La recente pronuncia di
cassazione in merito al mantenimento dei figli di genitori separati
(22502/2010) conferma la necessità e l’urgenza di un nuovo intervento
legislativo che elimini definitivamente la possibilità di
interpretazioni, per quanto scarsamente plausibili, in totale
contraddizione con l’attuale dettato normativo. Vi si legge infatti che:
“nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ.,
in tema di mantenimento dei figli … , la regola dell'affidamento
condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. … non
implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve
provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura
proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il
giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va
posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso
art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del
figlio presso ciascun genitore”. È dunque evidente che, mentre la prima
affermazione coincide incontestabilmente con la norma, la seconda,
passando disinvoltamente da una considerazione sulla misura del
contributo ad un’altra sulla sua forma e legandole, impropriamente, con
un “ pertanto”, si colloca antiteticamente alla ratio legis
dell’affidamento condiviso poiché va a negare al figlio il suo diritto a
ricevere cura, e non soldi, da entrambi i genitori, compiendo al tempo
stesso un evidente errore logico-giuridico, ove si ranmenti la
formulazione del comma 4 dell’articolo 155:
“… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario,
la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da determinare considerando: … “
I concetti di forma e di misura del mantenimento sono dunque ben
separati ed è indiscutibile che il legislatore privilegia la forma
diretta, lasciando al contributo mediante assegno una mera funzione
integrativa nell’ipotesi in cui la contribuzione diretta non rispetti la
proporzione suddetta. In altre parole, i parametri, tra cui il tempo,
che il legislatore elenca per quantificare l’entità dell’assegno entrano
in gioco soltanto dopo che se ne è verificata la necessità. Non è la
differenza dei tempi della frequentazione a determinare la necessità di
un assegno, ma di essa si tiene conto nel caso in cui per altri motivi
l’assegno si sia reso necessario. La ragione è evidente: il genitore che
passa meno tempo con il figlio può benissimo compensare le minori spese
legate alla convivenza con la maggiore pesantezza di quelle esterne
(affitto, abbigliamento, istruzione, mensa, salute, svaghi, sport, mezzi
di trasporto, ecc.; non è un problema).
In sostanza, in materia di affidamento condiviso si ha spesso
l’impressione di un problema culturale della Suprema Corte, di una
difficoltà ad accogliere i nuovi principi che la conduce a decisioni per
le quali sembra che la conclusione preceda la motivazione, ossia che
l’estensore, orientato pregiudizialmente verso un certo punto di arrivo,
ne cerchi poi la giustificazione in un modo qualsiasi, a scapito di
fondamentali regole della logica giuridica. Ne possono dare ulteriore
dimostrazione nel caso in esame le citazioni invocate “a sostegno” della
propria tesi. Cassazione 23630/2009 si limita a ricordare i parametri
per l’entità dell’assegno, ove questo sia necessario, ma non discute se
e quando lo è. Lo fa invece Cass. 23411/2009 affermando sul piano della
legittimità - aldilà di non pertinenti considerazioni di opportunità -
che: “l’assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine,
essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di
ciascun genitore”. Non poteva esserci smentita più convincente.
*Pres. Ass. Naz. Crescere Insieme
Marino Maglietta |