www.cassazione.net

20/7/10

PENALE: Merito: Commette reato il genitore separato che fa visita al figlio senza preavviso

 

Commette reato il genitore separato che si presenta dall’ex per vedere il figlio senza preavviso.
Lo ha stabilito il Tribunale di Genova che, con una sentenza del 19 aprile 2010, ha condannato un padre che si era presentato senza preavviso, fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dal giudice, a casa della ex moglie per vedere il figlio. I giudici hanno motivato che “laddove il Tribunale per i minorenni, nel disciplinare il diritto di visita del genitore non affidatario, abbia disposto giorni ed orari specifici, con onere di preavviso, incorre nella violazione di cui all’art. 388 c.p. il genitore che, senza il prescritto preavviso, si presenti nella abitazione ove il minore viva”.



Il testo integrale della sentenza:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr. Massimo Deplano
All'udienza del 15/04/2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Pi. Cl. , nato a Genova il (. . . ).
Domicilio dichiarato in Via (. . . ) - Genova.
Attualmente detenuto presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Ga. Vo. del Foro di Torino
DETENUTO P. A. C. – PRESENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 388 c. p. perché, senza giustificato motivo, non ottemperava al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 02/09/2002 attinente l'affidamento congiunto del figlio minore Si. ((. . . )), in particolare non rispettando i giorni e gli orari previsti per far visita al figlio secondo quanto stabilito dal suindicato provvedimento.
Recidiva semplice.
Fatti accaduti in Genova in data (. . . ).

CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO chiede
Diminuzione per attenuante della diminuita capacità dell'imputato, 2 mesi di reclusione ed Euro 250 di multa.
IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO chiede:
Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
In subordine: Assoluzione ex art. 530 2° c. c. p. p. ;
In ulteriore subordine: applicazione della sola pena pecuniaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con regolare decreto il Pi. veniva citato davanti a questo giudice per rispondere del reato di cui all'art. 388 c. p. per aver, senza giustificato motivo, inottemperato al provvedimento del Tribunale per i minori di Genova datato 2. 9. 2002, concernente l'affidamento del figlio minore Si. , non rispettando orari e giorni stabiliti dal provvedimento per le visite al figlio. Fatto, aggravato dalla recidiva, commesso in Genova il (. . . ).
Il dibattimento è stato istruito con l'acquisizione, anche concordata tra le parti, di documentazione e con l'espletamento di una perizia sull'imputato.
La sussistenza del reato ascritto, con riguardo esclusivamente alla data contestata, e la responsabilità dell'imputato sono nettamente provate dal fatto esposto nella querela - documento utilizzabile su accordo delle parti -. Dalla stessa risulta che nel pomeriggio del 18 settembre 2007 il Pi. entrò in casa della Ta. La. , madre del comune figlio Si. , senza alcun preavviso. Là, alla presenza del piccolo, della Ta. e dello zio Bo. Ca. , il Pi. , nonostante i tentativi di farlo desistere da parte del Bo. , prese in braccio il piccolo e lo portò nel giardino della casa. Di lì a poco se ne andò dopo aver salutato il figlio.
Il Pi. - in ossequio al provvedimento del Tribunale dei Minori - non sarebbe potuto entrare nella casa, senza preavviso, e vedere il piccolo, e così facendo egli ha violato il provvedimento giudiziale.
Sulla scorta di ciò si ritiene provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.
Ciò posto occorre chiarire che, in seguito al deposito di relazioni di esperti psichiatri sulla persona dell'imputato è sorta l'assoluta esigenza di conferire incarico peritale all'esperto psichiatra, dottor Lu. Roma
- Il dottor Roma ha con una dettagliata e precisa relazione - ed anche in udienza - risposto in modo chiaro ai quesiti postigli.
Egli ha chiarito che il Pi. (sulla scorta dello studio della documentazione medica e del colloquio avuto con lo stesso) all'epoca dei fatti presentava uno scompenso psichico, con conseguente diminuzione della capacità di critica cagionato da un generalizzato stato di ansia. Tale stato è conseguente ad una strutturazione patologica della personalità ad impronta borderline e paranoide. Stato che lo porta a sentirsi oggetto di vessazioni ed ingiustizie.
In virtù di tale patologia, al momento dei fatti il Pi. , pur mantenendo una limitata capacità di intendere e volere, presentava una riduzione della capacità critica e quindi di valutare la portata delle proprie azioni.
Il dottor Roma ha anche chiarito che ad oggi il Pi. (che riceve cure idonee nell'ospedale psichiatrico giudiziario in cui è ricoverato) non presenta indici di pericolosità sociale.
La relazione del perito, e le chiare risposte fornite in udienza, lasciano ritenere che il Pi. sia imputabile in relazione al reato ascrittogli, anche se deve essergli riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente. Tale attenuante è da ritenersi prevalente sulla recidiva contestata.
Valutati i criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c. p. , appare equa e corretta per l'imputato la pena di giorni 20 di reclusione (p. b. 1 mese ridotta ex art. 89 c. p. a giorni 20).
Segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati, 89, 69 c. p. , 533, 535 c. p. p. dichiara Pi. Cl. colpevole del reato ascritto e concessa la attenuante di cui all'art. 89 c. p. prevalente sulla recidiva, lo condanna alla pena di giorni 20 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Genova, il 15 aprile 2010.
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2010.

 

 

Copyright ® papaseparatitorino.it  Tutto il materiale non prodotto da papaseparatitorino.it è proprietà dei rispettivi autori. La riproduzione anche se parziale, dei testi o della parte grafica del sito è vietata. Info@papaseparatitorino.it