Non è punibile per tentata
estorsione il figlio che minaccia senza successo un genitore per farsi
consegnare il denaro. Infatti, la tentata estorsione ai danni di un
congiunto non è penalmente rilevante se eseguita con minaccia ma senza
ricorrere alla violenza.
Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 28210 di oggi,
accogliendo il ricorso di un giovane accusato di tentata estorsione ai
danni del padre adottivo contro l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di Torre Annunziata. Il Gip
disponeva la misura ritenendo che il comportamento del giovane non
potesse rientrare tra i reati contro il patrimonio ai danni dei
congiunti non punibili ai sensi dell’art. 649 del codice penale.
L’imputato era però accusato di “tentata” estorsione commessa con
minaccia senza ricorso alla violenza fisica e lamentava l’applicazione
della misura, citando un orientamento giurisprudenziale in base al quale
il delitto tentato non rientra nell’ipotesi di esclusione dell’esimente.
I giudici della seconda sezione penale, dopo un’attenta ricostruzione
della giurisprudenza contrastante sul punto hanno stabilito che va
mantenuta la distinzione tra reati tentati e consumati, dando ragione
all’imputato. Non solo. La Suprema Corte ha affrontato anche la
questione se la minaccia e la violenza possano essere assimilate ai fini
del trattamento sanzionatorio, finendo per dare risposta negativa e
annullando l’ordinanza impugnata in base al principio di diritto per cui
“l'art. 649/3 c.p. esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui
agli artt. 628 629 e 630 c.p. ove sia commesso con minaccia, posto che
la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione «ogni altro
delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone» che,
dovendo essere interpretato restrittivamente, comprende la sola violenza
fisica e non anche la minaccia o violenza psichica”.
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