I coniugi non devono
necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei
coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non
determina la nullità della sentenza di divorzio.
Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 17336 depositata il 23
luglio scorso, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione
con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli
effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava
la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado
avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo
di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici
della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva,
richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al
quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur
configurandosi come un atto necessario ai fini dell' indagine sulla
irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto
indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle
parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza
presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con
incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la
necessità o 1' opportunità”. La cassazione ha quindi ribadito che
l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi
i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe
comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto
normativo.
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