Il genitore adottivo al
quale è stata revocata la patria potestà per problemi con il figlio deve
continuare a provvedere al mantenimento pagando la retta della casa
famiglia alla quale il minore è stato affidato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22678
dell’8 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una coppia di genitori
adottivi, che avevano perso la patria potestà sulla figlia minore,
affidata a una casa famiglia dopo aver avuto atteggiamenti aggressivi
con la madre e il padre.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha rafforzato i doveri dei
genitori adottivi paragonabili, i giudici non dribblano il punto, a
quelli dei genitori naturali.
In proposito nelle interessanti motivazioni si legge che “è noto che dal
fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di
diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui
fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto degli
art. 30 Cost. 147, 148 e 155 cod. civ.,di mantenere ed educare i figli.
E che, d'altra parte, l'art.27 legge 184/1983 dispone che "per effetto
dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti", per cui l'art. 48, 2 comma impone all'adottante l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto
prescritto dall'articolo 147 del codice civile perciò equiparando anche
sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e
correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo”. Ma non
basta. È egualmente pacifico – scrivono ancora gli Ermellini – che
l’obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi
- verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello
alimentare,si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'
assistenza morale di costoro”. Ma, ciò che più conta è che questa non
cessa “per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero
per altra causa, ma perdura anche indipendentemente dalla loro età -
fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un
arte, o ad un mestiere confacente alla rispondente, per quanto
possibile, alla condizione sociale della famiglia”. Pertanto l'obbligo
del mantenimento “posto dalla menzionata normativa prescinde dalla
potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come
dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la
maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di
decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà” in conformità
del resto alla più moderna concezione dell'istituto che si concreta
nell'attribuzione a quest'ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un
diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante
un potere/nella sua più limitata accezione di potere-dovere”.
Debora Alberici |