La promessa unilaterale
scritta con cui il coniuge che deve versare l’assegno all’ex si impegna
a non metterne mai in discussione l’importo è nulla e non può essere
fatta valere in giudizio.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 22505 del 4
novembre 2010. La prima sezione civile ha respinto il ricorso di una
moglie contro l’ex marito, che chiedeva la modifica delle condizioni di
divorzio, in particolare l’eliminazione dell’assegno da 800 euro mensili
da versare alla moglie. Richiesta accolta dalla Corte d’Appello di Roma.
La donna impugnava la pronuncia di secondo grado, lamentando che il suo
ex marito aveva dichiarato in una lettera scritta e firmata di suo pugno
che non avrebbe mai messo in discussione “le statuizioni di natura
economico patrimoniale” contenute nella sentenza di divorzio. Chiedeva
quindi che la missiva valesse a titolo di promessa unilaterale
vincolante. La sua tesi è stata invece respinta dal giudice di
legittimità. Gli Ermellini hanno infatti ribadito che “l'art. 9 della
legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74
del 1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di
divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus
sic stantibus", ossia modificabile in caso di successive variazioni di
fatto. Da ciò consegue che la promessa unilaterale, contenuta in una
missiva scritta firmata, del coniuge di non mettere in discussione
l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore dell’altro
coniuge è preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale
tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all'assegno
di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella
quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine
generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.”
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