999 con l'odierno imputato e
che da tale relazione era nato La. An. ma che da subito il loro rapporto
si caratterizzava per le continue liti che spesso sfociavano, nei suoi
confronti, in percosse e minacce. Tale teste ha altresì riferito che, in
particolare, in data 09. 04. 2007 essendosi lei recata, unitamente al
figlio minore An. , presso l'abitazione di una sua parente per
trascorrere ivi le intere vacanze pasquali, aveva invitato il marito a
raggiungere loro ma costui si era rifiutato, profferendo le seguenti
espressioni: "Non ti ritirare più. Se vieni domani ti butto giù dalla
finestra".
Secondo tale ricostruzione dei fatti, dopo avere contattato più volte il
marito per porre fine a tale diverbio, senza esito alcuno, dopo due
giorni la Ca. rientrava presso la residenza coniugale ove trovava il
marito. Succedeva che dopo avere brevemente colloquiato la Ca. , ripreso
il bambino, se ne andò di casa perché "avevo paura di una sua brutta
reazione, perché lo aveva già fatto" ed ancora: "Perché lui l'aveva già
fatto nel passato, ad alzare le mani a me ed al piccolo", specialmente
quando costui si trovava sotto gli effetti dell'alcool.
Tale teste ha evidenziato che il marito spesso percuoteva il figlio per
futili motivi. Proseguendo nella ricostruzione degli eventi la Ca. ha
riferito che il marito, improvvisamente, dal giugno del 2007 aveva
abbandonato il domicilio coniugale per poi separarsi legalmente e che a
far fronte alle spese familiari provvedevano i suoi familiari, come
avveniva anche durante il loro menage familiare.
Sulla sussistenza degli atteggiamenti violenti dell'odierno imputato vi
è stato un preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste Ge.
Ma. la quale ha evidenziato il fatto il La. aveva spesso reazioni
violente, essendo stata lei stessa presente ad un paio di episodi di
violenza contro la Ca. Ed ancora costei ha aggiunto che costui lavorava
solo saltuariamente.
Il La. Gi. , in sede di esame, ha confermato le continue liti con la Ca.
ma imputava tale tensione tra di loro alla moglie in quanto, a sua dire,
trasandata nella cura delle faccende domestiche.
Costui ha confermato che dopo la separazione non ha provveduto a versare
alcunché alla famiglia e di avere lasciato il domicilio domestico.
Anche i testi Ab. An. e La. An. , padre dell'imputato, pur riconoscendo
la sussistenza delle continue liti tra i coniugi La. - Ca. , confermando
in tal modo l'esistenza del clima di tensione all'interno della
famiglia, hanno addebitato ogni colpa alla Ca. per la scarsa pulizia con
la quale costei manteneva la casa.
Orbene, ritiene il Giudicante che da tali emergenze probatorie acquisite
nel corso del dibattimento è possibile pervenire all'affermazione della
penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine ad entrambi i
reati.
Preliminarmente, va rilevato che ai fini della sussistenza del reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570
c. p. , non basta il solo fatto di sottrarsi al dovere di coabitazione
ma è necessario che l'allontanamento sia ingiustificato e cagioni
volontariamente l'inadempimento degli obblighi di mutua assistenza
materiale e morale.
Dalle emergenze probatorie è risultato che il La. si allontanò
volontariamente dal domicilio coniugale, senza alcuna giustificazione
seria ed omettendo di versare alla famiglia le risorse necessarie per il
sostentamento e della coniuge e del figlio minore. Le asserzioni
dell'imputato, suffragate peraltro dalle compiacenti dichiarazioni rese
dai testi La. An. ed Ab. , che appaiono del tutto inattendibili per il
loro tentativo di screditare la persona offesa, volte ad imputare
esclusivamente nella Ca. lo stato di tensione all'interno della famiglia
per la scarsa pulizia tenuta nell'abitazione, appare del tutto improvata
e sicuramente non scrimina il suo comportamento cosciente e volontario
di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale e materiale che aveva
assunto dal momento in cui si era sposato con la Ca.
Vero è che lui lavorava solo saltuariamente il che significa che spesso
si trovava disoccupato mentre la moglie lavorava e quindi, comunque,
avrebbe ben potuto attivarsi anche lui a mantenere la casa pulita, come
era nei suoi desideri, disinteressandosi invece completamente di ogni
esigenza familiare, specialmente del minore An.
Dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art. 570 c. p. si deve
rilevare che dalle emergenze probatorie è dimostrata anche la sua
commissione del reato di cui all'art. 572 c. p.
Sulla sussistenza dei maltrattamenti familiari commessi dall'imputato
rilevante è quanto dichiarato proprio dalla teste Ge. Ma. che ha
raccontato con dovizia di particolari alcuni episodi di gratuita
violenza scatenati dal La. ai quali aveva casualmente assistito.
Il reato di maltrattamenti in famiglia integra un'ipotesi di reato
necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una
serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali
isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili ovvero non
perseguibili ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro
reiterazione nel tempo.
Nel caso di specie sono state compiute dall'odierno imputato una serie
di condotte collegate da un nesso di abitualità che consistevano in
atteggiamenti violenti, minacce, stati di vessazione continui, accuse
infondate di poca cura nella gestione della casa familiare.
Ne consegue che alla stregua di quanto sopra appare accertata la
commissione anche di tale reato.
Pertanto, accertata la fattispecie criminosa contestata all'imputato, ne
consegue che La. Gi. va condannato per i reati a lui ascritti in
epigrafe, riuniti dal nesso della continuazione - essendo evidente
l'identità del disegno criminoso nell'imputato - ai sensi degli artt.
533 e 535 c. p. p. , alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena così determinata: anni uno di reclusione applicato sul reato più
grave (art. 572 c. p. ) aumentato per la continuazione alla pena innanzi
indicata.
La pena applicata all'imputato va sospesa per i termini ed alle
condizioni di legge in quanto il suo stato di persona incensurata fa
fondatamente presumere che per il futuro si asterrà dal commettere altri
reati.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione,
atteso il carico di procedimenti che non consente il deposito
contestuale della motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 533 e 535 c. p. p. dichiara La. Gi.
colpevole dei reati a lui ascritti in epigrafe, riuniti dal vincolo
della continuazione e lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa per i termini ed alle condizioni di legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2010.
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2010.
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