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20/7/10

Cassazione Non punibile per estorsione chi minaccia un congiunto per ottenere del denaro

 

Non è punibile per tentata estorsione il figlio che minaccia senza successo un genitore per farsi consegnare il denaro. Infatti, la tentata estorsione ai danni di un congiunto non è penalmente rilevante se eseguita con minaccia ma senza ricorrere alla violenza.
Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 28210 di oggi, accogliendo il ricorso di un giovane accusato di tentata estorsione ai danni del padre adottivo contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di Torre Annunziata. Il Gip disponeva la misura ritenendo che il comportamento del giovane non potesse rientrare tra i reati contro il patrimonio ai danni dei congiunti non punibili ai sensi dell’art. 649 del codice penale. L’imputato era però accusato di “tentata” estorsione commessa con minaccia senza ricorso alla violenza fisica e lamentava l’applicazione della misura, citando un orientamento giurisprudenziale in base al quale il delitto tentato non rientra nell’ipotesi di esclusione dell’esimente. I giudici della seconda sezione penale, dopo un’attenta ricostruzione della giurisprudenza contrastante sul punto hanno stabilito che va mantenuta la distinzione tra reati tentati e consumati, dando ragione all’imputato. Non solo. La Suprema Corte ha affrontato anche la questione se la minaccia e la violenza possano essere assimilate ai fini del trattamento sanzionatorio, finendo per dare risposta negativa e annullando l’ordinanza impugnata in base al principio di diritto per cui “l'art. 649/3 c.p. esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui agli artt. 628 629 e 630 c.p. ove sia commesso con minaccia, posto che la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione «ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone» che, dovendo essere interpretato restrittivamente, comprende la sola violenza fisica e non anche la minaccia o violenza psichica”.

 

 

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