www.cassazione.net

26/7/10

Cassazione L’assenza dei coniugi alla conciliazione non determina la nullità della sentenza di divorzio

 

I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio.
Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 17336 depositata il 23 luglio scorso, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell' indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o 1' opportunità”. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.
 

 

Copyright ® papaseparatitorino.it  Tutto il materiale non prodotto da papaseparatitorino.it è proprietà dei rispettivi autori. La riproduzione anche se parziale, dei testi o della parte grafica del sito è vietata. Info@papaseparatitorino.it