E' valida la notifica
dell'atto presso l'ufficio dell'ex coniuge, qualora non sia possibile
stabilire con esattezza l'indirizzo di residenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17903 del 30
luglio 2010. Una donna aveva fatto recapitare la richiesta di modifica
delle condizioni di separazione presso il luogo di lavoro dell'ex
coniuge, poichè non ne conosceva con esattezza la nuova residenza,
essendo la casa coniugale rimasta nelle sue mani. Poichè l'uomo non si
era costituito, la donna aveva provveduto a far effettuare ricerche per
conoscere la dimora dell'ex marito e aveva provveduto a che la notifica
arrivasse lì. Il giudizio si era concluso in contumacia e l'interessato
era stato obbligato alla corresponsione di un assegno mensile in favore
della moglie. Contro tale decisione l'uomo aveva presentato ricorso in
Cassazione, obiettando sulla legittimità di una notifica avvenuta non
nella propria residenza, ma nel posto di lavoro. La Corte, respingendo
tale pretesa, ha invece affermato che, "poichè il Comune in cui è
situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto
di lavoro subordinato o un rapporto d'impiego pubblico, è qualificabile
come comune di residenza dell'individuo, il luogo di lavoro situato in
tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo nel caso in cui non
sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 139, comma
c.p.c., non essendo noto e reperibile il Comune di residenza".
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