Commette reato il genitore
separato che si presenta dall’ex per vedere il figlio senza preavviso.
Lo ha stabilito il Tribunale di Genova che, con una sentenza del 19
aprile 2010, ha condannato un padre che si era presentato senza
preavviso, fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dal giudice, a casa
della ex moglie per vedere il figlio. I giudici hanno motivato che
“laddove il Tribunale per i minorenni, nel disciplinare il diritto di
visita del genitore non affidatario, abbia disposto giorni ed orari
specifici, con onere di preavviso, incorre nella violazione di cui
all’art. 388 c.p. il genitore che, senza il prescritto preavviso, si
presenti nella abitazione ove il minore viva”.
Il testo integrale della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. Massimo Deplano
All'udienza del 15/04/2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura
del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Pi. Cl. , nato a Genova il (. . . ).
Domicilio dichiarato in Via (. . . ) - Genova.
Attualmente detenuto presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Montelupo Fiorentino.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Ga. Vo. del Foro di Torino
DETENUTO P. A. C. – PRESENTE
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 388 c. p. perché, senza giustificato motivo,
non ottemperava al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova
del 02/09/2002 attinente l'affidamento congiunto del figlio minore Si.
((. . . )), in particolare non rispettando i giorni e gli orari previsti
per far visita al figlio secondo quanto stabilito dal suindicato
provvedimento.
Recidiva semplice.
Fatti accaduti in Genova in data (. . . ).
CONCLUSIONI
IL PUBBLICO MINISTERO chiede
Diminuzione per attenuante della diminuita capacità dell'imputato, 2
mesi di reclusione ed Euro 250 di multa.
IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO chiede:
Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
In subordine: Assoluzione ex art. 530 2° c. c. p. p. ;
In ulteriore subordine: applicazione della sola pena pecuniaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con regolare decreto il Pi. veniva citato davanti a questo giudice per
rispondere del reato di cui all'art. 388 c. p. per aver, senza
giustificato motivo, inottemperato al provvedimento del Tribunale per i
minori di Genova datato 2. 9. 2002, concernente l'affidamento del figlio
minore Si. , non rispettando orari e giorni stabiliti dal provvedimento
per le visite al figlio. Fatto, aggravato dalla recidiva, commesso in
Genova il (. . . ).
Il dibattimento è stato istruito con l'acquisizione, anche concordata
tra le parti, di documentazione e con l'espletamento di una perizia
sull'imputato.
La sussistenza del reato ascritto, con riguardo esclusivamente alla data
contestata, e la responsabilità dell'imputato sono nettamente provate
dal fatto esposto nella querela - documento utilizzabile su accordo
delle parti -. Dalla stessa risulta che nel pomeriggio del 18 settembre
2007 il Pi. entrò in casa della Ta. La. , madre del comune figlio Si. ,
senza alcun preavviso. Là, alla presenza del piccolo, della Ta. e dello
zio Bo. Ca. , il Pi. , nonostante i tentativi di farlo desistere da
parte del Bo. , prese in braccio il piccolo e lo portò nel giardino
della casa. Di lì a poco se ne andò dopo aver salutato il figlio.
Il Pi. - in ossequio al provvedimento del Tribunale dei Minori - non
sarebbe potuto entrare nella casa, senza preavviso, e vedere il piccolo,
e così facendo egli ha violato il provvedimento giudiziale.
Sulla scorta di ciò si ritiene provata la responsabilità dell'imputato
in ordine al reato contestato.
Ciò posto occorre chiarire che, in seguito al deposito di relazioni di
esperti psichiatri sulla persona dell'imputato è sorta l'assoluta
esigenza di conferire incarico peritale all'esperto psichiatra, dottor
Lu. Roma
- Il dottor Roma ha con una dettagliata e precisa relazione - ed anche
in udienza - risposto in modo chiaro ai quesiti postigli.
Egli ha chiarito che il Pi. (sulla scorta dello studio della
documentazione medica e del colloquio avuto con lo stesso) all'epoca dei
fatti presentava uno scompenso psichico, con conseguente diminuzione
della capacità di critica cagionato da un generalizzato stato di ansia.
Tale stato è conseguente ad una strutturazione patologica della
personalità ad impronta borderline e paranoide. Stato che lo porta a
sentirsi oggetto di vessazioni ed ingiustizie.
In virtù di tale patologia, al momento dei fatti il Pi. , pur mantenendo
una limitata capacità di intendere e volere, presentava una riduzione
della capacità critica e quindi di valutare la portata delle proprie
azioni.
Il dottor Roma ha anche chiarito che ad oggi il Pi. (che riceve cure
idonee nell'ospedale psichiatrico giudiziario in cui è ricoverato) non
presenta indici di pericolosità sociale.
La relazione del perito, e le chiare risposte fornite in udienza,
lasciano ritenere che il Pi. sia imputabile in relazione al reato
ascrittogli, anche se deve essergli riconosciuta l'attenuante del vizio
parziale di mente. Tale attenuante è da ritenersi prevalente sulla
recidiva contestata.
Valutati i criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c. p. ,
appare equa e corretta per l'imputato la pena di giorni 20 di reclusione
(p. b. 1 mese ridotta ex art. 89 c. p. a giorni 20).
Segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. rubricati, 89, 69 c. p. , 533, 535 c. p. p. dichiara Pi.
Cl. colpevole del reato ascritto e concessa la attenuante di cui
all'art. 89 c. p. prevalente sulla recidiva, lo condanna alla pena di
giorni 20 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Genova, il 15 aprile 2010.
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2010.
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