Negli ultimi tempi la
Cassazione ha rilanciato l’importanza della parità di diritti fra i
figli nati dal matrimonio e quelli nati dalla convivenza. Ha infatti
detto si all’ assegno di mantenimento al figlio naturale da parte del
padre anche se la madre e’ autonoma e lavora. Di piu’. Ha riconosciuto
alla mamma, ancora sposata con un’altra persona, il diritto a ottenere
l’assegno per il nucleo familiare. Ma qualche settimana fa quest’apertura
da parte dei giudici si e’ trasformata in una vittoria importante dei
bambini nati da relazioni sentimentali. E’ stato infatti sancito dal
Supremo Collegio che l’assegno di mantenimento di quelli legittimi va
ridotto nel caso in cui incida a tal punto sul reddito del padre da non
permettergli di mantenere con lo stesso tenore di vita i figli naturali.
Con una sentenza che ha scatenato subito la reazione favorevole dei
matrimonialisti (n. 8227 dell’11 aprile 2011) la Corte di cassazione ha
infatti accolto il ricorso di un papà di Roma che chiedeva, fra l’altro,
la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia
legittima (400 euro al mese) per tutelare anche i bambini nati dalla
successiva convivenza.
Insomma ora è ufficiale. La Suprema corte ha preso coscienza delle
necessità delle famiglie “allargate” e, soprattutto dei padri spesso
costretti a mantenere a fatica i figli di primo e di secondo letto.
Le motivazioni. Una sentenza molto lunga quella depositata da
Piazza Cavour ma che dedica al mantenimento solo le ultime due pagine.
Nel passaggio chiave, si legge che “fondata è invece la censura con la
quale si lamenta che l'aumento dell'assegno per la figlia legittima crea
uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a
svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla
convivente”. L'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio
naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e
di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che
sono quelli previsti nell'art. 147 c.c. ( obblighi di mantenere, educare
ed istruire il figlio ), con conseguente applicazione dell'art. 148 c.c.,
che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere
all'obbligazione di mantenimento dei figli. Con questa norma il
legislatore ha infatti affermato “il principio di parità di trattamento
da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di
parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo del
mantenimento”. Con un reddito mensile netto che si aggira sui 1.600,00
euro l’uomo, considerato che con tale reddito deve provvedere al proprio
mantenimento ed alle spese fisse che riguardano la gestione familiare,
non appare in grado di destinare al mantenimento di ciascuno degli altri
due figli naturali un importo mensile di euro 400,00, per cui appare
maggiormente conforme alla normativa summenzionata l'importo di euro
300,00 mensili riconosciuto dal tribunale.
Il precedente contrario: niente riduzione dell’assegno di
separazione in caso di nuova famiglia. Le posizioni della giurisprudenza
di merito e di legittimità sull’argomento sono tutt’altro che omogenee.
Colpiscono molte decisioni, anche relativamente recenti, con le quali la
stessa Cassazione ha negato la riduzione dell’assegno al coniuge
obbligato che, nel frattempo, ha fondato una nuova famiglia. Uno dei
tanti esempi è la sentenza n. 28990 del 2008 e con la quale Piazza
Cavour ha affermato espressamente che in tema di separazione e divorzio,
in forza di un provvedimento d’urgenza non si può ridurre l’assegno di
separazione anche nel caso in cui il debitore abbia un minor guadagno e
una nuova famiglia se questo ha chiesto nel procedimento di divorzio
tale riduzione.
I regali del genitore al figlio naturale non decurtano l’assegno.
Nonostante le diverse posizioni dei giudici sull’assistenza e il
mantenimento in favore dei figli naturali, si puo’ affermare con una
certa tranquillita’ che, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un
sempre crescente riconoscimento dei diritti dei bambini nati fuori dal
matrimonio. Anche se, e questo va detto, le sentenze che, come quella in
esame, fanno un paragone fra legittimi e naturali cosi’ aperto si
contano sulle dita di una mano. Una decisione di qualche anno fa,
sentenza 15098 del 2005, che era un campanello di allarme della strada
interpretativa che la prima sezione civile avrebbe intrapreso e’ quella
con la quale e’ stato stabilito che l'assegno di mantenimento del minore
riconosciuto da entrambi i genitori naturali non può essere negato né
ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni
che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di
liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di
ulteriori esigenze del figlio.
La madre naturale lavora? Si al mantenimento del bambino. Un’altra
interessante pronuncia che ha avallato questa linea e’ stata depositata
dalla Suprema corte quattro anni piu’ tardi. Senz’altro su questa come
su tante altre decisioni ha influito la riforma sull’affido condiviso
attuata nel 2006. Una legge, questa, con mille problemi ancora da
risolvere ma che ha spianato la strada a una concezione piu’ attuale di
famiglia. Ed e’ proprio in virtu’ di quelle disposizioni che la
Cassazione, due anni fa, ha sancito, con la sentenza 23411 che il padre
deve dare l'assegno mensile alla ex compagna per il mantenimento del
bambino affidato congiuntamente alla coppia anche se la madre lavora.
Ciò perché la legge sull’affido condiviso esprimendo un’evidente scelta
di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel
matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che le disposizioni
della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai
genitori non coniugati. Inoltre, sussiste sicuramente un obbligo per
entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di
reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori,
in proporzione alle proprie disponibilità economiche ma la
determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, non
esonera certamente l’altro genitore dal contributo al mantenimento del
minore.
Il figlio avuto con una donna sposata ha diritto all’assegno per
il nucleo familiare. Con la sentenza n. 14783 dell’anno scorso la
sezione lavoro della Cassazione ha sancito il diritto ad ottenere
l’assegno per il nucleo familiare, in favore dei figli naturali avuti
dall’attuale convivente, il genitore che sia ancora legalmente sposato
con altra persona. L’assegno spetta infatti ai lavoratori privati e
pubblici in base al loro “nucleo familiare”, che, in base alla legge 153
del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente
riconosciuti, quelli nati da un altro coniuge nonchè i minori affidati.
Debora Alberici
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