Il mantenimento del figlio
naturale affidato congiuntamente ad entrambi i genitori spetta comunque
in maniera “indiretta” al genitore che non risiede con i figli, anche se
il giudice ha deciso l’affido condiviso.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 22502 del 4
novembre 2010, ha respinto il ricorso di un padre separato contro il
decreto con cui il giudice stabiliva l’assegno di mantenimento in favore
della figlia quattordicenne, nata fuori dal matrimonio. L’uomo
pretendeva che venisse accolta la sua richiesta di “mantenimento
diretto”, dal momento che la ragazzina, sebbene collocata
prevalentemente presso la madre, passava moltissimo tempo con lui.
Chiedeva quindi di contribuire direttamente alle sue esigenze
quotidiane, e se necessario, versare un assegno perequativo alla madre.
La sua richiesta, rimasta inascoltata dalla Corte d’Appello, non è stata
accolta dai giudici della prima sezione civile, che hanno ribadito che
“nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ.,
in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola
dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155
cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato
dall'art. 4 della legge n. 54 del 2006 - non implica deroga al principio
secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei
bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In
applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di
collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del
genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la
determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso
ciascun genitore”.
Ilaria Piazza |