Revocato il permesso di
soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna
italiana, se, malgrado l'assenza di una separazione legale, ci sono
chiari sintomi della fine del matrimonio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 17571 del 27
luglio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo
contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva
revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era
stata proposta poichè, sopravvenuta la cessazione dell'affectio
coniugale, l'uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un'altra donna
che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la
revoca dell'atto sulla base del principio di diritto secondo cui "la
sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da
separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici
della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra
ragione di revoca del permesso di soggiorno".
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