Cambio di rotta della
Cassazione sugli obblighi verso i figli. Infatti, l’ex marito che non
versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette
reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di
sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna
rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha
accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi
familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro
che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli,
e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano
condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che
punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna
annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra
andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla
giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non
possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei
figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. Senza
andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736,
aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire
al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi
diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla
percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.”
La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può
comunque provvedere ai figli. “L'unico comportamento penalmente
rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di
mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei
figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza
“si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento
faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne
consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p.
il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la
capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia
sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.” |
|
ECCO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA:
Ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento - Non si configura un
reato ma solo una inadempienza senza rilievo penale se la moglie non
versa in stato di indigenza
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 08.10.2010, n. 36190
FATTO
Chiamato a rispondere del reato ex artt. 388-570 cpv. cp., per non avere
ottemperato all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel
mantenimento dei figli, fra cui uno minore, l’assegno mensile di €
206,58 disposto con sentenza di separazione passata in giudicato il
21.10.1999, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, (…) ritenuto
responsabile dal Tribunale di Taranto del reato di cui al comma 1
dell’art. 570 cp., così modificata la rubrica, essendosi ritenuto che
l’accertata inadempienza dell’imputato al predetto obbligo civilistico
non potesse integrare l‘ipotesi di cui al cpv. del cit art. 570 c.p.,
stante l’assenza delle condizioni di indigenza in capo alla ex moglie
del (…) affidataria dei figli.
Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce,
Sez. Dist. di Taranto, con sentenza del 12.02.2009, confermava la
pronuncia di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore,
deducendo che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine
alla capacità economica del (…) e ha illegittimamente respinto
l’eccezione con cui si era denunciata l’impossibilità di ricondurre la
condotta ascritta alla fattispecie di cui all’art. 570, comma 1,c.p.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Nella specie, invero, il Tribunale, dando rilievo alla capacità
economica della ex moglie affidataria dei figli, ebbe, da un lato, ad
escludere che la condotta omissiva contestata all’imputato avesse fatto
loro mancare i mezzi di sussistenza, e ritenne, dall’altro, che la
condotta stessa integrasse la fattispecie di cui al comma 1 dell’art.
570 c.p., per la quale condannò il prevenuto, previa modificazione della
rubrica.
La decisione del primo giudice, non impugnata dal P.M., è stata
confermata dalla Corte di appello.
E’ evidente che in tal modo i giudici di merito sono incorsi nel duplice
errore di omettere di pronunciare l’assoluzione del (…) per
insussistenza del fatto, così come contestatogli, e al riqualificare la
(residua) mera inadempienza civilistica, di per sé penalmente
irrilevante, come reato previsto e punito a sensi del primo comma
dell’art. 570 c.p.
E’ noto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse
ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli
obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla
mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 01.05.1973 e che
l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al
versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge
dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi
affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del
versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiaci
dell’assegno (Cass. 21.11.1991)
Alla stregua di tanto, ed essendo mancata nella specie ogni impugnativa
da parte del P.M.
non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al
reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p, così sussiste riqualificata
I’imputazione, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata in ordine al reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p.,
così riqualificata l’imputazione, perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 08.10.2010
|