Il coniuge che diritto al
mantenimento non può vedersi ridurre l’assegno per aver rifiutato
l’offerta di lavoro dell’ex, a meno che tale opportunità non fosse
adeguata alla sua qualifica professionale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 17347 del 23
luglio 2010. Contro la decisione del Tribunale di Napoli che aveva
pronunciato la sentenza di separazione con addebito in favore della
moglie, un uomo aveva presentato ricorso in cassazione affermando tra
l’altro, il diritto alla riduzione dell’assegno di mantenimento. La
Corte infatti, dichiarava l’uomo, non aveva tenuto conto del fatto che
in più occasioni egli aveva offerto alla donna un lavoro. Il tribunale
di legittimità respingendo il ricorso, ha invece ribadito che l’assegno
di mantenimento non può essere ridotto per il solo fatto che il
beneficiario abbia rifiutato una proposta di lavoro dall’ex coniuge, a
meno che tale occasione non fosse in linea con la qualifica
professionale del destinatario.
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