Il godimento della casa
coniugale di proprietà comune da parte di uno solo dei coniugi separati
dev’essere conteggiato ai fini della quantificazione dell’assegno.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n.
26197 del 28 dicembre 2010, ha accolto il ricorso della moglie che
chiedeva la revisione del mantenimento.
In particolare secondo la prima sezione civile “occorre tener conto
della dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge”. Infatti,
“nel concetto di reddito sono compresi non solo gli introiti in denaro
ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche
l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura
pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di
quell’immobile a titolo di locazione”.
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