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27/7/10

Cassazione Revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero separato di fatto

 

Revocato il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna italiana, se, malgrado l'assenza di una separazione legale, ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 17571 del 27 luglio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era stata proposta poichè, sopravvenuta la cessazione dell'affectio coniugale, l'uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un'altra donna che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la revoca dell'atto sulla base del principio di diritto secondo cui "la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno".
 

 

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