La dichiarazione dei redditi
congiunta vincola sempre entrambe i coniugi che rispondono verso il
fisco sia nel caso in cui sia intervenuta la separazione legale sia nel
caso in cui il reddito sia il provento di attività illecite di uno solo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20856
dell’8 ottobre 2010, ha accolto il ricorso dell’amministrazione
finanziaria.
La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non
separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera
scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose, ed
eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano
il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del
matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei
coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a
nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma
dell’art. 17 L 114/1977, non è influenzata dal venir meno,
successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza
matrimoniale per separazione personale. Né l'assenza di qualsiasi
rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di
legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost.,essendo da
escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di
mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei
confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di
impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede,
tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in
relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e
in primo luogo dell'avviso di accertamento, e neppure in riferimento
all'art. 53 Cost., atteso che la capacitàc ontríbutíva dei. coníugí va
valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione
congiunta.
|