Il giudice può determinare
l’assegno di divorzio senza l’intervento della polizia tributaria
qualora abbia degli elementi validi forniti dagli ex coniugi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n.
6685/2010, ha respinto il ricorso di un uomo, impresario di pompe
funebri, che aveva chiesto una riduzione del mantenimento dovuto alla ex
moglie.
La sentenza tocca uno degli argomenti più caldi dei giudizi di
separazione e divorzio. La determinazione dei redditi reali degli ex
coniugi è compito arduo per il giudice. Spesso le parti chiedono che
vengano disposte le indagini della Guardia di finanza per far luce sulle
effettive condizioni economiche. Con la sentenza in rassegna la
Cassazione fa tramontare la speranza che tali indagini debbano essere
necessariamente disposte dal Tribunale o dalla Corte d’Appello. In un
passaggio chiave delle motivazioni si legge infatti che “nel decidere
sulla modifica delle condizioni divorzili, il giudice di merito, qualora
si trovi nell’impossibilità di motivare la propria decisione per
mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini
patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria ai sensi del richiamato
art. 5 comma 9 della Legge 898/70 nel testo novellato dall'art. 10 della
Legge n.74 del 1987. Tuttavia qualora sia possibile da parte del
giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di
legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di
motivazioni evidenziate, correttamente può essere omesso il ricorso a
tale ulteriore strumento di verifica”.
Non sono moltissime le decisioni di legittimità che si occupano di
questo aspetto. Sicuramente si incardina nella stessa linea
interpretativa un’altra sentenza della Cassazione, la n. 14081 del 2009,
secondo cui “in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga
raggiunta altrove la prova dell'insussistenza dei presupposti che
condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio (ad esempio dai
documenti fiscali e le movimentazioni bancarie del coniuge obbligato),
può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche
senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia
tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per
il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul
loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice
del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla
base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro
rispettive condizioni economiche”.
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