Cambio di rotta della
Suprema corte sui giovani che lavorano a tempo determinato
Il genitore separato non è obbligato a versare il mantenimento al figlio
maggiorenne, al quale è scaduto il contratto di lavoro a tempo
determinato o che comunque è un precario. L’inversione di rotta rispetto
a una giurisprudenza degli ultimi anni che sembrava ormai aver
“condannato” mamma e papà a mantenere i figli trentenni l’ha segnata la
prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n.
23590 del 22 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che si
era rivolta ai giudici, fra l’altro, per ottenere l’assegno in favore
del figlio ventenne al quale era scaduto il contratto di lavoro a tempo
determinato. La Cassazione ha quindi affermato che “il diritto del
coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il
mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando
quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente,
abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così
dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la
cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del
genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze
ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di
sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di
mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
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