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22/11/10

Cassazione: Il genitore separato non è obbligato a mantenere il figlio anche se è precario

 

Cambio di rotta della Suprema corte sui giovani che lavorano a tempo determinato

Il genitore separato non è obbligato a versare il mantenimento al figlio maggiorenne, al quale è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato o che comunque è un precario. L’inversione di rotta rispetto a una giurisprudenza degli ultimi anni che sembrava ormai aver “condannato” mamma e papà a mantenere i figli trentenni l’ha segnata la prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che si era rivolta ai giudici, fra l’altro, per ottenere l’assegno in favore del figlio ventenne al quale era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato. La Cassazione ha quindi affermato che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
 

 

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