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30/7/10

Cassazione Valida la notifica degli atti giudiziari della separazione presso l'ufficio dell'ex

 

E' valida la notifica dell'atto presso l'ufficio dell'ex coniuge, qualora non sia possibile stabilire con esattezza l'indirizzo di residenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17903 del 30 luglio 2010. Una donna aveva fatto recapitare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione presso il luogo di lavoro dell'ex coniuge, poichè non ne conosceva con esattezza la nuova residenza, essendo la casa coniugale rimasta nelle sue mani. Poichè l'uomo non si era costituito, la donna aveva provveduto a far effettuare ricerche per conoscere la dimora dell'ex marito e aveva provveduto a che la notifica arrivasse lì. Il giudizio si era concluso in contumacia e l'interessato era stato obbligato alla corresponsione di un assegno mensile in favore della moglie. Contro tale decisione l'uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, obiettando sulla legittimità di una notifica avvenuta non nella propria residenza, ma nel posto di lavoro. La Corte, respingendo tale pretesa, ha invece affermato che, "poichè il Comune in cui è situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto d'impiego pubblico, è qualificabile come comune di residenza dell'individuo, il luogo di lavoro situato in tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 139, comma c.p.c., non essendo noto e reperibile il Comune di residenza".
 

 

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